Buongiorno,
chiedo cortesemente conferma che è possibile, a norma di quanto previsto dall'art. 16 della LR 86/2016 e dell'art. 5 del DPGR 18/R/2001, affidare la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica direttamente all'unica Associazione Pro Loco esistente nel territorio comunale, anche qualora si tratti di affidamento pluriennale per un importo complessivo superiore a € 40.000, senza pertanto applicare la disciplina sugli appalti pubblici e senza transitare da un sistema telematico di acquisto.
Grazie come sempre.
Buongiorno,
chiedo cortesemente conferma che è possibile, a norma di quanto previsto dall'art. 16 della LR 86/2016 e dell'art. 5 del DPGR 18/R/2001, affidare la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica direttamente all'unica Associazione Pro Loco esistente nel territorio comunale, anche qualora si tratti di affidamento pluriennale per un importo complessivo superiore a € 40.000, senza pertanto applicare la disciplina sugli appalti pubblici e senza transitare da un sistema telematico di acquisto.
Grazie come sempre.
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Non esistono ragioni (Dlgs 50/2016) per escludere la concorrenza nella procedura di affidamento di servizi in questo settore.
Se, SOTTO i 40.000 euro, si hanno maggiori margini di valutazione anche per un affidamento diretto, sopra i 40.000 questi margini non esistono (e la normativa regionale NON può essere letta come derogatoria del codice degli appalti).
Quindi:
1) si va in gara
2) si va sui mercati elettronici (mepa o start)
Quel che potrai fare è prevedere requisiti soggettivi specifici in base alla norma regionale (iscrizione all'albo) ma senza premialità territoriali.
SPUNTI:
https://start.toscana.it/sourcing/expressions-of-interest/70813/resume/
http://web.comune.grosseto.it/comune/index.php?id=228&tx_ttnews[tt_news]=7351&cHash=5ced79afa7
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[b]Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86[/b]
Art. 16 - Riconoscimento delle associazioni pro-loco
1. La Regione riconosce le associazioni pro-loco quali soggetti che concorrono alla promozione dell'accoglienza turistica.
2. Le associazioni pro-loco cooperano con gli enti locali per:
a) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la conoscenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali;
b) la realizzazione di iniziative idonee a favorire la promozione del patrimonio artistico e delle tradizioni e cultura locali;
c) la realizzazione di iniziative atte a migliorare le condizioni di soggiorno dei turisti;
d) la gestione dei servizi di informazione e accoglienza turistica eventualmente affidati.
3. Il riconoscimento delle associazioni pro-loco avviene tramite l’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco istituiti dai comuni capoluoghi di provincia e dalla Città metropolitana di Firenze.
4. L’iscrizione agli albi delle associazioni pro-loco è subordinata alle seguenti condizioni:
a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II del codice civile;
b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
5. Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con il regolamento.
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[b]Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R[/b]
Art. 5 - Affidamento dei servizi a soggetti terzi
1. I servizi di informazione e accoglienza turistica di cui all’articolo 7 del testo unico possono essere affidati a imprenditori, società, consorzi o cooperative aventi tra i propri oggetti di impresa l’esercizio di tali attività. I servizi locali possono essere affidati alle Pro-loco di cui all’articolo 22 del testo unico iscritte agli albi provinciali.
2. Il personale utilizzato negli uffici di informazione e accoglienza deve possedere la preparazione professionale prevista dagli standard di cui all’ allegato B
3. I soggetti di cui al comma 1 sono selezionati dal soggetto affidatore a seguito di procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della vigente normativa in materia di appalto di servizi; tali servizi sono svolti nel rispetto di apposita convenzione con il soggetto pubblico che ha indetto l’appalto.
4. Il servizio di informazione locale può essere affidato mediante convenzione qualora vi sia un’unica associazione Pro-loco operante nella località in cui ha sede l’ufficio.
5. I soggetti affidatari dei servizi di cui al presento capo, non possono pubblicizzare esternamente, con insegne, la propria presenza all’interno dell’ufficio di informazione turistica. L’agenzia di viaggio e turismo che eroga i servizi di cui all’articolo 3 comma 7 deve usare la propria denominazione e ragione sociale nei contratti stipulati con gli utenti e nei documenti fiscali.
6. L’effettuazione dei servizi di prenotazione da parte di un’agenzia di viaggi e turismo non la esclude dall’affidamento degli altri Servizi di informazione e accoglienza turistica.