Data: 2018-03-12 11:21:53

BIENNALE e TRIENNALE - nuovi modelli con il DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14

BIENNALE e TRIENNALE - nuovi modelli con il DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14

[b]MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 gennaio 2018, n. 14
Regolamento recante procedure e schemi-tipo per  la  redazione  e  la
pubblicazione  del  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,  del
programma biennale per l'acquisizione di forniture e  servizi  e  dei
relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali. (18G00038)
(GU n.57 del 9-3-2018)[/b]
[color=red][b]  Vigente al: 24-3-2018  [/b][/color]



                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                          E DEI TRASPORTI

                          di concerto con

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400;
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante  «Codice
dei contratti pubblici»;
  Visto il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.  56,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50»;
  Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 8, del  citato  decreto
legislativo n. 50  del  2016,  come  modificato  dal  citato  decreto
legislativo  n.  56  del  2017,  che  demanda  al  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE,  d'intesa  con
la Conferenza unificata, il compito di definire, con proprio decreto,
le modalita' di aggiornamento dei programmi biennali  degli  acquisti
di forniture e servizi e dei programmi triennali dei lavori  pubblici
e dei relativi elenchi annuali; i criteri per  la  definizione  degli
ordini  di  priorita',  per  l'eventuale  suddivisione  in  lotti
funzionali,  nonche'  per  il  riconoscimento  delle  condizioni  che
consentano  di  modificare  la  programmazione  e  di  realizzare  un
intervento  o  procedere  a  un  acquisto  non  previsto  nell'elenco
annuale; i criteri e le modalita' per favorire il completamento delle
opere incompiute; i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma
e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe
di importo; gli schemi tipo e le informazioni minime che essi  devono
contenere, individuate anche  in  coerenza  con  gli  standard  degli
obblighi informativi e  di  pubblicita'  relativi  ai  contratti;  le
modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei
soggetti aggregatori e delle centrali  di  committenza  ai  quali  le
stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento;
  Visto l'articolo 216, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50
del 2016, come modificato dal menzionato decreto  legislativo  n.  56
del 2017;
  Visto il decreto-legge 31 ottobre  1990,  n.  310  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  1990,  n.  403,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di finanza locale»;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»;
  Visto l'articolo 11 della legge 16  gennaio  2003,  n.  3,  recante
«Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»;
  Visto l'articolo 58 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»;
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»;
  Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
recante  «Disposizioni  urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»;
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  228,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)  della
legge 31 dicembre 2009, n.  196,  in  materia  di  valutazione  degli
investimenti relativi ad opere pubbliche»;
  Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante
«Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),  f)  e  g),  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di  procedure  di
monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di
verifica  dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti  e
costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
  Visto l'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56,  recante  «Disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni»;
  Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
recante  «Misure  urgenti  per  la  competitivita'  e  la  giustizia
sociale»;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione  dell'articolo  40,  comma  1,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196»;
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
  Vista la legge 4 agosto 2016, n. 163, recante «Modifiche alla legge
31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il  contenuto  della  legge  di
bilancio, in attuazione dell'articolo  15  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243»;
  Vista la legge 12 agosto 2016,  n.  164,  recante  «Modifiche  alla
legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei  bilanci
delle regioni e degli enti locali»;
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
«Revisione  e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione della corruzione, pubblicita' e  trasparenza,  correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190  e  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo  7  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle  amministrazioni
pubbliche»;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
13 marzo 2013, n. 42, recante «Regolamento recante  le  modalita'  di
redazione dell'elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di
cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
24 ottobre 2014 recante «Procedure e schemi-tipo per la  redazione  e
la pubblicazione del  programma  triennale,  dei  suoi  aggiornamenti
annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la  redazione
e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e
servizi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del  5  dicembre
2014;
  Acquisito il parere del CIPE reso  nella  seduta  del  1°  dicembre
2016, formalizzato con la delibera CIPE 3  marzo  2017,  n.  24/2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017;
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 21
settembre 2017;
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 00351/2017, espresso dalla
Commissione  speciale  nell'adunanza  del  9  gennaio  2017  e  n.
01806/2017, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza  del  6
luglio 2017;
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 45535 del 30 novembre 2017, ai sensi del
citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
  Vista la  nota  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  prot.  n.  DAGL
0014257 P- del 29 dicembre 2017;

                              Adotta


                      il seguente regolamento:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1.  Il  presente  decreto  reca  la  disciplina  di  attuazione
dell'articolo 21, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, di
seguito «codice».
                              Art. 2


                            Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a)  «amministrazione»  e  «amministrazioni»,  l'amministrazione
aggiudicatrice e le amministrazioni aggiudicatrici  che  adottano  il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi  o  il  programma
triennale dei lavori pubblici;
    b) «BDAP», la banca dati delle amministrazioni pubbliche, di  cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
    c) «CUP», il codice unico di  progetto  di  cui  all'articolo  11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica  ogni  progetto  di
investimento pubblico;
    d) «CUI», il codice unico di intervento attribuito  in  occasione
del primo inserimento nel programma;
    e)  «RUP»,  il  responsabile  unico  del  procedimento,  di  cui
all'articolo 31 del codice;
    f) «pianificazione delle attivita'  dei  soggetti  aggregatori  e
delle centrali di committenza»,  il  documento  di  ciascun  soggetto
aggregatore o ciascuna centrale di committenza contenente indicazioni
circa le attivita' di centralizzazione delle committenze previste nel
periodo di riferimento;
    g) «AUSA», l'anagrafe unica delle  stazioni  appaltanti,  di  cui
all'articolo 33-ter  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
                              Art. 3

Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di  priorita'  del
  programma triennale  dei  lavori  pubblici,  dei  relativi  elenchi
  annuali e aggiornamenti

  1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e  fatte  salve
le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle
province autonome in materia, adottano  il  programma  triennale  dei
lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un  lavoro,
nonche' i relativi  elenchi  annuali  sulla  base  degli  schemi-tipo
allegati al presente decreto e parte  integrante  dello  stesso,  nel
rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  21,  comma  1,  secondo
periodo, del codice, e in coerenza con  i  documenti  pluriennali  di
pianificazione o di programmazione di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 228 e al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118.  A  tal  fine  le  amministrazioni,  consultano  altresi',  ove
disponibili, le pianificazioni  delle  attivita'  delle  centrali  di
committenza.
  2. Gli schemi - tipo per la  programmazione  triennale  dei  lavori
pubblici di  cui  all'Allegato  I,  sono  costituiti  dalle  seguenti
schede:
    a) A: quadro delle  risorse  necessarie  alla  realizzazione  dei
lavori previsti dal programma, articolate per annualita' e  fonte  di
finanziamento;
    b) B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
    c) C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli  21,
comma 5 e 191 del codice, ivi compresi quelli  resi  disponibili  per
insussistenza dell'interesse pubblico al  completamento  di  un'opera
pubblica incompiuta;
    d) D: elenco dei  lavori  del  programma  con  indicazione  degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
    e) E: lavori che compongono  l'elenco  annuale,  con  indicazione
degli elementi essenziali per la loro individuazione;
    f) F: elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale
nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 5.
  3. I soggetti che gestiscono i siti informatici di cui di cui  agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice,  assicurano  la  disponibilita'
del  supporto  informatico  per  la  compilazione  degli  schemi-tipo
allegati al presente decreto.
  4. Ai  fini  della  compilazione  delle  schede  A  e  C,  di  cui,
rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 2, sono compresi, tra
le  fonti  di  finanziamento  del  programma  triennale  dei  lavori
pubblici, il  valore  complessivo  dei  beni  immobili  pubblici  che
possono essere oggetto di cessione ai  sensi  dell'articolo  191  del
codice, i finanziamenti acquisibili  ai  sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito  con  modificazioni
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive  modificazioni,  i
beni  immobili  concessi  in  diritto  di  godimento,  a  titolo  di
contributo, la  cui  utilizzazione  sia  strumentale  e  tecnicamente
connessa  all'opera  da  affidare  in  concessione,  nonche'  i  beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza di  regioni  ed  enti
locali,  non  strumentali  all'esercizio  delle  proprie  funzioni
istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di  dismissione,
di cui all'articolo 58 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.
L'elenco dei beni immobili e' indicato  nell'apposita  scheda  C.  Il
valore degli immobili di cui al presente comma,  stabilito  ai  sensi
dell'articolo 191, comma 2-bis del  codice,  e'  riportato  per  ogni
singolo lavoro al quale sono associati.
  5. Ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma di cui al
comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o  lotto
funzionale di cui al primo  periodo  e'  altresi'  indicato  il  CUP,
tranne i casi di  manutenzione  ordinaria.  Entrambi  i  codici  sono
mantenuti nei  programmi  triennali  nei  quali  il  lavoro  o  lotto
funzionale e' riproposto, salvo modifiche  sostanziali  del  progetto
che ne alterino la possibilita' di precisa individuazione.
  6. Per ciascun lavoro di cui al comma 1, nel programma triennale e'
riportato  l'importo  complessivo  stimato  necessario  per  la
realizzazione di detto lavoro,  comprensivo  delle  forniture  e  dei
servizi connessi alla  realizzazione  dello  stesso,  inseriti  nella
programmazione biennale di cui all'articolo  6.  Nell'elenco  annuale
per ciascun lavoro e' riportato l'importo  complessivo  del  relativo
quadro economico.
  7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  primo
periodo, del codice, sono compresi  nel  programma  triennale  e  nei
relativi  aggiornamenti  le  opere  pubbliche  incompiute,  di  cui
all'articolo 4, comma 4, i lavori realizzabili  attraverso  contratti
di  concessione  o  di  partenariato  pubblico  privato,  i  lavori
realizzabili tramite cessione  del  diritto  di  proprieta'  o  altro
titolo di godimento di beni immobili. Il programma evidenzia altresi'
se trattasi di lavoro complesso, di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettera oo), del codice.
  8. I lavori, anche consistenti  in  lotti  funzionali,  da  avviare
nella prima annualita' del programma di cui al comma 7, costituiscono
l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale  elenco  i
lavori,  compresi  quelli  di  cui  all'articolo  4,  comma  4,  che
soddisfano le seguenti condizioni:
    a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;
    b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso
della prima annualita' del programma;
    c)  rispetto  dei  livelli  di  progettazione  minimi  di  cui
all'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice e al  comma  10
del presente articolo;
    d) conformita' dei lavori agli strumenti  urbanistici  vigenti  o
adottati.
  9. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, comma  3,  terzo
periodo, del codice e nel rispetto di quanto previsto dal decreto  di
cui all'articolo 23, comma 3, del codice  medesimo,  un  lavoro  puo'
essere  inserito  nel  programma  triennale  dei  lavori  pubblici
limitatamente ad uno o piu' lotti funzionali, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stato approvato il  documento  di  fattibilita'
delle alternative progettuali,  ovvero,  secondo  le  previsioni  del
decreto di cui all'articolo 23, comma  3,  del  predetto  codice,  il
progetto di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  quantificando  le
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
  10. Fermo  restando  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  3,
secondo periodo, del codice, per l'inserimento nell'elenco annuale di
uno  o  piu'  lotti  funzionali,  le  amministrazioni  approvano
preventivamente il progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica
dell'intero lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori
di importo complessivo pari o superiore a 1 milione  di  euro,  e  il
documento di fattibilita' delle alternative  progettuali  dell'intero
lavoro, se trattasi di lotti funzionali relativi a lavori di  importo
complessivo inferiore a 1 milione di euro, quantificando  le  risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell'intero lavoro.
  11. Il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorita'
dei lavori valutata su tre livelli come  indicato  all'Allegato  I  -
scheda D. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorita'  le
amministrazioni  individuano  come  prioritari  i    lavori    di
ricostruzione,  riparazione  e  ripristino  conseguenti  a  calamita'
naturali, di completamento delle opere incompiute di cui all'articolo
4, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i  progetti
definitivi o esecutivi gia'  approvati,  i  lavori  cofinanziati  con
fondi europei, nonche' i lavori per i quali ricorra  la  possibilita'
di finanziamento con capitale privato maggioritario.
  12. Nell'ambito dell'ordine di priorita' di cui al comma  11,  sono
da  ritenersi  di  priorita'  massima  i  lavori  di  ricostruzione,
riparazione e ripristino conseguenti  a  calamita'  naturali,  e,  in
subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute.
  13. Ai fini della realizzazione  dei  lavori  previsti  nell'elenco
annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle  priorita'
ivi  indicate.  Sono  fatti  salvi  i  lavori  imposti  da  eventi
imprevedibili  o  calamitosi,  nonche'  le  modifiche  dipendenti  da
sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero  da  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
  14.  Le  amministrazioni  individuano,  nell'ambito  della  propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione
del programma triennale dei lavori pubblici. Al fine di  ridurre  gli
oneri amministrativi, tale referente e', di  norma,  individuato  nel
referente unico  dell'amministrazione  per  la  BDAP,  salvo  diversa
scelta dell'amministrazione.
  15. Il referente riceve le  proposte,  i  dati  e  le  informazioni
fornite dai RUP ai fini del coordinamento delle proposte da  inserire
nella programmazione e provvede ad accreditarsi presso  gli  appositi
siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
                              Art. 4

Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei  programmi
  triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali

  1. Per le finalita' di cui  all'articolo  3,  commi  11  e  12,  le
amministrazioni, a prescindere dall'importo, inseriscono nella scheda
di cui all'Allegato I, lettera B, le opere  pubbliche  incompiute  di
propria  competenza,  secondo  l'ordine  di  classificazione  di  cui
all'articolo 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, indicando  per  ciascuna  opera
non completata le modalita' e le risorse per il  loro  completamento.
Laddove non optino  nei  sensi  di  cui  al  precedente  periodo,  le
amministrazioni  individuano  soluzioni  alternative,  quali  il
riutilizzo ridimensionato, il  cambio  di  destinazione  d'uso  o  la
cessione a titolo di corrispettivo  per  la  realizzazione  di  altra
opera pubblica ai sensi dell'articolo  191  del  codice,  la  vendita
ovvero la demolizione qualora le esigenze di pubblico  interesse  non
consentano l'adozione di soluzioni alternative.
  2.  Ai  fini  del  completamento  e  della  fruibilita'  dell'opera
pubblica incompiuta, anche in caso di cambio di  destinazione  d'uso,
le amministrazioni adottano le proprie determinazioni sulla base, ove
pertinente, degli esiti della valutazione ex ante, effettuata secondo
le linee guida di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.  228
del  2011,  condotta  secondo  principi  di  appropriatezza  e
proporzionalita' tenuto conto della complessita', dell'impatto e  del
costo  dell'opera,  anche  avvalendosi  del  supporto  fornito  dalle
strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e delle regioni e delle province autonome, per  i  rispettivi  ambiti
territoriali di competenza. Le medesime strutture svolgono, altresi',
attivita' di supporto tecnico-economico  alle  amministrazioni  nelle
fasi attuative delle determinazioni adottate.
  3. Qualora, sulla base della valutazione di  cui  al  comma  2,  si
rilevi che per il completamento e la gestione delle  opere  pubbliche
incompiute sussista la capacita' attrattiva di finanziamenti privati,
le amministrazioni promuovono il ricorso a procedure di  partenariato
pubblico privato ai sensi dell'articolo 180 e seguenti del codice.  A
tal fine le amministrazioni pubblicano sul profilo del committente  e
sull'apposita  sezione  del  portale  web  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati
regionali di cui al comma 4 dell'articolo 29 del  codice,  un  avviso
finalizzato  ad  acquisire  le  manifestazioni  di  interesse  degli
operatori economici in ordine ai lavori di  possibile  completamento,
anche ridimensionato e/o con diversa destinazione d'uso, delle  opere
incompiute di cui al comma 1 nonche' alla gestione delle stesse.
  4. Le opere pubbliche incompiute per  le  quali,  a  seguito  della
valutazione di cui al comma 2, le amministrazioni abbiano determinato
i lavori da adottare tra quelli menzionati  al  comma  1  ed  abbiano
individuato  la  relativa  copertura  finanziaria,  sono  inserite
nell'elenco  dei  lavori  del  programma  di  cui  alla  scheda  D
dell'Allegato I ovvero nell'elenco annuale di cui alla scheda  E  del
medesimo Allegato se la ripresa dei lavori e'  prevista  nella  prima
annualita', ai sensi dell'articolo 3, commi 8, 9 e 10.
  5. Nel caso in  cui  l'amministrazione  abbia  ritenuto,  con  atto
motivato, l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed
alla fruibilita' dell'opera:
    a) riporta nell'elenco  degli  immobili  di  cui  alla  scheda  C
dell'Allegato I, previa  acquisizione  al  patrimonio  a  seguito  di
redazione  e  approvazione  dello  stato  di  consistenza,  le  opere
pubbliche incompiute per  le  quali  intenda  cedere  la  titolarita'
dell'opera ad altro ente pubblico o  ad  un  soggetto  esercente  una
funzione  pubblica  ovvero  procedere  alla  vendita  dell'opera  sul
mercato;
    b) riporta nell'elenco dei lavori di  cui  alle  schede  D  ed  E
dell'Allegato I, le opere pubbliche incompiute per le  quali  intenda
procedere alla demolizione.
  6. Qualora ricorra la determinazione di cui al comma 5, lettera b),
nell'ambito  del  programma  triennale,  sono  inseriti  gli  oneri
necessari  per  lo  smantellamento    dell'opera    e    per    la
rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
                              Art. 5

Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del
  programma triennale dei  lavori  pubblici  e  del  relativo  elenco
  annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'

  1. Il programma  di  cui  all'articolo  3  e'  redatto  ogni  anno,
scorrendo  l'annualita'  pregressa  e  aggiornando  i  programmi
precedentemente approvati.
  2. I  lavori  per  i  quali  sia  stata  avviata  la  procedura  di
affidamento non sono riproposti nel programma successivo.
  3. La scheda F di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f),  riporta
l'elenco dei lavori presenti nel  precedente  elenco  annuale  e  non
riproposti nell'aggiornamento del programma  per  motivi  diversi  da
quelli di cui al comma  2,  ovvero  per  i  quali  si  e'  rinunciato
all'attuazione.
  4. Nel rispetto  di  quanto  previsto  all'articolo  21,  comma  1,
secondo periodo, del codice, nonche' dei termini di cui ai commi 5  e
6 del presente  articolo,  sono  adottati  lo  schema  del  programma
triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori  pubblici
proposto dal referente responsabile del programma.
  5. Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale  sono  pubblicati  sul  profilo  del  committente.  Le
amministrazioni possono  consentire  la  presentazione  di  eventuali
osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al  primo
periodo del presente comma. L'approvazione definitiva  del  programma
triennale,  unitamente  all'elenco  annuale  dei  lavori,  con  gli
eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta  giorni
dalla scadenza delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in  assenza
delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto  previsto
al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open
data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e  29
del codice. Le amministrazioni possono adottare  ulteriori  forme  di
pubblicita' purche' queste siano predisposte in modo da assicurare il
rispetto dei termini di cui al presente comma.
  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento
del programma triennale dei lavori pubblici  e  del  relativo  elenco
annuale. Gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera
a), del codice approvano i medesimi documenti  entro  novanta  giorni
dalla data  di  decorrenza  degli  effetti  del  proprio  bilancio  o
documento equivalente,  secondo  l'ordinamento  proprio  di  ciascuna
amministrazione. Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  172  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  avviata  la
procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma
triennale e dell'elenco annuale e nelle more della conclusione  della
medesima, le amministrazioni, secondo i  loro  ordinamenti,  possono,
motivatamente, autorizzare l'avvio delle  procedure  relative  ad  un
lavoro previsto dalla seconda annualita' di  un  programma  triennale
approvato e dall'elenco annuale dello schema di  programma  triennale
adottato.
  8. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione
del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza  di  lavori,
ne danno comunicazione sul  profilo  del  committente  nella  sezione
«Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14  marzo
2013, n. 33  e  sui  corrispondenti  siti  informatici  di  cui  agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice.
  9. I programmi triennali di lavori pubblici sono  modificabili  nel
corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente,
da individuarsi, per gli enti  locali,  secondo  la  tipologia  della
modifica, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21, comma  1,
secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  lavori  gia'  previsti
nell'elenco annuale;
    b) l'aggiunta di  uno  o  piu'  lavori  in  conseguenza  di  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  lavori  per  la  sopravvenuta
disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno  del  bilancio  non
prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi
d'asta o di economie;
    d) l'anticipazione della realizzazione,  nell'ambito  dell'elenco
annuale di lavori precedentemente previsti in annualita' successive;
    e) la modifica del quadro economico dei lavori  gia'  contemplati
nell'elenco annuale, per la quale  si  rendano  necessarie  ulteriori
risorse.
  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette  agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi
1 e 2, del codice.
  11.  Un  lavoro  non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'  essere
realizzato quando sia  reso  necessario  da  eventi  imprevedibili  o
calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o  regolamentari.
Un lavoro non  inserito  nell'elenco  annuale  puo'  essere  altresi'
realizzato sulla base  di  un  autonomo  piano  finanziario  che  non
utilizzi  risorse  gia'  previste  tra  i    mezzi    finanziari
dell'amministrazione  al  momento  della  formazione  dell'elenco,
avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.
  12. Il CIPE,  al  fine  di  disporre  di  un  quadro  programmatico
generale di riferimento, puo' chiedere alle Amministrazioni  centrali
che vigilano su enti tenuti a predisporre i programmi  triennali  dei
lavori pubblici  e  i  relativi  aggiornamenti  di  trasmettere  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e  il  coordinamento  della  politica  economica,  una
relazione  che  sintetizzi  la  distribuzione  territoriale  e  per
tipologia dei lavori inseriti nel complesso dei piani triennali degli
organismi  vigilati  riguardanti  il  triennio  di  riferimento  e  i
relativi contenuti finanziari.
                              Art. 6


Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli  acquisti
                      di forniture e servizi

  1. Le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e  fatte  salve
le competenze legislative  e  regolamentari  delle  regioni  e  delle
province autonome  in  materia,  adottano,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del  codice,  il
programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  nonche'  i
relativi elenchi annuali e aggiornamenti  annuali  sulla  base  degli
schemi-tipo allegati al presente decreto  e  parte  integrante  dello
stesso.  Le  amministrazioni,  ai  fini  della  predisposizione  del
programma biennale degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  e  dei
relativi elenchi annuali e  aggiornamenti  annuali,  consultano,  ove
disponibili,  le  pianificazioni  delle  attivita'  dei  soggetti
aggregatori e delle  centrali  di  committenza,  anche  ai  fini  del
rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti  di  acquisto  e  di
negoziazione  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa.
  2. Gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di
forniture e servizi di cui  all'Allegato  II  sono  costituiti  dalle
seguenti schede:
    a) A: quadro delle risorse necessarie alle acquisizioni  previste
dal programma, articolate per annualita' e fonte di finanziamento;
    b) B: elenco degli acquisti del programma con  indicazione  degli
elementi essenziali per la loro  individuazione.  Nella  scheda  sono
indicati le forniture e i servizi connessi ad un lavoro di  cui  agli
articoli da 3 a 5, riportandone il relativo CUP, ove previsto;
    c)  C:  elenco  degli  acquisti  presenti  nella  precedente
programmazione biennale nei casi previsti dal comma  3  dell'articolo
7.
  3. I soggetti  che  gestiscono  i  siti  informatici  di  cui  agli
articoli 21, comma 7 e 29 del codice,  assicurano  la  disponibilita'
del  supporto  informatico  per  la  compilazione  degli  schemi-tipo
allegati al presente decreto.
  4. Ogni acquisto di forniture e servizi riportato nel programma  di
cui al comma 1 e' individuato univocamente dal CUI. Per ogni acquisto
per il quale e' previsto, e' riportato  il  CUP.  Entrambi  i  codici
vengono mantenuti nei programmi  biennali  nei  quali  l'acquisto  e'
riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne  alterino
la possibilita' di precisa individuazione.
  5. Per gli acquisti di cui al comma 1, nel programma biennale  sono
riportati  gli  importi  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi
risultanti dalla  stima  del  valore  complessivo,  ovvero,  per  gli
acquisti di forniture e servizi ricompresi nell'elenco  annuale,  gli
importi del prospetto economico delle acquisizioni medesime.
  6. Il programma biennale contiene altresi'  i  servizi  di  cui  al
comma  11  dell'articolo  23  del  codice  nonche'  le  ulteriori
acquisizioni di forniture e servizi connessi  alla  realizzazione  di
lavori previsti nella programmazione triennale dei lavori pubblici  o
di  altre  acquisizioni  di  forniture  e  servizi  previsti  nella
programmazione biennale. Gli importi relativi  a  tali  acquisizioni,
qualora  gia'  ricompresi  nell'importo  complessivo  o  nel  quadro
economico del lavoro o acquisizione ai quali sono connessi, non  sono
computati ai fini della quantificazione delle risorse complessive del
programma di cui alla scheda A dell'Allegato II.
  7. Le acquisizioni di forniture e servizi di cui al  comma  6  sono
individuate da un proprio CUI e sono associate al CUI e al  CUP,  ove
previsto, del lavoro o dell'acquisizione al quale sono connessi.
  8. Nei programmi biennali degli acquisti di  forniture  e  servizi,
per ogni singolo acquisto, e' riportata l'annualita' nella  quale  si
intende dare avvio alla procedura di affidamento  ovvero  si  intende
ricorrere  ad  una  centrale  di  committenza  o  ad  un  soggetto
aggregatore, al fine di consentire il raccordo con la  pianificazione
dell'attivita' degli stessi.
  9. Per l'inserimento  nel  programma  biennale  degli  acquisti  di
forniture  e  servizi,  le  amministrazioni,  anche  con  riferimento
all'intera acquisizione nel caso di suddivisione in lotti funzionali,
provvedono  a  fornire  adeguate  indicazioni  in  ordine  alle
caratteristiche  tipologiche,  funzionali  e  tecnologiche  delle
acquisizioni  da  realizzare  ed  alla  relativa  quantificazione
economica.
  10. Il programma biennale degli acquisti  di  forniture  e  servizi
riporta l'ordine di priorita'. Nell'ambito  della  definizione  degli
ordini di priorita' le amministrazioni individuano come prioritari  i
servizi  e  le  forniture  necessari  in  conseguenza  di  calamita'
naturali, per garantire gli interessi pubblici primari, gli  acquisti
aggiuntivi per il completamento di forniture o  servizi,  nonche'  le
forniture e i servizi cofinanziati con fondi europei, e le  forniture
e i servizi per i quali ricorra la possibilita' di finanziamento  con
capitale privato maggioritario.
  11. Le amministrazioni tengono conto di tali priorita', fatte salve
le modifiche dipendenti da eventi imprevedibili o  calamitosi,  o  da
sopravvenute disposizioni di legge o  regolamentari  ovvero  da  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
  12. Ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del codice, l'elenco  delle
acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore ad 1
milione di euro che le  amministrazioni  prevedono  di  inserire  nel
programma biennale, sono comunicate dalle  medesime  amministrazioni,
entro il mese di ottobre, al Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori
di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
con le modalita' indicate all'articolo 7, comma 5.
  13.  Le  amministrazioni  individuano,  nell'ambito  della  propria
organizzazione, la struttura e il soggetto referente per la redazione
del programma biennale degli acquisti  di  forniture  e  servizi.  Il
soggetto di cui al presente comma puo' coincidere con quello  di  cui
all'articolo 3, comma 14. Si applica la procedura di cui all'articolo
3, comma 15.
                              Art. 7

Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento  e  modifica  del
  programma biennale degli acquisti di forniture e servizi.  Obblighi
  informativi e di pubblicita'

  1. Il programma  di  cui  all'articolo  6  e'  redatto  ogni  anno,
scorrendo  l'annualita'  pregressa  ed  aggiornando  i  programmi
precedentemente approvati.
  2. Non e' riproposto nel programma successivo un  acquisto  di  una
fornitura o di  un  servizio  per  il  quale  sia  stata  avviata  la
procedura di affidamento.
  3. La scheda C, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), riporta
l'elenco degli acquisti di forniture e servizi presenti  nella  prima
annualita'  del    precedente    programma    e    non    riproposti
nell'aggiornamento del programma per motivi diversi da quelli di  cui
al comma 2, ovvero per i quali si e' rinunciato all'acquisizione.
  4. Nei casi in cui le amministrazioni non provvedano alla redazione
del programma biennale degli acquisti di  forniture  e  servizi,  per
assenza di acquisti di forniture e servizi,  ne  danno  comunicazione
sul  profilo  del  committente  nella  sezione  «Amministrazione
trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e sui
corrispondenti siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29
del codice.
  5. La comunicazione al Tavolo tecnico dei soggetti  aggregatori  di
cui all'articolo 6, comma 12, avviene  mediante  la  trasmissione  al
portale dei soggetti aggregatori nell'ambito  del  sito  acquisti  in
rete del Ministero dell'economia e  delle  finanze  anche  tramite  i
sistemi informatizzati regionali di cui all'articolo 21,  comma  7  e
all'articolo 29, comma 4, del codice.
  6. Entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
bilancio, le amministrazioni dello Stato procedono  all'aggiornamento
del programma biennale degli acquisti di forniture e  servizi  e  del
relativo elenco annuale. Gli altri soggetti di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera a), del codice approvano i medesimi documenti  entro
novanta giorni dalla data di decorrenza  degli  effetti  del  proprio
bilancio o documento equivalente, secondo  l'ordinamento  proprio  di
ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto  previsto  dall'articolo
172 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  7. Nel caso di regioni o di enti locali,  ove  risulti  avviata  la
procedura di approvazione dell'aggiornamento  annuale  del  programma
biennale  e  nelle  more  della  conclusione  della  medesima,  le
amministrazioni, secondo i loro ordinamenti, possono,  motivatamente,
autorizzare l'avvio  delle  procedure  relative  ad  un  acquisto  di
forniture e servizi previsto in un programma biennale approvato.
  8. I programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi  sono
modificabili  nel  corso  dell'anno,  previa  apposita  approvazione
dell'organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo
la  tipologia  della  modifica,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'articolo 21, comma 1, secondo periodo,  del  codice,  qualora  le
modifiche riguardino:
    a)  la  cancellazione  di  uno  o  piu'  acquisti  gia'  previsti
nell'elenco annuale delle acquisizioni di forniture e servizi;
    b) l'aggiunta di uno o  piu'  acquisti  in  conseguenza  di  atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale;
    c)  l'aggiunta  di  uno  o  piu'  acquisti  per  la  sopravvenuta
disponibilita'  di  finanziamenti  all'interno  del  bilancio  non
prevedibili al momento della prima approvazione  del  programma,  ivi
comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di  ribassi
d'asta o di economie;
    d) l'anticipazione alla prima annualita' dell'acquisizione di una
fornitura o di un servizio ricompreso nel  programma  biennale  degli
acquisti;
    e)  la  modifica  del  quadro  economico  degli  acquisti  gia'
contemplati nell'elenco annuale, per la quale si  rendano  necessarie
ulteriori risorse.
  9. Un servizio o una fornitura  non  inseriti  nell'elenco  annuale
possono essere realizzati  quando  siano  resi  necessari  da  eventi
imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge  o
regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti  nella  prima
annualita' del programma possono  essere  altresi'  realizzati  sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi  risorse  gia'
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento  della
programmazione.
  10. Le modifiche ai programmi di cui al comma 8 sono soggette  agli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 7 e 29, commi
1 e 2, del codice.
                              Art. 8

Modalita'  di  raccordo  con  la  pianificazione  dell'attivita'  dei
  soggetti aggregatori e delle centrali di committenza  ai  quali  le
  stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

  1. Negli elenchi annuali degli acquisti di forniture  e  servizi  e
negli elenchi annuali dei lavori,  le  amministrazioni  indicano  per
ciascun acquisto l'obbligo, qualora sussistente, ovvero  l'intenzione
di ricorrere  ad  una  centrale  di  committenza  o  ad  un  soggetto
aggregatore per l'espletamento della procedura di affidamento; a  tal
fine le amministrazioni  consultano,  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'articolo 6, comma  1,  ultimo  periodo,  la  pianificazione  dei
soggetti  aggregatori  e  delle  centrali  di  committenza  e  ne
acquisiscono il preventivo assenso o ne verificano la capienza per il
soddisfacimento del proprio fabbisogno.
  2. Nei casi in cui  l'amministrazione,  in  adempimento  di  quanto
previsto al comma 1, ricorra ad una centrale di committenza o  ad  un
soggetto aggregatore, l'elenco annuale ne indica la denominazione fra
quelle  registrate  nell'AUSA  nell'ambito  della  Banca  Dati  dei
Contratti Pubblici dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione.
                              Art. 9


                  Disposizioni transitorie e finali

  1.  Il  presente  decreto  si  applica  per  la  formazione  o
l'aggiornamento dei programmi triennali dei  lavori  pubblici  o  dei
programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati a
decorrere dal periodo di programmazione 2019-2021 per i lavori e  per
il periodo di programmazione 2019-2020 per servizi e forniture.
  2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24
ottobre 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  283  del  5
dicembre 2014, e' abrogato a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
  3. Fino alla data di operativita' del presente decreto, indicata al
comma 1, si applica l'articolo 216, comma 3 del codice e  il  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  24  ottobre  2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.
                              Art. 10


                Clausola di invarianza finanziaria

  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
                              Art. 11


                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 16 gennaio 2018

                                    Il Ministro delle infrastrutture
                                            e dei trasporti         
                                                  Delrio             

Il Ministro dell'economia
    e delle finanze
          Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1 foglio n. 253
                                                            Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

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