Data: 2018-03-13 17:19:21

Progressioni economiche orizzontali EE.LL.

Buonasera, vorrei porvi un quesito: la delegazione trattante, può con un verbale di Concertazione modificare i criteri selettivi per le progressioni economiche orizzontali già previsti nella contrattazione decentrata integrativa parte normativa in vigore?
Vi ringrazio anticipatamente..

riferimento id:44038

Data: 2018-03-14 08:12:10

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.


Buonasera, vorrei porvi un quesito: la delegazione trattante, può con un verbale di Concertazione modificare i criteri selettivi per le progressioni economiche orizzontali già previsti nella contrattazione decentrata integrativa parte normativa in vigore?
Vi ringrazio anticipatamente..
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Il solo profilo legittimamente contrattabile a livello decentrato in funzione dell’applicazione delle progressioni orizzontali - laddove, poi, l’amministrazione ne avvertisse l’effettiva esigenza e un qualche reale interesse - è costituito dalla possibilità di integrare e completare i criteri e gli elementi di valutazione già puntualmente definiti dall’articolo 5 del Ccnl 31 marzo 1999, letto in congiunzione con i principi delineati dall’articolo 23 del Dlgs n. 150/2009, ma non altri aspetti che riguardino la corretta attuazione dell’istituto economico i quali, infatti, non potendo essere ad alcun titolo negoziati, né giuridicamente negoziabili, sono ascrivibili all’autonoma determinazione degli enti che vi provvederanno con atti di natura privatistica, assunti dai dirigenti con i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Dlgs n. 165/2001 (cfr. dichiarazione congiunta n. 2 di corredo al Ccnl 22 gennaio 2004). Neppure risulta specificamente contrattabile, da ultimo, ma non per questo di minor rilevanza, l’entità economica da destinare all’attuazione dell’istituto, atteso che il solo profilo legittimamente rimettibile al tavolo negoziale di secondo livello è costituito dai criteri di destinazione delle risorse economiche appostate sul fondo e non, invece, dai valori economici di destinazione, come emblematicamente prescritto dall’articolo 4, comma 2, lett. a), del Ccnl 1° aprile 1999. La violazione di questo precetto, infatti, renderebbe irrimediabilmente nulla e improduttiva di effetti giuridici, se non per le conseguenti responsabilità, la clausola che riportasse la specifica destinazione economica per il riconoscimento dell’istituto in esame.
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2017-03-01/progressioni-orizzontali-contrattabili-livello-decentrato-solo-criteri-e-elementi-valutazione-152158.php?uuid=AEvUvnf&refresh_ce=1

riferimento id:44038

Data: 2018-03-14 09:48:44

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.

le spiego meglio, nel mio comune, esiste un contratto decentrato integrativo parte normativa che definisce i criteri selettivi per le progressioni, successivamente, nell'anno in corso delle selezioni, è stato redatto un verbale di concertazione che inserisce una prova scritta a crocette che permette di raggiungere un punteggio massimo del 20% che va a cumularsi con il restante 80% definito dalle schede di valutazione.
Di quel verbale di concertazione, non esiste ne una publicazione , ne è stata pubblicata la modifica sul portale  trasparenza del comune, della contrattazione decentrata integrativa parte normativa.
Dopo di che, è stata adottata la procedura del verbale di concertazione e sono state attribuite le progressioni.
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.

riferimento id:44038

Data: 2018-03-14 15:14:31

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.


le spiego meglio, nel mio comune, esiste un contratto decentrato integrativo parte normativa che definisce i criteri selettivi per le progressioni, successivamente, nell'anno in corso delle selezioni, è stato redatto un verbale di concertazione che inserisce una prova scritta a crocette che permette di raggiungere un punteggio massimo del 20% che va a cumularsi con il restante 80% definito dalle schede di valutazione.
Di quel verbale di concertazione, non esiste ne una publicazione , ne è stata pubblicata la modifica sul portale  trasparenza del comune, della contrattazione decentrata integrativa parte normativa.
Dopo di che, è stata adottata la procedura del verbale di concertazione e sono state attribuite le progressioni.
Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
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I criteri con cui procedere alle PEO devono essere resi noti ai partecipanti alla selezione prima della stessa (AVVISO). Un verbale di concertazione può PRECISARLI rispetto alla contrattazione decentrata e non vi è obbligo di pubblicizzazione o comunque non vi sono effetti sulla procedura se richiamati nell'avviso.
OVVIAMENTE vi sono dubbi di legittimità se sono stati applicati "all'insaputa" dei partecipanti, in deroga ai criteri del contratto.
Vi sono margini di ricorso.

riferimento id:44038

Data: 2018-03-14 17:24:29

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.

Vi ringrazio, l'unico dubbio mi rimane il fatto che la prova a crocette non sia tra i criteri indicati all'art. 5 CCNL 1999 e delineati dall'art.23 Dlgs 150/2009.

riferimento id:44038

Data: 2018-03-15 07:08:01

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.


Vi ringrazio, l'unico dubbio mi rimane il fatto che la prova a crocette non sia tra i criteri indicati all'art. 5 CCNL 1999 e delineati dall'art.23 Dlgs 150/2009.
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Il principio delle PEO è la loro assegnazione "selettiva", quindi tramite strumenti RAGIONEVOLI che "premino" taluni invece di altri tenuto conto di esperienza, professionalità, attività extra ecc...
In questo contesto non appare irragionevole l'introduzione di sistemi di valutazione della conoscenza (come i quiz).
Già da anni alcuni enti li avevano previsti:
http://www.cittametropolitana.fi.it/wp-content/uploads/2017/03/Regolamento-delle-Progressioni-Economiche-Orizzontali.pdf
https://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=concorsidettaglio&id=803
e pressochè tutte le università li svolgono: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/progressioni-orizzontali

Occorre dire che esperienza evidenzia che solo in alcuni casi gli Enti ricorrono a quiz o colloqui individuali.
Anche recentemente ad esempio Firenze ha fatto selezione senza prove:
https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2017-12/prot405968-bando%20PEO2017.pdf

******************
[color=red][b]Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150             
[/b][/color]
    Art. 23.

                      Progressioni economiche


  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  riconoscono  selettivamente  le
progressioni economiche di cui  all'articolo  52,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  come  introdotto
dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto  previsto
dai contratti collettivi nazionali e  integrativi  di  lavoro  e  nei
limiti delle risorse disponibili.
  2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad
una quota limitata di dipendenti, in relazione  allo  sviluppo  delle
competenze professionali ed ai  risultati  individuali  e  collettivi
rilevati dal sistema di valutazione.
  3.  La  collocazione  nella  fascia  di  merito  alta  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2, lettera  a),  per  tre  anni  consecutivi,
ovvero per  cinque  annualita'  anche  non  consecutive,  costituisce
titolo  prioritario  ai  fini  dell'attribuzione  delle  progressioni
economiche.

******************
[color=red][b]31/03/1999 - CCNL revisione sistema classificazione professionale[/b][/color]

ART. 5 - Progressione economica all’interno della categoria

1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 13.

2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;

b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita;

c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale;

d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma 3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:

o diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;

o grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;

o iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.

riferimento id:44038

Data: 2018-03-15 14:01:49

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.

La ringrazio, è stato molto chiaro, per ultimo volevo chiederle: questa procedura selettiva è stata effettuata nel 2016, e non ha superato la prova  con il metodo schede valutazione quiz, un dipendente che , ai sensi dell'art. 23 comma 3 Dlgs 150/09, era nella fascia alta per tre anni consecutivi. Invece ha passato la selezione 1 dipendente che non era nella fascia alta nei tre anni consecutivi o nei cinque non consecutivi. E' legittimo?
Grazie.

riferimento id:44038

Data: 2018-03-16 16:23:42

Re:Progressioni economiche orizzontali EE.LL.


La ringrazio, è stato molto chiaro, per ultimo volevo chiederle: questa procedura selettiva è stata effettuata nel 2016, e non ha superato la prova  con il metodo schede valutazione quiz, un dipendente che , ai sensi dell'art. 23 comma 3 Dlgs 150/09, era nella fascia alta per tre anni consecutivi. Invece ha passato la selezione 1 dipendente che non era nella fascia alta nei tre anni consecutivi o nei cinque non consecutivi. E' legittimo?
Grazie.
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PREMESSO che siamo in un settore delicatissimo e tutt'altro che certo .... la norma dispone "La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche".
Questo titolo di PRIORITA' ovviamente non matura se il soggetto non ha superato la prova selettiva oppure, altro caso, non avesse i requisiti di accesso alle PEO (es. perchè ha prestato un numero di giorni di lavoro insufficienti, perchè soggetto a procedimento disciplinare ecc...).

QUINDI si può ritenere legittima la "non priorità" assegnata ad un soggetto che ha maturato la stessa ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Brunetta se poi non ha superato la selezione PEO .... anche se questo apre scenari di altro genere del tipo ... brutalmente detto: COME HA FATTO UNO AD ESSERE FRA I MIGLIORI PER 3/5 ANNI E POI A NON PASSARE LA PROVA?

Ma ti dico che esistono altri "paradossi" legati a questo settore come il caso di incaricati art. 110 in Enti che non passano le prove di esame per profili immediatamente inferiori o per lo stesso profilo .... e rimangono 110 ....

riferimento id:44038
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