Data: 2018-03-13 13:05:21

rapporto informativo e sanzione amministrativa commercio itinerante

Salve,
la locale Polizia Municipale ha inoltrato a questo Suap rapporto amministrativo e verbale di accertamento di violazione elevati a carico di un itinerante  in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata da altro Comune limitrofo.
E' stata contestata nel verbale la violazione artt 23, 27 del regolamento comunale e art 28 c. 16 e 29 c. 2 del D. lGS 114/98.

reg comunale recita:
ART. 23 – LIMITAZIONI

1. - Fermo quanto previsto nell’art. precedente, è consentito fermarsi esclusivamente in zona dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a due ore continuative, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore necessario per servire i clienti, dopodiché l’esercente si dovrà spostare ad almeno 300 mt. di distanza.
2. - La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l’allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione....

ART. 27 – SANZIONI

1.- Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 ai sensi dell’art. 29, comma 2°,del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva di verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

E' giusto quanto sanzionato dalla P.M.?
Questo Suap che competenze ha dal momento che non ha rilasciato l'autorizzazione?
Grazie




riferimento id:44031

Data: 2018-03-13 14:24:55

Re:rapporto informativo e sanzione amministrativa commercio itinerante


Salve,
la locale Polizia Municipale ha inoltrato a questo Suap rapporto amministrativo e verbale di accertamento di violazione elevati a carico di un itinerante  in possesso di autorizzazione amministrativa rilasciata da altro Comune limitrofo.
E' stata contestata nel verbale la violazione artt 23, 27 del regolamento comunale e art 28 c. 16 e 29 c. 2 del D. lGS 114/98.

reg comunale recita:
ART. 23 – LIMITAZIONI

1. - Fermo quanto previsto nell’art. precedente, è consentito fermarsi esclusivamente in zona dove non sia recato intralcio alla circolazione e comunque dove non sia vietato dal Codice della Strada, in ogni caso senza occupazione di suolo pubblico e per un tempo non superiore a due ore continuative, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore necessario per servire i clienti, dopodiché l’esercente si dovrà spostare ad almeno 300 mt. di distanza.
2. - La Polizia Municipale ha facoltà di ordinare oralmente l’allontanamento in qualsiasi momento, per ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione....

ART. 27 – SANZIONI

1.- Le violazioni delle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,46 a Euro 3.098,74 ai sensi dell’art. 29, comma 2°,del D.Lgs. 114/98. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva di verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

E' giusto quanto sanzionato dalla P.M.?
Questo Suap che competenze ha dal momento che non ha rilasciato l'autorizzazione?
Grazie
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La POLIZIA LOCALE ha certamente competenza nell'applicazione della citata sanzione per fatti avvenuti sul territorio comunale A PRESCINDERE dal Comune che ha accettato la SCIA o rilasciato la relativa autorizzazione.
A seguito di detto verbale dovrà essere gestito il procedimento sanzionatorio pecuniario per cui ove l'interessato non paghi in misura ridotta andrà trasmesso verbale all'autorità competente (che in base all'organizzazione interna potrebbe essere il SUAP) per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

Oltre a questo NON VEDO altre competenze del SUAP. Inutile diffidare in relazione a violazione istantanea

riferimento id:44031
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