Data: 2010-12-25 10:52:33

Parametri numerici - DECRETI DI ATTUAZIONE

D.Dirett. 27 ottobre 2003 (1).

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 novembre 2003, n. 255.

(2) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, D.Dirett. 18 gennaio 2007.

(3) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA

Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i commi 7 e 11 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici;

Considerato che il comma 6 dell'art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonché le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall'Autorità di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui installazione è consentita negli esercizi assoggettati all'autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S. stesso;

Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell'adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6 dell'art. 22 della ripetuta legge n. 289 del 2002, dei seguenti criteri applicativi:

dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell'attività svolta o, se più d'una, di quella prevalente;

ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonché di rispetto delle attività di culto;

opportunità, infine, di evitare che l'offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l'obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie;

Visto il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:



1. Àmbito di applicazione e definizioni.

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.

2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nonché i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:

a) bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti;

c) stabilimenti balneari, che hanno come attività prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;

d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;

f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. (4).

(4) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, D.Dirett. 18 gennaio 2007.



2. Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

3. In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna sala pubblica da gioco è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

6. In ciascuna agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione (5).

(5) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, D.Dirett. 18 gennaio 2007.



3. Disposizioni generali.

1. Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

2. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali od aree destinati alle attività degli esercizi di cui all'art. 1, comma 2.

3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 2, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l'installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), non può, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell'esercizio stesso.

4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell'art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate.

5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S. (6).

(6) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, D.Dirett. 18 gennaio 2007.



4. Disposizioni transitorie.

1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all'art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all'art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.

2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati è tenuto a comunicare l'installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, nonché la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalità ed i termini che saranno definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d'intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza (7).

(7) Per la sostituzione della disciplina del presente decreto vedi l'art. 4, D.Dirett. 18 gennaio 2007.

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Data: 2010-12-25 10:53:28

D.Dirett. 18 gennaio 2007

D.Dirett. 18 gennaio 2007 (1).

Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 febbraio 2007, n. 27.

(2) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze.



IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato


Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.) e, in particolare, gli articoli 86, 88 e 110;

Visto l'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonchè le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi;

Viste le disposizioni introdotte dall'art. 38, commi 1 e 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che indirizzano verso l'ulteriore ottimizzazione della rete di vendita dei giochi pubblici ed alla progressiva concentrazione della raccolta di gioco in punti di vendita specializzati;

Viste le convenzioni di concessione relative all'affidamento della raccolta delle scommesse e dei giochi pubblici previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, del gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, nonchè della gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento;

Considerato che, in relazione al combinato disposto dell'art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell'art. 22, comma 6, della predetta legge n. 289 del 2002, è demandata ad un provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la determinazione del numero massimo degli apparecchi da installare presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici nonchè le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, con riferimento alle diverse tipologie;

Ritenuto che il richiamato comma 6 indica, quali criteri direttivi, la natura dell'attività prevalente svolta presso l'esercizio o il locale e la superficie degli stessi, fermo restando, in ogni caso, il possesso, da parte degli esercenti, delle licenze previste dal T.U.L.P.S.;

Ritenuto, infine, di dover individuare specifici parametri per le differenti tipologie di punti di vendita, in ragione della coesistenza o meno di attività di raccolta di diversi giochi, scommesse e concorsi ovvero delle differenti superfici dei locali destinati alla raccolta;

Tenuto conto delle esigenze della maggiore sicurezza dell'offerta di gioco e della migliore tutela dei consumatori, con particolare riferimento alla tutela dei minori;


Decreta:



1. Ambito di applicazione e definizioni.

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito, T.U.L.P.S.) che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il decreto individua, altresì, le prescrizioni da osservare ai fini della installazione dei suddetti apparecchi.

2. I limiti quantitativi e le prescrizioni riportate nel presente decreto si riferiscono ai seguenti punti di vendita, individuati dall'art. 38, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso, comunque, di una delle licenze previste dall'art. 86 ovvero dall'art. 88 del T.U.L.P.S.:

a) agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici;

b) sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29;

c) sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.

3. Ai soli fini del presente decreto, per area di vendita si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.



2. Numero massimo di apparecchi installabili.

1. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

3. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), è installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.



3. Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi.

1. In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree di ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il punto di vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

2. In ciascun punto di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), gli apparecchi da intrattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

3. Nel caso in cui in un punto di vendita siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate, specificamente dedicate.

4. Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per l'installazione degli apparecchi, ai fini della raccolta di gioco, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I punti di accesso di cui al comma 4 sono predisposti secondo le disposizioni tecniche definite da AAMS e con modalità tali da garantire:

a) la continuità del collegamento tra apparecchio e rete telematica;

b) il rispetto delle prescrizioni definite dalle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti e delle tecnologie elettroniche;

c) la protezione fisica degli apparati per evitare manomissioni, danneggiamenti ovvero il verificarsi di condizioni che possano comprometterne il corretto funzionamento.

6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto di autorizzazione.



4. Disposizioni finali.

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il presente decreto sostituisce la disciplina prevista per i punti di vendita di cui all'art. 1, comma 2, lettere e) e g), del decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003.

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D.Dirett. 22 gennaio 2010

D.Dirett. 22 gennaio 2010
Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. (2)

Decreta:

Articolo 1  Finalità

1.  Il presente Decreto ha per oggetto:
a.  la definizione dei requisiti minimi, delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei sistemi di gioco, della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, ivi compresi i necessari protocolli di comunicazione;
b.  la sperimentazione e l'avvio a regime degli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S. e dei sistemi di gioco di cui fanno parte, collegati al sistema di controllo attraverso la rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo e caratterizzati dal controllo remoto del gioco che si svolge attraverso apparecchi videoterminali collocati in ambienti dedicati;
c.  la definizione delle modalità di verifica e collaudo dei sistemi di gioco, della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), tramite il partner tecnologico.


Articolo 2  Definizioni

1.  Ai soli fini del presente decreto, si intende:
a.  AAMS, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b.  concessionario/i, il soggetto selezionato da AAMS, in base a procedura ad evidenza pubblica, per l'affidamento delle attività e funzioni pubbliche oggetto della concessione;
c.  concessione, l'istituto attraverso il quale AAMS affida attività e funzioni pubbliche per l'attivazione e la conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
d.  sistema/i di gioco, la piattaforma tecnologica per l'offerta di gioco che consente il controllo remoto del gioco attraverso apparecchi videoterminali in ambienti dedicati. La rete telematica di collegamento del sistema di gioco garantisce la connessione di tutte le altre componenti del sistema di gioco, ovvero:
i.  sistema centrale;
ii.  sistema di recovery e di backup;
iii.  sistema di sala, ovvero server di sala, ove previsto;
iv.  apparecchi videoterminali, il cui funzionamento è consentito solo se collegati con il sistema centrale, in maniera diretta o tramite il sistema di sala;
e.  sistema/i centrale/i, l'insieme dei sistemi informatici che permette la gestione ed il controllo del sistema di audit, del sistema di contabilità, del sistema di gestione dei giochi e del RNG, di seguito definiti:
i.  sistema/i di audit, la porzione del sistema/i centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici atti a visualizzare in tempo reale e memorizzare le operazioni, nonché i dati scambiati tra i componenti del sistema centrale, il sistema di sala e gli apparecchi videoterminali. Inoltre, attraverso apposite applicazioni, report e statistiche, consente di ricostruire anche le partite giocate su ciascun apparecchio videoterminale, non necessariamente in formato grafico;
ii.  sistema/i di contabilità, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici, che raccoglie ed elabora i dati contabili per gestire e tracciare le informazioni per ciascun sistema di gioco, gioco, apparecchio videoterminale, nonché per ciascun ambiente dedicato e per monitorare la contabilità complessiva e di dettaglio del sistema di gioco;
iii.  sistema/i di gestione dei giochi, la porzione del sistema centrale contenente l'insieme dei sistemi informatici per la gestione ed il controllo del corretto funzionamento del software di gioco. Contiene l'archivio dei giochi autorizzati, gestisce le operazioni di distribuzione dei giochi presso ciascun apparecchio videoterminale e determina il risultato di ciascuna partita mediante il RNG;
iv.  RNG (Random Number Generator), il generatore dei numeri casuali realizzato con programmi software e/o dispositivi hardware, che risiede sul sistema centrale e fornisce le combinazioni casuali ai fini della determinazione degli esiti di ciascuna partita;
f.  sistema/i di recovery e di backup, la componente del sistema di gioco, che garantisce - tramite ridondanza di sistemi ed infrastrutture, soluzioni di disaster recovery e di backup - il ripristino del funzionamento dell'intero sistema di gioco e almeno una copia delle banche dati. Tali sistemi sono fisicamente ubicati in un sito diverso rispetto a quello dove risulta ubicato il sistema centrale;
g.  sistema/i di sala, ovvero server di sala, la componente del sistema di gioco, contenente il sistema informatico che può gestire le operazioni di comunicazione da e per i singoli apparecchi videoterminali, fare da tramite anche per le operazioni di contabilità ed eventualmente di convalida delle vincite erogate dagli apparecchi videoterminali in relazione ai sistemi di pagamento adottati;
h.  apparecchio/i videoterminale/i, ogni apparecchio da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S., comprensivo delle periferiche necessarie per lo svolgimento del gioco, ivi inclusi i dispositivi di inserimento e di erogazione di monete e/o banconote e/o ticket, nonché di dispositivi di lettura/scrittura di smart card, dei software e dei dispositivi hardware per lo svolgimento del gioco, della connessione per la trasmissione dei dati, ed il cui funzionamento è possibile solo in presenza di un collegamento alla rete telematica di collegamento del sistema di gioco;
i.  VLT (Video Lottery Terminal), l'apparecchio videoterminale;
j.  rete telematica di collegamento del sistema di gioco, la rete di trasmissione dati che connette tutte le componenti del sistema di gioco;
k.  rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo, l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dati, realizzata dal concessionario ed affidata in conduzione al concessionario stesso, che connette il sistema di gioco al sistema di controllo;
l.  sistema di controllo, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo, da parte di AAMS, di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi agli apparecchi videoterminali forniti dal/i sistema/i di gioco, compresi quelli relativi al prelievo erariale unico sulle somme giocate;
m.  specifiche del sistema di gioco, il documento, presentato dal concessionario, nel quale sono descritte, sulla base dei requisiti minimi previsti nel presente decreto, le funzionalità nonché le caratteristiche tecniche di tutte le componenti del sistema di gioco, comprensivo anche della rete telematica di collegamento del sistema di gioco e della rete telematica di collegamento tra il sistema di gioco e il sistema di controllo;
n.  jackpot, la parte della raccolta di gioco, individuata secondo i criteri di accantonamento definiti da ciascun concessionario da erogare sotto forma di vincita tra gli apparecchi videoterminali che concorrono all'accantonamento e secondo le modalità previste nelle specifiche del sistema di gioco;
o.  sala/e, ambiente dedicato dove è autorizzata l'installazione di apparecchi videoterminali.

.................................

Articolo 6  Parametri di funzionamento del gioco

1.  Il costo massimo della singola partita è pari a euro 10,00 (dieci/00), con una posta minima di gioco di 0,5 euro; il pagamento può avvenire tramite:
a.  monete e/o banconote;
b.  tecnologie basate su sistemi di ticket;
c.  carte prepagate;
d.  conti di gioco nominativi utilizzabili attraverso smart card;
e.  la ricollocazione in gioco dei crediti precedentemente vinti.
2.  La vincita massima consentita, ad esclusione del jackpot, per ciascuna partita è pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite validate dal sistema di gioco sono erogate direttamente in sala, sino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00); le vincite superiori all'importo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) sono erogate a cura del concessionario secondo modalità che saranno esposte al pubblico nella sala ovvero sull'apparecchio videoterminale; la contabilizzazione e l'erogazione delle vincite superiori ad euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00) assicurano il rispetto della vigente disciplina in materia di antiriciclaggio.
3.  La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite non può essere inferiore all'85% relativamente al sistema di gioco nel suo complesso e ad ogni singolo gioco; la verifica di tale parametro avviene in sede di verifica di conformità e collaudo del RNG e dell'algoritmo di distribuzione delle vincite ed è sottoposto a monitoraggio al raggiungimento di un numero pari ad almeno 5.000.000 di puntate (con riferimento al sistema di gioco e ad ogni singolo gioco) e successivamente semestralmente, sulla base dei risultati forniti dal sistema di audit.


Articolo 7  Jackpot

1.  Il sistema di gioco può consentire vincite superiori a quelle di cui al precedente articolo attraverso il meccanismo del jackpot; i criteri di accantonamento degli importi destinati al jackpot sono definiti dal sistema di gioco tenendo conto che gli importi in questione sono ricompresi nella percentuale della raccolta di gioco destinata a vincita in misura non superiore al 4% della raccolta di gioco complessiva; la distribuzione del jackpot può avvenire a livello di singola sala ovvero di sistema di gioco, anche con riferimento al singolo gioco; nel primo caso l'esito vincente è relativo ad una puntata effettuata su uno degli apparecchi vidoterminali installati presso la sala interessata; nel secondo caso concorrono alla distribuzione del jackpot tutti gli apparecchi videoterminali collegati al sistema di gioco.
2.  L'importo massimo del jackpot relativo a ciascuna sala è pari ad euro 100.000,00 (centomila/00).
3.  L'importo massimo del jackpot relativo a ciascun sistema di gioco è pari ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).


Articolo 8  Caratteristiche dei giochi

1.  I giochi offerti non devono risultare lesivi del buon costume.
2.  I giochi offerti non devono violare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di diritti d'autore, marchi e brevetti.
3.  I giochi devono prevedere un funzionamento, in modalità demo, che assicuri l'esemplificazione delle regole di gioco.
4.  La percentuale delle somme giocate destinate alle vincite, con riferimento a ciascun gioco offerto, non può essere inferiore all'85%.


Articolo 9  Ambienti dedicati

1.  Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:
a.  sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo;
b.  agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006;
c.  agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo è stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006;
d.  negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e.  sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori;
f.  esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
2.  Il rapporto tra la superficie della sala ed il numero di apparecchi videoterminali dovrà rispettare i seguenti requisiti:
Classe di mq Valori
Da 50 a 100 mq sino a 30 VLT
Tra 101 e 300 mq sino a 70 VLT
Oltre 300 mq sino a 150 VLT

3.  Alla porzione della rete telematica di collegamento del sistema di gioco presente all'interno della sala si estendono le previsioni dettate per la sicurezza della rete stessa; gli eventuali collegamenti wireless devono prevedere appropriati protocolli che consentano di effettuare mutua autenticazione e crittografia tra l'unità wireless ed il server di autenticazione, garantendo l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi.
4.  Le sale devono essere dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso.
5.  Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.


Articolo 10  Sperimentazione e collaudo

1.  Al fine di consentire la sperimentazione dei sistemi di gioco, che potrà essere avviata tra il 1° ottobre 2009 ed il 31 dicembre 2009 e che avrà la durata di almeno due mesi per ciascun concessionario, AAMS, per il tramite del proprio partner tecnologico, renderà pubbliche:
a.  entro il 24 luglio 2009 le linee guida per la presentazione dei sistemi di gioco;
b.  entro il 30 luglio 2009 le specifiche di comunicazione per il colloquio tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo.
2.  Sono autorizzati a partecipare alla fase di sperimentazione i soggetti aggiudicatari della procedura di selezione aperta per individuare gli affidatari della concessione, indetta, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, in data 14 aprile 2004, che, entro il 15 settembre 2009, abbiano presentato la documentazione redatta secondo le linee guida di cui al precedente comma, previa verifica da parte di AAMS della conformità di tale documentazione.
3.  La sperimentazione ha la finalità di:
a.  verificare la compatibilità delle soluzioni tecnologiche adottate per ciascun sistema di gioco con le caratteristiche ed i requisiti di cui al presente decreto;
b.  verificare la corretta integrazione tra il sistema di gioco ed il sistema di controllo;
c.  rilevare la eventuale necessità di integrazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei sistemi di gioco.
4.  Ciascun soggetto ammesso alla fase di sperimentazione dovrà rendere disponibile:
a.  un numero di apparecchi videoterminali non inferiore a 10 ubicati in almeno 3 differenti ambienti;
b.  tutte le diverse tipologie di modelli di apparecchi videoterminali previste per il sistema di gioco da sperimentare;
c.  almeno 5 differenti giochi.
5.  Durante la fase di sperimentazione non è prevista l'offerta di gioco aperta al pubblico.
6.  All'esito della fase di sperimentazione i sistemi di gioco di cui è richiesta l'introduzione in esercizio verranno sottoposti a collaudo da parte di AAMS, per il tramite del suo partner tecnologico, sulla base delle regole e modalità definite nel manuale di collaudo che sarà reso pubblico entro il 31 ottobre 2009; il collaudo dovrà completarsi entro 60 giorni dalla conclusione della sperimentazione, salvo che il concessionario del sistema di gioco non richieda la proroga di tale termine per ulteriori 30 giorni.
7.  Gli apparecchi videoterminali potranno essere fisicamente installati per la raccolta del gioco al verificarsi delle seguenti condizioni:
a.  esito positivo del collaudo del sistema di gioco di cui costituiscono parte;
b.  esito positivo della verifica della idoneità della sala nella quale sono installati;
c.  individuazione univoca di ciascun apparecchio videoterminale mediante attribuzione di un apposito codice che lo identifichi da parte del sistema di controllo e sia visibile in sede di ispezione.


Articolo 11  Tutela del giocatore

1.  Il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, anche attraverso l'utilizzo di messaggi visibili sull'apparecchio videoterminale ed adotta ogni iniziativa idonea ad evitare violazioni del divieto di gioco ai minori.
2.  Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il personale appartenente alla propria organizzazione o ad essa legato da rapporti di collaborazione.
3.  AAMS rende disponibili sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati e dei giochi leciti offerti.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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