Buon pomeriggio,
se un hotel chiuso da anni venisse riaperto comunicando al Suap un nuovo inizio di attività, per quanto riguarda la ricettività occorrerà rifarla ex novo oppure potra' valere quella ultima autorizzata?
Chiediamo questo poiché nel 2004 venne calcolata la nuova ricettività a seguito del rifacimento dei bagni facendo riferimento al fatto che le camere doppie negli hotel autorizzati alla data del 22/12/94 era consentito il mantenimento
delle seguenti superfici:
2 stelle- 10mq
3 stelle- 11 mq
4 mq per posto letto aggiunto
Se così non fosse l'albergo dovrebbe essere riaperto con una ricettività molto inferiore...cosa ne pensate? grazie in anticipo, la segreteria
Associazione Albergatori
Da un punto di vista amministrativo si tratta di un avvio [i]ex novo[/i] e come tale prescinde dall’attività precedentemente esercitata. Se Tizio avvia l’attività nel 2018 si applica la normativa in vigore nel 2018, su questo non ci sono dubbi.
Bisognerebbe arrivare a dimostrare che si tratta di una "ripresa effettiva" dell'attività a seguito di sospensione invece che di un avvio attività, ma la cosa la vedo praticamente impossibile.
Il mantenimento dei requisiti previsti da una normativa pregressa è possibile solo:
- in costanza di esercizio attività;
- la costanza di esercizio si verifica anche in caso di effettivo subingresso fra esercenti: il subingresso dà seguito all’esercizio dell’attività senza interruzione;
- in assenza di disposizioni transitorie introdotte dalla normativa sopravvenuta che impongano l’adeguamento agli esercizi esistenti (vedi la normativa di prevenzione incendi che impone l’adeguamento se pur con svariate proroghe)
Buon pomeriggio,
se un hotel chiuso da anni venisse riaperto comunicando al Suap un nuovo inizio di attività, per quanto riguarda la ricettività occorrerà rifarla ex novo oppure potra' valere quella ultima autorizzata?
Chiediamo questo poiché nel 2004 venne calcolata la nuova ricettività a seguito del rifacimento dei bagni facendo riferimento al fatto che le camere doppie negli hotel autorizzati alla data del 22/12/94 era consentito il mantenimento
delle seguenti superfici:
2 stelle- 10mq
3 stelle- 11 mq
4 mq per posto letto aggiunto
Se così non fosse l'albergo dovrebbe essere riaperto con una ricettività molto inferiore...cosa ne pensate? grazie in anticipo, la segreteria
Associazione Albergatori
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CONFERMO quanto detto da Mario ricordando che il "NON ADEGUAMENTO" alla normativa sopravvenuta (principio del cosiddetto "tempus regit actum") è una ECCEZIONE nel nostro ordinamento.
La regola è quella dell'applicazione della normativa vigente al momento della formazione del titolo ... eccezioni derivano solo dalla costanza di attività (anche per subingresso).
Una lunga inattività (diciamo 1 anno per darci un punto di riferimento) fa venir meno questa continuità .... a meno che non si dimostri che l'inattività è incolpevole e per factum principis (cioè imposta dall'Amministrazione senza colpa dell'interessato).