Pubblicata in GU n. 82 del 6.4.2012 S.O. N. 69
- la L. 4 aprile 2012 n. 35 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti In materia di liberalizzazioni e sviluppo"
[url=http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-06&task=dettaglio&numgu=82&redaz=012G0056&tmstp=1333748375973]http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-06&task=dettaglio&numgu=82&redaz=012G0056&tmstp=1333748375973[/url]
- e il TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2012 n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.».
[url=http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-06&task=dettaglio&numgu=82&redaz=12A04078&tmstp=1333748375973]http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2012-04-06&task=dettaglio&numgu=82&redaz=12A04078&tmstp=1333748375973[/url]
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 6-bis Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica
1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via
telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a
una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita'
competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le modalita' per il calcolo e per il pagamento
dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo
di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui
questa e' dovuta.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 6-ter
Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche
amministrazioni con modalita' informatiche
1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine sono tenute:
a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di
pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i
privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;
b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente
nella causale di versamento».
2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le
disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 12-bis
Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni
1. Al fine di semplificare l'attivita' dei responsabili finanziari
degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei
dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove
modalita' per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei
comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate
all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da
comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica
amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 41
Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti
e bevande.
1. L'attivita' temporanea di somministrazione di alimenti e bevande
in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali
e culturali o eventi locali straordinari, e' avviata previa
segnalazione certificata di inizio attivita' priva di dichiarazioni
asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e non e' soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6
dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 47-ter
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, di seguito denominate "funzioni ICT", nei comuni
sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma
associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio
coincide integralmente con quello di una o piu' isole e il comune di
Campione d'Italia.
3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la
realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete
dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software,
l'approvvigionamento di licenze per il software, la formazione
informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.
3-quater. La medesima funzione ICT non puo' essere svolta da piu'
di una forma associativa.
3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni,
che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata,
deve raggiungere e' fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto
dal comma 3-sexies.
3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi
terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria
legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del
Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale
e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma
obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione
territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al
comma 3-ter, secondo i principi di economicita', di efficienza e di
riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma
3-bis del presente articolo.
3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma
3-octies, i comuni non possono singolarmente assumere obbligazioni
inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-bis e 3-ter.
Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni
individuano un'unica stazione appaltante.
3-octies. Le funzioni di cui al comma 3-bis e i relativi tempi di
attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 47-quater
Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni
1. Il comma 3 dell'articolo 57-bis del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti
dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale
secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli
elementi necessari al completamento dell'indice e del loro
aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale
e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 56
Disposizioni per il settore turistico e per l'EXPO
1. Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «e della promozione di forme di turismo
accessibile, mediante accordi con le principali imprese turistiche
operanti nei territori interessati attraverso pacchetti a condizioni
vantaggiose per i giovani, gli anziani e le persone con disabilita',
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) all'articolo 27, comma 1, la lettera c) e' abrogata.
2. I beni immobili confiscati alla criminalita' organizzata,
individuati dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita'
organizzata, che hanno caratteristiche tali da consentirne un uso
agevole per scopi turistici possono essere dati in concessione,
secondo le modalita' previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunita',
agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo
articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un
titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative
sociali di giovani di eta' inferiore a 35 anni. Per l'avvio e per la
ristrutturazione a scopi turistici dell'immobile possono essere
promossi dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
accordi e convenzioni con banche ed istituti di credito per
finanziamenti a condizioni vantaggiose, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
3. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «al 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'11».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 23
Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie
imprese
1. Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione
integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, al fine di semplificare le procedure e ridurre
gli oneri per le PMI e per gli impianti non soggetti alle citate
disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale, anche
sulla base dei risultati delle attivita' di misurazione degli oneri
amministrativi di cui all'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, il Governo e' autorizzato ad emanare un regolamento ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a
semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie
imprese e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di
autorizzazione integrata ambientale, in base ai seguenti principi e
criteri direttivi, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 20,
20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni:
a) l'autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione,
notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in
materia ambientale;
b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da un unico
ente;
c) il procedimento deve essere improntato al principio di
proporzionalita' degli adempimenti amministrativi in relazione alla
dimensione dell'impresa e al settore di attivita', nonche'
all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovra'
comportare l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.
2. Il regolamento di cui al comma 1 e' emanato entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e dalla data di
entrata in vigore del medesimo regolamento sono identificate le
norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici e' sottoposta alla disciplina della segnalazione
certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7
agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 24
Modifiche alle norme in materia ambientale di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 17, sesto periodo, dopo le parole:
«titoli abilitativi gia' rilasciati alla stessa data» sono inserite
le seguenti: «, anche ai fini delle eventuali relative proroghe»;
b) all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, la parola
«richiesta» e' sostituita dalla seguente: «rilasciata»;
c) all'articolo 29-decies, comma 1, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Per gli impianti localizzati in mare, l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i
controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffici di
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.»;
d) all'articolo 109 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole da: «e' rilasciata» a: «smaltimento
alternativo» sono sostituite dalle seguenti: «e' rilasciata dalla
regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree
protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6
dicembre 1991, n. 394, per i quali e' rilasciata dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»;
2) al comma 3, dopo la parola «autorizzazione» e' inserita la
seguente «regionale»;
d-bis) all'articolo 194, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le imprese che effettuano il trasporto
transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio,
devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorita'
del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione
nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle
previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di
controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di
recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalita'
equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla
legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza»;
e) all'articolo 216-bis, comma 7, dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Nelle more dell'emanazione del decreto di cui
al primo periodo, le autorita' competenti possono autorizzare, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, le operazioni di
rigenerazione degli oli usati anche in deroga all'allegato A, tabella
3, del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392, fermi restando i
limiti stabiliti dalla predetta tabella in relazione al parametro
PCB/PCT.»;
f) all'articolo 228, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro
eventuali forme associate determinano annualmente l'ammontare del
rispettivo contributo necessario per l'adempimento, nell'anno solare
successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro
il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare anche specificando gli oneri e le
componenti di costo che giustificano l'ammontare del contributo. Il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, se
necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre
della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del
proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno.
E' fatta salva la facolta' di procedere nell'anno solare in corso
alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di
pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto
per l'anno solare in corso.»;
f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo e'
inserito il seguente: «Nell'ambito dell'articolazione temporale
potra' essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di
dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi
disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del
settore»;
g) all'articolo 268, comma 1, alla lettera p) le parole da: «per
le piattaforme» alle parole «gas naturale liquefatto off-shore;» sono
soppresse;
h) all'articolo 281, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.
Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia
di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera
del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo
economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;
i) all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, dopo il punto 1.4 e' inserito il seguente:
«1.4-bis terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati
in mare su piattaforme off-shore;».
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 12
Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attivita'
economiche e segnalazione certificata di inizio attivita' in caso
di esercizio congiunto dell'attivita' di estetista, anche non
prevalente, con altre attivita' commerciali.
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione
delle attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del monitoraggio
di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le Regioni, le Camere di
commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro
associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre
amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di
categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori di
cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, possono stipulare
convenzioni, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione
e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, per attivare
percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli
impianti produttivi e le iniziative ed attivita' delle imprese sul
territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche
mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle
competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti,
dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.
2. Nel rispetto del principio costituzionale di liberta'
dell'iniziativa economica privata in condizioni di piena concorrenza
e pari opportunita' tra tutti i soggetti, che ammette solo i limiti,
i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla
salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e
culturale, alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana e
possibili contrasti con l'utilita' sociale, con l'ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed
internazionali della Repubblica, il Governo adotta uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
concernenti l'attivita' di impresa, compresa quella agricola, secondo
i seguenti principi e criteri direttivi.
a) semplificazione e razionalizzazione delle procedure
amministrative, anche mediante la previsione della conferenza di
servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, e anche con
modalita' asincrona;
b) previsione di forme di coordinamento, anche telematico,
attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite
i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci,
Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale
impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere
contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni
intervento, iniziativa ed attivita' sul territorio;
c) individuazione delle norme da abrogare a decorrere dall'entrata
in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi
della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle
attivita' economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle
imprese.
c-bis) definizione delle modalita' operative per l'integrazione dei
dati telematici tra le diverse amministrazioni.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro il 31 dicembre
2012, tenendo conto dei risultati della sperimentazione di cui al
comma 1 e di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, su proposta dei
Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
che si intende reso in senso favorevole decorsi trenta giorni dalla
richiesta.
4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le
attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di
inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione
certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero
a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive
modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto
dell'attivita' di estetista con altra attivita' commerciale, a
prescindere dal criterio della prevalenza.
5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia
oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo
34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle
iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o
intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.
59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i
servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e
in materia di giochi pubblici e di tabacchi lavorati, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 13
Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: «un anno, computato»
sono sostituite dalle seguenti: «tre anni, computati»;
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita
dalla legge, ha validita' annuale»;
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: «durano fino al 31
dicembre dell'anno in cui furono rilasciate» sono sostituite dalle
seguenti: «hanno validita' di tre anni dalla data del rilascio»;
d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: «agli otto giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «ai trenta giorni»;
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: «senza licenza del Questore» sono
sostituite dalle seguenti: «senza darne comunicazione al Questore»;
2) al secondo e al quarto comma, la parola: «licenza» e' sostituita
dalla seguente: «comunicazione»;
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: «Le attivita' di
recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette
alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del
presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento
delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le
prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte
dall'autorita'.»;
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115,
terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159,
173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende
agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa
dell'Unione europea, ai principi della semplicita', della
proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti
burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del
coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali,
regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare
sul proprio sito istituzionale e sul sito
www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono
assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di
attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di
svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la
competitivita' delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli
interessi pubblici, il Governo e' autorizzato ad adottare, anche
sulla base delle attivita' di misurazione degli oneri di cui
all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, uno
o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, volti a razionalizzare, semplificare e
coordinare i controlli sulle imprese.
4. I regolamenti sono emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello
sviluppo economico e dei Ministri competenti per materia, sentite le
associazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative su base nazionale, in base ai
seguenti principi e criteri direttivi, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni:
a) proporzionalita' dei controlli e dei connessi adempimenti
amministrativi al rischio inerente all'attivita' controllata, nonche'
alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
b) eliminazione di attivita' di controllo non necessarie rispetto
alla tutela degli interessi pubblici;
c) coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle
amministrazioni in modo da assicurare la tutela dell'interesse
pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e da recare il
minore intralcio al normale esercizio delle attivita' dell'impresa,
definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e
delle ispezioni gia' effettuate;
d) collaborazione con i soggetti controllati al fine di prevenire
rischi e situazioni di irregolarita';
e) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
f) razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di
controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione
del sistema di gestione per la qualita' ISO, o altra appropriata
certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo
di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato
da uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi del Regolamento
2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo
riconoscimento (IAF MLA).
5. Le regioni,le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, conformano le
attivita' di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma
4. A tale fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida
mediante intesa in sede di Conferenza unificata.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, per i quali continuano a trovare applicazione le
disposizioni previste dalle vigenti leggi in materia.
6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le
amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico
di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive
modificazioni.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 1
Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di conclusione
del procedimento e poteri sostitutivi
1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 8 e 9
sono sostituiti dai seguenti:
«8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in
giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti.
9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce
elemento di valutazione della performance individuale, nonche' di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente.
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure
apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere
sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione
il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale
o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al
funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato puo'
rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perche', entro un
termine pari alla meta' di quello originariamente previsto, concluda
il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario.
9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i
procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative
competenti, nei quali non e' stato rispettato il termine di
conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.».
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei
procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, per i quali
restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (12A04078) (GU n. 82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n.69)
Art. 2
Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
1. All'articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comma 1,
dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, nonche'» sono inserite le seguenti: «, ove
espressamente previsto dalla normativa vigente,».
******************************************
L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
19. Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (95).
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei proedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione (96).
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente (97).
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (98).
5. [Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall’articolo 20] (99).
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni (100).
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali (101).
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (102).
(95) Per l’interpretazione autentica delle disposizioni del presente articolo vedi la lettera c) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
(96) Comma così modificato prima dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1 dell'art. 2, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.
(97) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(98) Comma aggiunto dal comma 1-quinquies dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(99) Comma abrogato dal n. 14) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 dello stesso provvedimento.
(100) Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, modificato dal commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69, dal comma 1 dell’art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, infine, così sostituito dal comma 4-bis dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411 e il comma 4-ter del citato art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(101) Comma aggiunto dal numero 2) della lettera b) del comma 2 dell’art. 5, D.L. 13 maggio 2011, n. 70 e poi così modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
(102) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 6, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.
FIPE - semplificazioni e controlli sui circoli di somministrazione
CIRCOLARE n. 21/2012 del 5 aprile 2012 - conversione in legge del decreto legge n. 5/2012 concernente
semplificazioni. Azione federale
Link: http://www.marilisabombi.it/doc/allegati_news/news_120412_CIRCOlare-21-12%20semplificazioni.pdf
APPUNTI E SPUNTI SULLE MODIFICHE AL TULPS INTRODOTTE DAL D.L. N. 5/2012
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4773.0
Nota Confesercenti 17/2/2012 - Decreto Semplificazioni
riferimento id:4400