Un complesso di veicoli (motrice+rimorchio) transita in un centro abitato dove è vigente il divieto di transito per i veicoli muniti di rimorchio (come indicato dalla segnaletica stradale ). L'agente PM , appiedato, vede (e dunque accerta) il transito del complesso di veicoli ma non riesce ad annotare gli estremi della targa dei veicoli e ai sensi dell'art.13 L.689/81 acquisisce le immagini dal sistema di videosorveglianza installato nel centro abitato. Le immagini riproducono chiaramente motrice e rimorchio ma non le targhe, forse perché polverose o scolorite; sulle fiancate del rimorchio è chiaramente leggibile il nominativo dell'impresa di autotrasporti, la sede e perfino il sito.
Chiedo:
è legittimo procedere ai sensi dell'art.13 L.689/81 in riferimento all'art.180 CdS invitando l'impresa stampata sulle fiancate del rimorchio a fornire ogni informazione utile ad identificare il conducente che è transitato con il veicolo in violazione del cds?
non avendo a disposizione il numero di targa, per "agevolare" l'impresa, sarebbe corretto allegare la foto che documenta il transito del complesso di veicoli sui quali è stampata la denominazione dell'impresa stessa?
infine, qualora l'impresa non fornisca le informazioni chieste o neghi l'avvenuto transito di veicoli ad essa riconducibili, come possiamo/dobbiamo procedere?
Vi ringrazio
Un complesso di veicoli (motrice+rimorchio) transita in un centro abitato dove è vigente il divieto di transito per i veicoli muniti di rimorchio (come indicato dalla segnaletica stradale ). L'agente PM , appiedato, vede (e dunque accerta) il transito del complesso di veicoli ma non riesce ad annotare gli estremi della targa dei veicoli e ai sensi dell'art.13 L.689/81 acquisisce le immagini dal sistema di videosorveglianza installato nel centro abitato. Le immagini riproducono chiaramente motrice e rimorchio ma non le targhe, forse perché polverose o scolorite; sulle fiancate del rimorchio è chiaramente leggibile il nominativo dell'impresa di autotrasporti, la sede e perfino il sito.
Chiedo:
è legittimo procedere ai sensi dell'art.13 L.689/81 in riferimento all'art.180 CdS invitando l'impresa stampata sulle fiancate del rimorchio a fornire ogni informazione utile ad identificare il conducente che è transitato con il veicolo in violazione del cds?
non avendo a disposizione il numero di targa, per "agevolare" l'impresa, sarebbe corretto allegare la foto che documenta il transito del complesso di veicoli sui quali è stampata la denominazione dell'impresa stessa?
infine, qualora l'impresa non fornisca le informazioni chieste o neghi l'avvenuto transito di veicoli ad essa riconducibili, come possiamo/dobbiamo procedere?
Vi ringrazio
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Si fosse al di fuori del Codice della strada ti direi: PROCEDI.
Il Codice della strada ha norme speciali (rispetto alla L. 689/1981), più formai e più garantiste.
1) potevi usare la videosorveglianza per controllo CDS? NO ... primo problema. Sebbene la Cassazione abbia ritenuto che si possano usare le videocamere per ZTL anche a scopo diverso (http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/12/uso-di-telecamere-per-il-controllo-del-transito-su-corsie-riservate) questo non vale per la videosorveglianza di sicurezza
2) puoi rimediare a "errore" (senza colpa si intende) del dipendente che non ha annotato la targa con successive complesse verifiche? NO ....
DICIAMO che è uno di quei casi in cui l'illecito c'è stato ma si prescriverà per impossibilità di contestazione ......
Attivare l'art. 180, se poi non vai fino in fondo, ti esporrebbe ad ulteriori problemi (sanzionabilità della violazione dell'art. 180 in relazione ad illecito non contestabile).
Grazie, anche per la celerità.
Le telecamere sono state installate per ragioni di sicurezza e per l'accertamento di violazioni in ambito di abbandono rifiuti: può spostare qualcosa in termini di utilizzabilità delle immagini e possibilità di utilizzare l'art.180 cds?
Grazie, anche per la celerità.
Le telecamere sono state installate per ragioni di sicurezza e per l'accertamento di violazioni in ambito di abbandono rifiuti: può spostare qualcosa in termini di utilizzabilità delle immagini e possibilità di utilizzare l'art.180 cds?
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La nostra tesi è NO
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 5932 del 17 dicembre 2014 inviato ad un comune della regione Marche chiarisce che, quando il trasgressore è assente, la videosorveglianza non è sufficiente a la violazione per divieto di sosta o per accesso senza autorizzazione alla Zona traffico limitato. Questo perché le sole telecamere non possono attestare che nel veicolo sia presente o meno il trasgressore. Questo compito spetta all’operatore di polizia. Usare i sistemi video per attestare delle infrazioni si può certamente fare ma occorre rifarsi all’elenco delle infrazioni stradali presenti dal comma 1-bis dell’art. 201 del Codice della Strada.
Vedi anche http://www.siapol.it/sezione.php?d=2870
Ok, :(
riferimento id:44034