Salve, vorrei un chiarimento in ordine alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata dall'azienda agrituristica. Il titolare dell'attività agrituristica, per svolgere la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso del requisito professionale di cui alla l.r. 21/2006? Mi sembra che all'art. 11 comma 12 della suddetta l.r. 21/2006, non venga fatta alcuna eccezione, nenache per l'imprenditore agricolo che avvia l'attività agrituristica. Qualora vi fosse la necessità di detto requisito, alla luce delle recenti disposizioni in materia di requisiti professionali (d.lgs. 59/2010), essere imprenditore agricolo da almeno 2 anni, può essere considerato un requisito idoneo per la somministrazione???
Grazie
Ripropongo il quesito sulla somministrazione di alimenti e bevande presso attività agrituristiche... Apsetto vostre notizie... Grazie!!!
"Salve, vorrei un chiarimento in ordine alla somministrazione di alimenti e bevande effettuata dall'azienda agrituristica. Il titolare dell'attività agrituristica, per svolgere la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere in possesso del requisito professionale di cui alla l.r. 21/2006? Mi sembra che all'art. 11 comma 12 della suddetta l.r. 21/2006, non venga fatta alcuna eccezione, nenache per l'imprenditore agricolo che avvia l'attività agrituristica. Qualora vi fosse la necessità di detto requisito, alla luce delle recenti disposizioni in materia di requisiti professionali (d.lgs. 59/2010), essere imprenditore agricolo da almeno 2 anni, può essere considerato un requisito idoneo per la somministrazione???
Grazie"
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Come già piu' volte sostenuto dai collaboratori omniavis... non serve il requisito per l'attività che citi!
Ti riporto la Risoluzione del 25.02.2009 prot. n. 17509
OGGETTO: Legge 20 febbraio 2006, n. 96 e Legge 4 agosto 2006, n. 248.
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO CON
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE –QUESITO.
Si fa riferimento alla nota di codesto Comune, con la quale si intende
conoscere se per l’avvio e lo svolgimento dell’attività di agriturismo (…) con annessa attività di ristorazione, connesse alle aziende agricole e senza attività di ospitalità (posti letto), un azienda possa definirsi “Agriturismo”, esercitando dunque la sola somministrazione di alimenti e bevande.
In tale fattispecie, codesto Comune chiede inoltre se il soggetto che
intende intraprendere detta attività dovrà risultare “(..) in possesso dell’attestato di acquisizione del requisito professionale di cui della legge 248/06 o della certificazione di iscrizione al REC nel quinquennio precedente alla data del 26.7.2006, Legge n. 287/91, artt. 1 e 2”.
Al riguardo, la scrivente ritiene opportuno richiamare alcune disposizioni
normative, concernenti la disciplina vigente sull’attività agrituristica di cui in premessa.
La Legge 20 febbraio 2006, n. 96, riguardante la “DISCIPLINA
DELL’AGRITURISMO”, all’art. 2, comma 3, stabilisce che le attività agrituristiche possono essere di vario genere, fra cui in particolare alla “…lett a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; mentre alla (…)lett. b)somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e
caratterizzati dai marchi DOP, IGPM IGT, DOC E DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4.
Da tale disposizione, si evince dunque che l’attività delle aziende
agrituristiche può sostanziarsi in una diversificata offerta di servizi, come sancito al citato art.2, comma 3, lettere a), b) c) e d). Ciò non significa però che all’interno di un’azienda agrituristica, per essere definita tale, debbano svolgersi tutte le attività descritte nel predetto comma; gli imprenditori agricoli possono infatti esercitare soltanto una fra dette attività
Per attività agricole si intendono le attività di ricezione ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, (…) attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali (cfr. art. 2, comma 1, L. 96/06).
Affinché l’organizzazione dell’ attività agrituristica non abbia dimensioni
tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all’attività agricola, le regioni e le
province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto delle attività
agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività (cfr. art. 4, comma 2, L. 96/06).
L’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di
ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti (cfr. art. 4, comma 3, L. 96/06).
Per quel che concerne poi i requisiti professionali occorre operare il
seguente richiamo normativo.
La stessa legge n. 96, infatti, all’art. 7, comma 1 (Abilitazione e disciplina
fiscale), prevede che “… Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica. (….)”.
Appare chiaro, quindi, che ai fini dei requisiti necessari per l’avvio e lo
svolgimento di un’attività di agriturismo è indispensabile il possesso del predetto
certificato di abilitazione all’esercizio, conseguito secondo le previsioni normative
regionali.
Nessun ulteriore requisito è invece previsto per l’esercizio dell’attività di
somministrazione rientrante nell’attività agrituristica nei limiti di cui al già citato articolo 2, comma 3, lett. b) della L. n.96/06.
Di conseguenza ed in base a quanto richiesto, si rileva che per l’esercizio
di tale specifica attività di somministrazione, non è necessaria l’acquisizione dei requisiti, prescritti dall’art. 2 della L. 287/91 e dall’art. 3, c. 1, lett. a) della L. 248/2006 (cfr. anche il
punto 2. della Circolare n. 3603 del 28.9.2006, scaricabile dal sito di questa
Amministrazione).
IL DIRETTORE GENERALE