Gent.mo Dottore,
mi è stata presentata una pratica per la installazione di alcuni impianti pubblicitari.
Il mio comune ha più di 10.000 abitanti e gli impianti pubblicitari saranno installati nel territorio comunale ma saranno anche visibili dalla strada provinciale.
Leggendo l'art. 26 CdS mi pare di capire che comunque occorre il nulla osta della provincia (con relativo sopralluogo e aumento di spese).
Il regolamento della Provincia prevede che" le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari e gl impianti di pubblicità e propaganda come di seguto definiti, collocati, lungo le strade provinciali O IN VISTA DI ESSE SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO . . ."
Secondo Lei è possibile ovviare a tale nulla osta considerato gli impianti saranno messi sul margine di terreni privati?
Grazie
Gent.mo Dottore,
mi è stata presentata una pratica per la installazione di alcuni impianti pubblicitari.
Il mio comune ha più di 10.000 abitanti e gli impianti pubblicitari saranno installati nel territorio comunale ma saranno anche visibili dalla strada provinciale.
Leggendo l'art. 26 CdS mi pare di capire che comunque occorre il nulla osta della provincia (con relativo sopralluogo e aumento di spese).
Il regolamento della Provincia prevede che" le norme del presente regolamento riguardano i mezzi pubblicitari e gl impianti di pubblicità e propaganda come di seguto definiti, collocati, lungo le strade provinciali O IN VISTA DI ESSE SU AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO . . ."
Secondo Lei è possibile ovviare a tale nulla osta considerato gli impianti saranno messi sul margine di terreni privati?
Grazie
[/quote]
Il nulla osta occorre. La norma non è derogabile .... ovviamente tu mandi richiesta di parere e se non rispondono nei 30 giorni scatta il SILENZIO ASSENSO
[b]Legge 7 agosto 1990, n. 241[/b]
[b]Art. 17-bis. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici[/b]
(articolo introdotto dall'art. 3 della legge n. 124 del 2015)
[b]1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.[/b]
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi.
Quindi dottore anche se installati nel centro abitato (delimitato con delibera di giunta) saranno autorizzati da noi (perchè insistono su territorio comunale e si tratta di comune con più di 10.000 abitanti) saranno "piantanti" su terreno comunale MA SI VEDRANNO SOLTANTO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE OCCORRE COMUNQUE IL NULLA OSTA?
riferimento id:43989
Quindi dottore anche se installati nel centro abitato (delimitato con delibera di giunta) saranno autorizzati da noi (perchè insistono su territorio comunale e si tratta di comune con più di 10.000 abitanti) saranno "piantanti" su terreno comunale MA SI VEDRANNO SOLTANTO PERCORRENDO LA STRADA PROVINCIALE OCCORRE COMUNQUE IL NULLA OSTA?
[/quote]
ATTENZIONE se il centro abitato supera i 10 mila abitanti (NON IL COMUNE ma il singolo centro) allora la competenza è COMUNALE anche sulle provinciali. Ma se il cartello si vede da ALTRA PROVINCIALE o da PROVINCIALE fuori dal centro abitato occorre sempre nulla osta della Provincia