Data: 2018-03-08 12:59:57

I recenti orientamenti applicativi dell'ARAN (1 marzo 2018)

[color=red][size=18pt]I recenti orientamenti applicativi dell'ARAN (1 marzo 2018)[/size][/color]

[b]RAL_1956_Orientamenti Applicativi[/b]

[b]E’ possibile corrispondere l’indennità di turno ad un agente della polizia locale che, inserito di una organizzazione del lavoro in turno, in una giornata deve recarsi in trasferta, al di fuori del proprio territorio comunale, per recarsi presso  uffici di altre amministrazioni?[/b]


In presenza di una organizzazione del lavoro per turni (presenti tutti i requisiti espressamente stabiliti a tal fine dall’art.22 del CCNL del 14.9.2000), la relativa indennità può essere erogata al personale interessato solo se abbia effettivamente reso la propria prestazione lavorativa nell’ambito del turno di assegnazione.

Infatti, l’art.22, comma 6, del CCNL del 14.9.2000 chiaramente dispone che: “L’indennità  di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.”.

Proprio la precisa formulazione della clausola contrattuale, non consente l’erogazione della stessa in tutti i casi in cui sia mancata la effettiva prestazione di servizio in turno.

Quindi non solo nelle ipotesi di assenza dal servizio (qualunque sia la causa dell’assenza: ferie, malattia, ecc.), ma anche in quelle particolari fattispecie nella quale, pur essendo formalmente in servizio, il dipendente interessato comunque non rende la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione del turno, come nel caso in cui lo stesso partecipa ad un corso di formazione o  come quello prospettato, in cui il dipendente viene inviato in missione, ma  pur  svolgendo le proprie mansioni ed adempiendo alle proprie funzioni, non svolga comunque attività lavorativa in turno.

****************
[b]RAL_1957_Orientamenti Applicativi[/b]

[b]Ove un ente, per fare fronte a determinati eventi eccezionali di rilievo nazionale, abbia già utilizzato quasi integralmente le risorse del fondo delle risorse per il finanziamento del lavoro straordinario, di cui all’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative di finanza pubblica, può incrementare tale fondo con risorse a carico del proprio bilancio?[/b]


In materia, la scrivente Agenzia non può che confermare le indicazioni più volte evidenziate nei propri orientamenti applicativi  e cioè che:

a) per il finanziamento del lavoro straordinario trovano applicazione in via esclusiva le regole dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, che stabiliscono le specifiche modalità di quantificazione delle risorse destinate a tale voce retributiva;

b) le risorse integrative per lavoro straordinario, ai sensi dell’art.14 del CCNL dell’1.4.1999, derivano sempre da speciali fonti legislative (statali o regionali) che ne consentono la messa a disposizione degli enti per le diverse finalità ivi indicate (per straordinario elettorale, per fronteggiare eventi eccezionali o calamità naturali);

c) tale ricostruzione sembra trovare riscontro, indirettamente, anche nella disciplina dell’art.40 del CCNL del  22.1.2004, secondo la quale: “1. Le risorse finanziarie formalmente assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte elle emergenze derivanti da calamità naturali, per remunerare prestazioni straordinarie del personale, possono essere utilizzate, per le medesime finalità, anche a favore del personale incaricato della responsabilità di una posizione organizzativa.”

Pertanto, per effetto della complessiva disciplina del citato art.14 dell’1.4.1999 ed in mancanza di espresse deroghe in materia, si deve si esclude ogni possibilità di integrazione delle risorse di cui si tratta con oneri direttamente a carico dei bilanci degli enti.
****************
[b]RAL_1958_Orientamenti Applicativi[/b]

[b]Un dipendente di categoria B, assunto in categoria C presso la stessa amministrazione di appartenenza, con stipulazione del nuovo contratto individuale, decorsa la meta del periodo di prova rinunzia al nuovo inquadramento e chiede di riprendere servizio di nuovo nella categoria B. Il suddetto dipendente, a tal fine, deve rassegnare le dimissioni e chiedere la ricostituzione del rapporto di lavoro in categoria B, pur non avendole rassegnate per l’assunzione in categoria C?[/b]


In materia, si ritiene utile precisare quanto segue.

Innanzitutto, giova richiamare la disciplina contrattuale di riferimento e cioè l’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, come modificato dall’art. 20 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale: “9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.”

La suddetta clausola, come si evince della lettura del testo, pertanto, consente al lavoratore di un ente, vincitore di concorso pubblico presso un nuovo ente (anche se si tratta dello stesso di originaria appartenenza, data la mancanza di una disciplina volta ad escludere tale fattispecie), il diritto alla conservazione del posto presso quello di provenienza per tutta la durata del periodo di prova e, in caso di recesso di una delle parti (alla fine o durante il periodo di prova) di ritornare nella categoria provenienza e nel profilo rivestito nell’ente di  provenienza.

Dato che la norma fa riferimento al “recesso” di una delle parti, nel caso che questo dipenda dalla volontà del lavoratore, ai fini dell’applicazione della disciplina contrattuale, non sembra possa prescindersi dalla presentazione delle dimissioni da parte del lavoratore stesso, secondo le regole generali (art.27-ter, comma 1, lett.b), del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.21 del CCNL del 22.1.2004 ed art.12 del  CCNL del 9.5.2006).

Per completezza informativa, si coglie l’occasione per fornire anche alcune indicazioni generali sulle corrette modalità applicative del citato 14-bis, comma 9, del CCNL del 13.5.1996, ricavabili anche dagli orientamenti applicativi già pubblicati in materia sul sito istituzionale dell’Agenzia.

In proposito, infatti, si richiama uno specifico verbale del tavolo tecnico di coordinamento giuridico del 25.7.1996, a suo tempo esistente presso l’ARAN, che ha precisato che, in caso di applicazione dell’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.20 del CCNL del 14.9.2000: “il rapporto con la precedente amministrazione si estingue e qualora il dipendente, non avendo superato il periodo di prova, chiede di rientrare nel profilo e qualifica di provenienza si deve aprire un nuovo rapporto”. Si tratta, in sostanza, di una sorta di riammissione in servizio che ha la particolarità di essere obbligatoria e non discrezionale; il posto precedentemente ricoperto dal dipendente deve essere considerato vacante ma non disponibile per tutto il periodo nel quale è prevista la sua conservazione.

Conseguentemente, non è possibile considerare il dipendente in aspettativa anzi lo stesso è tenuto anche al rispetto della disciplina sul preavviso (si ricordi, però, la dichiarazione congiunta n.2 allegata al CCNL del 5.10.2001, secondo la quale  “…gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art.39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall'art.7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”).

Poiché, come si è detto, la disciplina dell’art.14-bis, comma 9, del CCNL del 6.7.1995, configura una sorta di riammissione in servizio, il dipendente,  nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza,  sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso.

Inoltre, trattandosi di una riammissione in servizio (il precedente rapporto di lavoro, infatti, si era estinto), l’ente dovrà procedere alla stipulazione di un nuovo contratto individuale di lavoro.

Pertanto, anche nel caso in esame, il precedente rapporto di lavoro doveva estinguersi  anche all’atto della sottoscrizione del contratto individuale per l’assunzione nel ruolo di categoria C, a seguito del superamento del concorso, e pertanto il dipendente avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni anche in relazione al primo rapporto di lavoro.

Si ritiene, infine, opportuno evidenziare che la disciplina del citato art.14-bis del CCNL del 6.7.1995 deve essere necessariamente distinta dal diverso istituto giuridico della ricostituzione del rapporto di lavoro, di cui all’art. 26 del CCNL del 14.9.2000.

Infatti, tale ultima norma attribuisce al dipendente, che abbia rassegnato le dimissioni, il diritto di richiedere, nel quinquennio  dalle dimissioni,  la riammissione in servizio, ma non conferisce allo stesso dipendente anche il diritto ad essere riassunto.

La definitiva decisione di merito è, naturalmente, affidata al ragionevole apprezzamento e discrezionalità dell'ente che assumerà le sue determinazioni con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, del D. Lgs.n.165/2001).

L'articolo in parola, infatti, utilizza l'espressione "in caso di accoglimento della richiesta" che fa ipotizzare anche il caso che la domanda non trovi accoglimento
****************
[b] RAL_1959_Orientamenti Applicativi[/b]

[b]Ad un dipendente inserito in una organizzazione del lavoro per turni, che si  assenta (a titolo di ferie o altro) in un giorno di festività infrasettimanale in cui è prevista la sua prestazione lavorativa, deve essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale?[/b]

In relazione a tale problematica si osserva che, come già evidenziato in precedenti orientamenti applicativi in materia, se il turno è stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale.

Pertanto, la giornata festiva infrasettimanale, in tale ambito, per il lavoratore turnista deve  essere considerata  lavorativa a tutti gli effetti, come del resto confermato dalla circostanza che se il lavoratore in tale giornata non rende la prestazione, la sua assenza deve essere giustificata attraverso la riconduzione della stessa ad uno dei  diversi istituti previsti dalla legge  o dalla contrattazione collettiva  nazionale (malattia, ferie, ecc.).

Ciò comporta anche che se il lavoratore turnista comunque si assenta per ferie o per altra legittima causa di assenza nella giornata di festività infrasettimanale in cui era programmata la sua prestazione, allo stesso non può essere riconosciuto il recupero della giornata di festività infrasettimanale, dato  che, come detto, questa per il turnista deve considerarsi lavorativa.

Si coglie l’occasione anche per ricordare che al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turno, in una giornata festiva infrasettimanale, che, come detto,  rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria, spetta solo il compenso previsto dall’art.22, comma 5, secondo alinea, del CCNL del 14.9.2000 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c), del medesimo CCNL, sostituito oggi dall’art. 10 del CCNL  del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.

Le indicazioni applicative sopra esposte hanno trovato riscontro in diverse pronunce della Corte di Cassazione, intervenute con specifico riferimento al Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali: sentenze n.8458/2010, n.2888/2012, n.22799/2012, ordinanza 3.4.2014, n.7790, sentenza n.13558/2014 e da ultimo sentenza n.18942/2016.

Con riferimento alla giurisprudenza di merito, si segnalano la sentenza n.949/2011 della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Firenze, nonché quella del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli. Da ultimo è intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Napoli n.2400/2016 del 16.3.2016.
****************
[b]RAL_1961_Orientamenti Applicativi[/b]

[b]Le 150 ore di permesso retribuito per il diritto allo studio, di cui all’art.15 del CCNL del 14.9.2000, possono essere richieste dal dipendente in relazione alla partecipazione ad un tirocinio per la pratica forense finalizzato alla preparazione dell’esame di stato per l’abilitazione professionale forense, il cui superamento consente l’esercizio della professione?[/b]


In materia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

a) l’art. 15, comma 2 del CCNL del 14.9.2000 stabilisce che i permessi per il diritto allo studio “…sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami...”.;

b) pertanto, come emerge chiaramente dalla formulazione del testo contrattuale, il presupposto indispensabile per l’eventuale fruizione dei permessi di cui si tratta è rappresentato dalla frequenza di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio legali o di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico. In tale ambito non sembra potersi inquadrare la frequenza di una scuola forense finalizzata al conseguimento dell’abilitazione alla professione di avvocato, proprio per la mancanza dei presupposti richiesti dalla clausola contrattuale.

FONTE: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/regioni-ed-autonomie-locali.html

riferimento id:43964
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it