Data: 2018-03-06 22:14:21

Lavoro minore sedicenne

Buongiorno,
tocco la parte del commercio in senso un pò lato. Ho cercato ma trovo solo un'informazione e non so se valida. Sapete se per impiegare un sedicenne in attività di commercio di abbigliamento come collaboratore familiare occasionale non retribuita (solo INAIL) di un socio di una snc (la madre), sono necessari passaggi particolari o autorizzazioni?
A me sembra di capire che sia necessario chiedere un'autorizzazione solo per le attività dello spettacolo...
vi ringrazio se mi supportate...non ho trovato nulla se non eventualmente la necessità di provvedere alla valutazione dei rischi ..
grazie mille come sempre

riferimento id:43928

Data: 2018-03-07 06:57:49

Re:Lavoro minore sedicenne


Buongiorno,
tocco la parte del commercio in senso un pò lato. Ho cercato ma trovo solo un'informazione e non so se valida. Sapete se per impiegare un sedicenne in attività di commercio di abbigliamento come collaboratore familiare occasionale non retribuita (solo INAIL) di un socio di una snc (la madre), sono necessari passaggi particolari o autorizzazioni?
A me sembra di capire che sia necessario chiedere un'autorizzazione solo per le attività dello spettacolo...
vi ringrazio se mi supportate...non ho trovato nulla se non eventualmente la necessità di provvedere alla valutazione dei rischi ..
grazie mille come sempre
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PARTIAMO DALLE REGOLE:
- L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (legge n. 296/2006). Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori.

- Le uniche eccezioni ammesse al limite d’età minima sono connesse allo svolgimento di attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo. In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro competente

- Il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale

Ministero del lavoro, con la circolare prot. 37/0010478/MA007.A001 10/06/2013: non sono dovuti i contributi  INPS se l’attività svolta dai collaboratori familiari è prestata in modo “occasionale e non prevalente”, ossia se viene svolta per massimo 720 ore all’anno solare – 90 giorni – a prescindere della presenza del titolare.

Il compenso devoluto ai familiari ovvero al coniuge ,ai figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro e agli ascendenti e parenti entro il 3 grado e agli affini entro il 2 grado non è deducibile dal reddito (rimangono deducibili i soli contributi previdenziali) mentre, al contrario, rimane deducibile il compenso svolto in presenza di attività di lavoro autonomo

NE DERIVA CHE
- il titolare dell'attività commerciale può avere come collaboratore familiare il figlio minorenne
- deve iscriverlo a INAIL
- non serve autorizzazione della DPL

APPROFONDIMENTI:
https://mauriziocrisanti.it/2017/02/regolarizzare-collaboratori-familiari-si-pronuncia-ministero-lavoro/

http://briguglio.asgi.it/immigrazione-e-asilo/2015/giugno/nota-lavoro-discipl-lav-minori.pdf

https://moodle.adaptland.it/pluginfile.php/4824/mod_resource/content/1/7545WP_10_109.pdf

riferimento id:43928
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