Data: 2018-03-08 12:11:12

Noleggio con conducente 8+1 - chiarimenti 2

Una società possiede delle licenze di NCC il cui Legale rappresentante prima che venisse a mancare, ha ceduto le quote societarie al marito che a sua volta le ha cedute al figlio.

1 domanda: il figlio non ha i requisiti professionali per poter esercitare l'attività, nel frattempo può nominare un direttore tecnico in possesso dei requisiti per mandare avanti l'attività? Se si, la proprietà dei mezzi deve risultare comunque al figlio?

2 domanda: il legare rappresentante della società era titolare quale ditta individuale di licenze NNC che andranno in successione, anche il questo caso essendo il medesimo figlio erede legittimo può avvalersi dello stesso direttore tecnico?

3 domanda: qualora il figlio avesse rinunciato in passato in favore del padre a tutti i beni della madre, che fine fanno le licenze della ditta individuale?

grazie     

riferimento id:43962

Data: 2018-03-08 20:25:58

Re:Noleggio con conducente 8+1 - chiarimenti 2

A parere mio, una volta ammesso che anche le società possano essere titolari di autorizzazioni per NCC allora si può sicuramente individuare un soggetto con i requisiti professionali (ruolo) da indicare nell’autorizzazione. La proprietà dei mezzi deve essere del soggetto giuridico che esercita l’attività.

Per le autorizzazioni intestate al personalmente al de cuius possono essere conferite nella società. La legge dispone in modo preciso:
[i]In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, oppure possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti[/i]
Quindi, gli eredi possono indicare una persona (entro due anni) in possesso dei requisiti professionali. Anche in questo caso può essere lo stesso soggetto con il ruolo.

Per la terza domanda non sono competente occorre un esperto in diritto delle successioni. Spero che qualcuno nel forum…

riferimento id:43962

Data: 2018-03-09 10:03:34

Re:Noleggio con conducente 8+1 - chiarimenti 2

Preso atto, che l’iscrizione al ruolo dei conducenti è richiesta solo per le persone fisiche che svolgono l’attività di conducente rientrante nella normativa di cui alla L.21/1992, in qualità di sostituto, dipendente, collaboratore familiare  e che nel caso in cui l’attività venga svolta in forma societaria devono essere iscritti al ruolo il titolare dell’autorizzazione tutti coloro che sono adibiti alle mansioni di conducente in qualità di soci, dipendenti o sostituti. Per il mio caso il problema non si pone in quanto trattasi di amministratore unico di una scn.
Se tutto fosse regolare l’amministratore della scn potrebbe esercitare anche con un dipendente in possesso dei requisiti, ma il mio dilemma rimane sulla titolarità della licenza.
Come dispone la legge lo stesso a.u. dovrebbe “indicare” un altro soggetto in possesso dei requisiti. Con quale titolo giuridico? 
Tecnicamente, per le licenze individuali, prima di conferirle nella società, è necessario un atto di successione mortis causa?
Tenuto conto che la Camera di Commercio di Catanzaro non ha istituito il “ruolo”  il predetto dipendente possiede solo il CAP previsto dal codice della strada, è sufficiente per l’esercizio dell’attività? grazie

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