Data: 2018-03-13 07:51:39

annullamento divieto di prosecuzione

E' pervenuta una SCIA di inizio attività.
A seguito di parere dell'ufficio competente, relativamente alla collocazione urbanistica, è stato ritenuto di procedere immediatamente con un divieto di prosecuzione.
Successivamente, l'impresa ha addotto alcune loro considerazioni che sono state considerate quindi valide.

I miei quesiti sono sostanzialmente due:

1) non converrebbe sempre (a meno che non si abbia una certezza assoluta) predisporre, prima del divieto di prosecuzione, una richiesta di conformazione, in modo da dare tempo all'impresa di dialogare con possibilità qindi, come in questo caso, di risolvere la problematica? (un po' come tra l'altro esiste nei procedimenti ordinari con l'art. 10 bis);

2) l'annullamento di questo provvedimento di divieto di prosecuzione deve essere predisposto sulla base dell'art.21-quinques della L. 241/1990 o sono altri i riferimenti normativi?

Ringrazio in anticipo e buona giornata.

riferimento id:44023

Data: 2018-03-13 09:55:25

Re:annullamento divieto di prosecuzione

1) non converrebbe sempre (a meno che non si abbia una certezza assoluta) predisporre, prima del divieto di prosecuzione, una richiesta di conformazione, in modo da dare tempo all'impresa di dialogare con possibilità qindi, come in questo caso, di risolvere la problematica? (un po' come tra l'altro esiste nei procedimenti ordinari con l'art. 10 bis);
[color=red]In realtà l'art. 19 comma 3 già prevede che tu possa vietare la prosecuzione ma con DECORRENZA dopo 30 giorni (salvo casi eccezionali).
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3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
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Ciò proprio per consentire alla PA un ripensamento anche alla luce delle "obiezioni" dell'interessato
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2) l'annullamento di questo provvedimento di divieto di prosecuzione deve essere predisposto sulla base dell'art.21-quinques della L. 241/1990 o sono altri i riferimenti normativi?
[color=red]In realtà si tratterebbe del 21 nonies più che del quinquies in quanto il provvedimento appare ab origine illegittimo (privo dei presupposti) e non oggetto di nuova valutazione di circostanze discrezionali.
In questi casi puoi omettere avvio del procedimento visto che l'interessato ha già partecipato .... e che probabilmente non si tratta di un vero e proprio autonomo procedimento rispetto a quello di verifica della scia.
Quindi scrivi all'interessato che il DIVIETO è venuto meno. [/color]

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