Buongiorno,
premesso che in un bando per il rilascio di autorizzazioni ncc, fra i requisiti necessari per ottenere la stessa viene elengato il seguente:
"art. 2 - Requisiti ed impedimenti soggettivi per l'ammissione
...
[b]g) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione della domanda, autorizzazione ncc anche se rilasciata da altro Comune (art.9, c.3, L.21/1992);[/b]
...
Certo che sarete, come sempre, in grado di sciogliere i miei dubbi in merito, pongo a Voi il seguente quesito: è regolare condizionare la partecipazione al concorso alla semplice assenza di trasferimenti nel quinquennio precedente? L'art. 9 comma 3° della legge 21/92 non va interpretato nel senso che chi trasferisce non potrà mai più, successivamente, partecipare a nuovi bandi?
Vi ringrazio,come sempre, per il tempo che dedicate a fornire risposte ai nostri quesiti.
Nani
Buongiorno,
premesso che in un bando per il rilascio di autorizzazioni ncc, fra i requisiti necessari per ottenere la stessa viene elengato il seguente:
"art. 2 - Requisiti ed impedimenti soggettivi per l'ammissione
...
[b]g) non aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione della domanda, autorizzazione ncc anche se rilasciata da altro Comune (art.9, c.3, L.21/1992);[/b]
...
Certo che sarete, come sempre, in grado di sciogliere i miei dubbi in merito, pongo a Voi il seguente quesito: è regolare condizionare la partecipazione al concorso alla semplice assenza di trasferimenti nel quinquennio precedente? L'art. 9 comma 3° della legge 21/92 non va interpretato nel senso che chi trasferisce non potrà mai più, successivamente, partecipare a nuovi bandi?
Vi ringrazio,come sempre, per il tempo che dedicate a fornire risposte ai nostri quesiti.
Nani
[/quote]
Salve, la norma di cui si discute recita:
[color=red][b]3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.[/b][/color]
La formulazione letterale non è felicissima in quanto l'inciso "se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima" potrebbe riferirsi sia alla prima parte "non può esserne attribuita altra per concorso pubblico" che alla sola seconda parte "non può esserne trasferita altra".
In presenza di un DUBBIO INTERPRETATIVO occorre a nostro avviso dare la soluzione PIU' FAVOREVOLE all'interessato e quindi l'inciso andrebbe riferito ad entrambi i casi (quindi anche chi ha già ottenuto licenza per bando può, dopo 5 anni, partecipare ad altra assegnazione).
TUTTAVIA COME HO SEGNALATO QUALCHE ANNO FA UNA SENTENZA HA DATO UNA INTERPRETAZIONE DIVERSA:
[b]Consiglio di Stato sez. V 25/1/2012 n. 325
Le norme richiamate, così come ritenuto dall'Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l'interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza.[/b]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8775.0
Tale sentenza è copia/incollata:
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 ottobre 2014 – 12 gennaio 2015, n. 40
http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/16/0000068075/Consiglio_di_Stato_sez_V_sentenza_n_40_15_depositata_il_12_gennaio.html
LA STESSA INTERPRETAZIONE l'ha fornita: TAR Lazio, sezione II, sentenza n. 9955/2010
http://www.provincia.torino.gov.it/decentramento/file-storage/download/newsletter/2010-05-25_140/Att-Pro-00241.doc
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QUINDI non possiamo che segnalare come l'orientamento giurisprudenziale prevalente vada nel senso della INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA per chi ha già ottenuto una licenza per bando di ottenerne altra.