I carabinieri sono intervenuti presso una villa in campagna dove stava avvenendo una festa aperta al pubblico non autorizzata e hanno effettuato un verbale per attività di somministrazione priva di titolo abilitativo sia nei confronti del responsabile della festa che nei confronti del proprietario dell'immobile. Quest'ultimo ha fatto ricorso al Sindaco dicendo che lui aveva affittato l'immobile per una festa privata e, avendo invece fatto una festa al pubblico a sua insaputa, non si ritiene responsabile della cosa. Se fosse appurato che ciò è vero, è possibile annullare il verbale solo nei confronti del proprietario e confermare verso l'altro soggetto?
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I carabinieri sono intervenuti presso una villa in campagna dove stava avvenendo una festa aperta al pubblico non autorizzata e hanno effettuato un verbale per attività di somministrazione priva di titolo abilitativo sia nei confronti del responsabile della festa che nei confronti del proprietario dell'immobile. Quest'ultimo ha fatto ricorso al Sindaco dicendo che lui aveva affittato l'immobile per una festa privata e, avendo invece fatto una festa al pubblico a sua insaputa, non si ritiene responsabile della cosa. Se fosse appurato che ciò è vero, è possibile annullare il verbale solo nei confronti del proprietario e confermare verso l'altro soggetto?
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NON è tecnicamente corretto parlare di annullare il verbale.
L'organo di vigilanza CORRETTAMENTE ha contestato la violazione anche al proprietario ai sensi dell'art. 6 della legge 689/1981 in quanto obbligato IN SOLIDO.
Se l'interessato paga in misura ridotta non vi sono problemi. La sanzione si estingue per il proprietario.
Se non paga quando farai l'ordinanza ingiunzione a carico dell'interessato (organizzatore) archivierai quella a carico del proprietario una volta accertato che era estraneo ai fatti (a condizione che non abbia deciso di pagare in misura ridotta).
Per maggiori dettagli consiglio il DVD:
201103101
Polizia amministrativa e sanzioni amministrative, San Giovanni Valdarno (Ar), 10 marzo 2011,
Dott. Simone Chiarelli
http://www.omniavis.it/attachments/article/3735/Omniavis_STANDARD_DVD_20111231.pdf
Segnalo inoltre:
http://www.omniavis.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3735&Itemid=2029
******************
L. 24-11-1981 n. 689
Modifiche al sistema penale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
6. Solidarietà.
Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.