Data: 2012-04-07 08:16:28

Affittacamere non professionale con piscina

Buongiorno, un soggetto che vuole iniziare l'attività di affittacamere non professionale vorrebbe utilizzare per gli ospiti la piscina che ha nel proprio parco.

Mi chiedevo se è corretto ricondurre il caso alla fattispecie individuata all'art.1 , lett. a) punto 2 della L.R. T. n. 8/2006, applicando consequenzialmente il Capo II della Legge e il relativo regolamento attuativo.

Quali adempimenti devono essere seguiti per permettere il regolare utilizzo della piscina . Praticamente e' corretto far presentare una SCIA, ex art. 14 della suddetta Legge Regionale?
Visto che,  trattasi  di attività non professionale, penso esuli dalle competenze SUAP;  dunque l'eventuale SCIA deve essere presentata al Comune (ufficio commercio e urbanistica?) che provvederà a trasmettere la pratica all'USL?

Ringrazio della collaborazione e saluto cordialmente.

riferimento id:4402

Data: 2012-04-07 13:32:34

Re:Affittacamere non professionale con piscina

Buongiorno, un soggetto che vuole iniziare l'attività di affittacamere non professionale vorrebbe utilizzare per gli ospiti la piscina che ha nel proprio parco.
Mi chiedevo se è corretto ricondurre il caso alla fattispecie individuata all'art.1 , lett. a) punto 2 della L.R. T. n. 8/2006, applicando consequenzialmente il Capo II della Legge e il relativo regolamento attuativo.
[color=red]Penso ti riferisca all'art. 3.
A mio avviso nel caso di affittacamere non professionali siamo nel campo di applicazione dell'art. 3 comma 1 lett. b. L'affittacamere (non professionale) NON è formalmente una attività ricettiva professionale e come tale è assimilabile, quanto alla disciplina delle piscine, al punt b).
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Quali adempimenti devono essere seguiti per permettere il regolare utilizzo della piscina . Praticamente e' corretto far presentare una SCIA, ex art. 14 della suddetta Legge Regionale?
[color=red]Come detto a mio avviso si applicano le sole seguenti disposizioni della legge regionale (SENZA SCIA):
Capo III - Piscine condominiali

Art. 20
Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano esclusivamente alle piscine facenti parte di condomini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e contengono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza.



Art. 21
Caratteristiche generali delle piscine condominiali.

1. L'approvvigionamento idrico per l'alimentazione delle vasche deve essere assicurato attraverso un acquedotto pubblico o attraverso altre fonti qualitativamente rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 8, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.

2. Il fabbisogno idrico deve essere quantificato in rapporto alla densità dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5.

3. L'area di insediamento dell'impianto piscina deve consentire l'accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso ed ai disabili di cui alla legge n. 104/1992.



Art. 22
Requisiti igienico-sanitari dell'acqua.

1. Si applicano alle piscine condominiali i requisiti igienico-sanitari previsti all'articolo 9, per le piscine ad uso pubblico di cui al capo II.



Art. 23
Responsabile della piscina.

1. Il responsabile della piscina è l'amministratore di condominio, salvo sia diversamente disposto.

2. È individuato l'addetto agli impianti tecnologici al fine di garantire il corretto funzionamento degli impianti.



Art. 24
Assistente ai bagnanti.

1. Nel caso in cui l'assemblea condominiale preveda la presenza di un assistente ai bagnanti, definito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, questi vigila, ai fini della sicurezza, sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno alla vasca.

2. La presenza dell'assistente ai bagnanti, ove prevista, è assicurata durante l'orario di utilizzo della piscina.

3. L'assenza dell'assistente ai bagnanti, o la sua presenza solo in determinate fasce orarie, deve essere evidenziata nel regolamento interno della piscina di cui all'articolo 25.

4. Qualora non sia prevista la presenza dell'assistente ai bagnanti, l'area della piscina deve essere adeguatamente protetta nel rispetto del divieto di accesso incontrollato nei confronti dei minori di anni quattordici, al fine di salvaguardarne l'incolumità.



Art. 25
Regolamento interno della piscina condominiale.

1. All'ingresso dell'impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate le modalità di accesso alle vasche e riportante la capienza massima dell'impianto.
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Visto che,  trattasi  di attività non professionale, penso esuli dalle competenze SUAP;  dunque l'eventuale SCIA deve essere presentata al Comune (ufficio commercio e urbanistica?) che provvederà a trasmettere la pratica all'USL?
[color=red]Formalmente l'affittacamere non professionale non ricade nella disciplina SUAP (salvo diversa previsione del regolamento comunale)[/color]

Ringrazio della collaborazione e saluto cordialmente.

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Data: 2014-08-22 08:28:58

Re:Affittacamere non professionale con piscina

Buongiorno,
a distanza di qualche tempo volevo chiedere se ci sono state interpretazioni diverse da quella riportata qui della norma, da parte di qualche comune o ASL.
La legge infatti non sembra distinguere tra strutture professionali o non professionali:
"piscine private ad uso collettivo: sono quelle adibite, in via principale, ad altre attività ricettive come alberghi, campeggi, strutture agrituristiche e simili [...]"
Grazie in anticipo,
Enrico

riferimento id:4402

Data: 2014-08-22 19:11:13

Re:Affittacamere non professionale con piscina

Non sono a conoscenza di interpretazioni ufficiali in un senso o nell'altro. Non posso che muovere le stesse osservazioni fatte da Simone.
L'affittacamere non professionale è nei fatti un appartamente usato anche dei residenti. L'esercizio ricettivo è qualcosa di eventuale.

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