buongiorno,
sul ns. territorio è presente un laboratorio odontotecnico al quale nel 2000 era stato rilasciato un nulla osta all'esercizio da parte del comune. In allegato c'è ( su carta intestata dell'asl ) : "relazione tecnica allegata alla domanda di nulla osta all'esercizio di insediamenti produttivi - depositi e altre attività soggette ai sensi dell'art.3.1.9 titolo III del Regolamento di igiene.
Ora, la società "X" è subentrata nella conduzione di questo laboratorio, è necessario che inoltrino una SCIA per subentro in attività artigiana? questo tipo di attività è soggetto ad autorizzazione per emissioni in atmosfera, scarichi idrici ecc... ? è da comunicare all' ATS? dovevano fare la SCIA contestuale ?
grazie
Un laboratorio odontotecnico è a tutti gli effetti un laboratorio artigianale.
Seppur attività libera (a parte le emissioni in atmosfera scarsamente rilevanti), è prassi fare SCIA B di subingresso.
Subentrando nell’attività si subentra anche nelle emissioni... ma essendo l’attività antecedente al 152/06 consiglio di farla rifare.
Normalmente non hanno scarichi idrici
Mandala ad ATS
A Bergamo è contestuale... ma non tutte le CCIAA la chiedono
Un ulteriore domanda:
in caso questo caso, entro quanti giorni deve essere inoltrata la SCIA di subentro dalla data dell'atto notariale?
Un ulteriore domanda:
in caso questo caso, entro quanti giorni deve essere inoltrata la SCIA di subentro dalla data dell'atto notariale?
[/quote]
Come segnalava Alberto l'attività è LIBERA e la comunicazione di subingresso una MERA COMUNICAZIONE VOLONTARIA, quindi non si pongono problemi sulla decorrenza dalla data dell'atto notarile.
La comunicazione potrebbe non arrivare mai o a distanza di tanto tempo dall'atto ... in ogni caso non è sanzionabile.
OVVIAMENTE potete consigliare di farla preventivamente all'avvio .... quale [color=red][b]"consiglio da amico"[/b][/color]
COSA SI INTENDE CHE IL LABORATORIO DI ODONTOTECNICO " E' A TUTTI GLI EFFETTI ATTIVITA' ARTIGINALE " ..... " SEPPUR LIBERA" ( se è libera non necessita di SCIA giusto?)
SE E' UN LABORATORIO ARTIGIANALE CON PIU' DI TRE DIPENDENTI E' OBBLIGATORIO INOLTRARE SCIA PER ATTIVITA' ARTIGINALE?
[quote]COSA SI INTENDE CHE IL LABORATORIO DI ODONTOTECNICO " E' A TUTTI GLI EFFETTI ATTIVITA' ARTIGINALE " ..... " SEPPUR LIBERA" ( se è libera non necessita di SCIA giusto?)
SE E' UN LABORATORIO ARTIGIANALE CON PIU' DI TRE DIPENDENTI E' OBBLIGATORIO INOLTRARE SCIA PER ATTIVITA' ARTIGINALE?[/quote]
Confermo: per le attività libere niente SCIA.
Ma la recente modifica all'art. 6 della l.r. 11/2014 pone dubbi.
Ma prima un passo indietro...
Con l’abrogazione dell’art. 124 della L.R. 30/12/2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità” ad opera dell'art. 4, comma 6, L.R. 3 marzo 2017, n. 6, entrata in vigore il 9 marzo 2017, [u]di fatto è stata abrogata la norma che manteneva in essere l’ex nulla osta all'esercizio dell’attività[/u] (paragrafo 3.1.9. del regolamento locale d’igiene tipo), poi DIAP e infine SCIA regionale.
Inoltre non risultano emanate le direttive in ordine ad aspetti disciplinati dai regolamenti comunali di igiene di cui all’art. 124 c. 1 citato.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 30/06/2016, n. 126 le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere, fatto salvo il possesso di eventuali titoli necessari all’esercizio dell’attività (es. titoli edilizi, conformità urbanistica, AUA, autorizzazione emissioni in deroga, VIAC,...).
Ma poi regione ha pubblicato la L.R. 12/12/2017, n. 36 che ha modificato l'art. 6 c. 1 della l.r. 11/2014 disponendo che "all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione [u]delle attività economiche[/u], nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990".
Il testo è molto generale, e sembrerebbe prevedere l'adempimento [i]tout court[/i].
A Chiarelli il commento giuridico...
Una precisazione:
[quote]A Bergamo è contestuale... ma non tutte le CCIAA la chiedono [/quote]
Ai sensi dell'art. 6 c. 3 della l.r. 11/2014 (come modificato dalla l.r. 36/2017) quando dovuta la SCIA/comunicazione è SEMPRE contestuale.
************************
Lombardia
L.R. 19/02/2014, n. 11
Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività.
Art. 6 Semplificazione.
1. 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, [b]all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione delle attività economiche, nonché all'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche si applicano le disposizioni di cui articoli 19, 19-bis e 20 della legge 241/1990[/b], nonché quanto disposto dall'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dai decreti attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche). L'istanza, la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) o la comunicazione è generata ed è trasmessa telematicamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) dal legale rappresentante dell'impresa ovvero dal titolare dell'attività economica. La documentazione, costituita dall'istanza, dalla SCIA o dalla comunicazione e dai documenti allegati a corredo delle stesse, è trasmessa a cura del SUAP, con modalità esclusivamente telematica, al fascicolo informatico d'impresa, ai sensi dell'articolo 43-bis, comma 1, lettera b), del D.P.R. 445/2000. In attuazione dell'articolo 43-bis, comma 3, del D.P.R. 445/2000, l'imprenditore non è tenuto a trasmettere alle amministrazioni interessate la documentazione già presente nel fascicolo informatico d'impresa e l'amministrazione pubblica non può chiederne neppure l'esibizione.