VINO in vetro da parte del produttore agricolo - limiti del TULPS
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[color=red][b]Risoluzione n. 77186 del 27 febbraio 2018 [/b][/color]- Quesito in materia di consumo sul posto da parte degli imprenditori agricoli
La risoluzione risponde al quesito se un’azienda agricola può effettuare, in locali aperti al pubblico diversi e ubicati lontano dai fondi, l’esercizio della vendita diretta ed il relativo consumo sul posto di vino, con l’utilizzo di bicchieri di vetro.
[b]Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se
un’azienda agricola può effettuare, in locali aperti al pubblico diversi e ubicati lontano
dai fondi rustici strettamente destinati alla produzione di base, l’esercizio della vendita
diretta ed il relativo consumo sul posto di vino, in quanto prodotto agricolo di produzione
propria, con l’utilizzo di bicchieri di vetro.[/b]
Al riguardo, la scrivente Direzione generale rappresenta quanto segue.
La vendita dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli è disciplinata
dall’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Il comma 8-bis consente agli imprenditori agricoli la possibilità di effettuare “…..il
consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienicosanitario”.
Infine il comma 8-ter dispone che “L’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi
del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la
vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione
urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati”.
Al riguardo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con la nota n.
60721 del 10-8-2017, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle suddette disposizioni,
ossia alla modalità e agli ambiti spaziali nei quali l’attività di consumo sul posto da parte
degli imprenditori agricoli possa essere svolta.
Nello specifico, ha evidenziato che dalle citate norme deriva che “ .. la vendita diretta ed il
conseguente consumo sul posto immediato possono avvenire all’interno di locali nella
disponibilità dell’imprenditore agricolo e possono esercitarsi su tutto il territorio comunale a
prescindere dalla destinazione urbanistica e sana cambio della destinazione d’uso degli
stessi”.
Con riferimento alla possibilità di utilizzare bicchieri di vetro, la Scrivente, con la nota n.
372321 del 28-11-2016, ha già avuto modo, tra l’altro, di precisare che non può
escludersi l’utilizzo di posate in metallo, di bicchieri di vetro, nonché di tovaglioli di stoffa
quanto questi sono posti a disposizione della clientela con modalità che non implicano
un’attività di somministrazione, ossia quando non si tratti di “apparecchiare” la tavola
con le modalità proprie della ristorazione, ma solo di mettere bicchieri, piatti, posate e
tovaglioli puliti a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto.
[b]Con riferimento alla possibilità, da parte di un imprenditore agricolo, di consentire il
consumo sul posto di un prodotto a base alcolica, il competente Ministero dell’interno,
con l’allegata nota n. 4130 del 15-3-2017, in risposta alla nota inviata dalla scrivente
Direzione generale n. 10711 del 13-1-2017, concernente la possibilità, da parte degli
imprenditori agricoli, di posizionare sul banco di arredo di un locale sito all’interno
dell’azienda agricola, un thermos per la vendita e consumo sul posto di vino, ottenuto da
attività di trasformazione dei prodotti agricoli, senza servizio assistito e senza l’intervento
di alcun operatore di settore[/b], ha evidenziato quanto segue.
“…l’attività di vendita di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche e
non, in esercizi pubblici o aperti al pubblico è soggetta alla legislazione di pubblica
sicurezza ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e delle disposizioni connesse (vedi in
particolare l’articolo 8ù176 Reg. TULPS per la nozione di vendita al minuto di bevande ai
fini di tale legislazione), oltreché per il divieto di vendita in forma ambulante, ai sensi
dell’articolo 87 TULPS.
Tali disposizioni non sono state incise dalla citata riforma che, anzi, le ha espressamente
richiamate anche con riguardo alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Come noto, l’articolo 86 TULPS sottopone l’attività in discorso ad una licenza di polizia
quale che sia la modalità di conduzione esercitata, purché sia destinata ad un pubblico
indistinto (in realtà, la licenza di polizia non è oggetto di materiale rilascio, essendo questo
assolto ex articolo 152 Reg. TULPS, dalla SCIA ovvero dall’autorizzazione commerciale
prevista).
[color=red][b]La soggezione all’articolo 86 TULPS comporta il riconoscimento della perdurante
sussistenza dei profili di p.s., per l’esercizio dell’attività (possesso dei requisiti richiesti dal
TULPS ai fini del conseguimento delle licenze di polizia; poteri di accesso e controllo degli
operatori di polizia ex articoli 16 TULPS, 20 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 e 9 della legge 25-
8-1991, n. 287; poteri inibitori previsti dall’articolo 100 del TULPS) in quanto aperta la
pubblico.[/b][/color]
Si ricordano, altresì, tra le disposizioni che disciplinano la vendita di alcolici, quelle
contenute nell’articolo 7 del D.L. n. 158 del 2012, nonché la previsione dell’articolo 689
cod. pen., entrambe intese alla tutela della salute dei minori.
[b]Quest’Ufficio ha già avuto modo di sostenere, con il conforto di un parere reso
dall’Avvocatura Distrettuale dello stato di Firenze, che il citato articolo 689 cod. pen. deve
ritenersi riferito a qualsiasi ipotesi di vendita di alcolici, indifferentemente se per il consumo
sul posto o per asporto, eseguita nei confronti di minori di anni 16, mentre la stessa
vendita o somministrazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 30-3-2001,
n. 125, se eseguita nei confronti di minori di età compresa trai 16 e i 18 anni.[/b]
L’ordinamento, dunque, oltre ad imporre i divieti sopra cennati, fa obbligo all’esercente di
accertare la maggiore età del consumatore, salvo che non sia manifesta, mediante
l’esibizione di un documento di identità, quale che sia la modalità con cui la vendita di
alcolici viene eseguita.
[color=red][b]Tale principio, pertanto, non può non ritenersi valido anche nel caso di vendita e
somministrazione di vino all’interno di una azienda agricola, pur se priva del servizio
assistito”.[/b][/color]
IL DIRETTORE GENERALE
(avv. Mario Fiorentino)
La stessa cosa potrebbe essere afferamata per il commerciante al dettaglio. Quindi, di fatto, non esiste la somministrazione non assistita di bevande dato che l'esercente dovrebbe abilitarsi ai sensi dell'art. 86 TULPS diventando, quindi, un pubblico esercizio. Mah...
riferimento id:44027[color=red][b]Dubbi ingiustificati riguardo la somministrazione di vino in azienda[/b][/color]
C'è chi, a livello centrale, sostiene che l'attività di vendita al minuto e di somministrazione di bevande, alcoliche e non, in esercizi pubblici o aperti al pubblico (ivi compresa la vendita da parte degli imprenditori agricoli) è soggetta alla legislazione di pubblica, sicurezza ai sensi dell'art. 86 del TULPS e delle disposizioni connesse, facendo peraltro rientrare in questa casistica, la vendita effettuata dall'imprenditore agricolo. Ma tale interpretazione, fornita dal Mise con la Risoluzione 27 febbraio 2018, n. 77186 per la vendita in azienda, non può essere condivisa, alla luce del vigente e completo quadro di riferimento normativo.
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