Buongiorno.
Bar aperto all'interno di un oratorio nel 2013 vorrebbe regolarizzare la vendita di alcolici.
Considerando che il comma 179 dell’art. 1 del DDL Concorrenza ha modificato l’art. 29 del D.Lgs. 504/1995 (T.U. sulle accise) escludendo esplicitamente l'obbligo da parte degli esercizi pubblici, di intrattenimento al pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini di richiedere licenza, si può ritenere corretto che il bar in merito quindi possa vendere alcolici? Oppure, al Comune, ne deve dare comunque informazione? Se confermato, come?
Grazie1000
G.
Buongiorno.
Bar aperto all'interno di un oratorio nel 2013 vorrebbe regolarizzare la vendita di alcolici.
Considerando che il comma 179 dell’art. 1 del DDL Concorrenza ha modificato l’art. 29 del D.Lgs. 504/1995 (T.U. sulle accise) escludendo esplicitamente l'obbligo da parte degli esercizi pubblici, di intrattenimento al pubblico, di esercizi ricettivi e rifugi alpini di richiedere licenza, si può ritenere corretto che il bar in merito quindi possa vendere alcolici? Oppure, al Comune, ne deve dare comunque informazione? Se confermato, come?
Grazie1000
G.
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Un conto è l'esonero dalla licenza o denunzia fiscale (https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/3103680/lgpa-n-20171009-113015.pdf/0d1cb48e-7fc2-4b01-93f7-8c01ee6f8611) altro l'assimilazione fra la comunicazione al SUAP e quella del Dlgs 504/1995 (http://www.italiasemplice.gov.it/tabella-a/sezione-i/sezione-i-1-commercio-su-area-privata/110-casistiche-relative-alla-vendita-di-specifici-prodotti/)
TUttavia con le recenti modifiche l'ESONERO dall'accisa determina anche il venir meno dell'obbligo di comunicazione.
Pertanto gli esercizi pubblici sono ESONERATI da ogni adempimento.