Data: 2018-03-06 07:50:25

distanza apparecchi art. 110 tulps da chiese

Nel piccolo centro del comune insistono alcuni bar e ricevitorie al cui interno hanno installato alcuni apparecchi ex art. 110 tulps. Tali installazioni risultano essere a una distanza inferiore da quella dettata dalla legge regionale n.°169 del 20.12.2013. Come si procede in tale situazione?

riferimento id:43915

Data: 2018-03-06 15:04:39

Re:distanza apparecchi art. 110 tulps da chiese


Nel piccolo centro del comune insistono alcuni bar e ricevitorie al cui interno hanno installato alcuni apparecchi ex art. 110 tulps. Tali installazioni risultano essere a una distanza inferiore da quella dettata dalla legge regionale n.°169 del 20.12.2013. Come si procede in tale situazione?
[/quote]

In questi casi:
1) si procede con la SANZIONE PECUNIARIA dell'art. 7 (vedi sotto)
2) si invia una DIFFIDA (contestualmente o successivamente) invitando l'interessato a cessare immediatamente l'attività
3) si manda all'Agenzia delle dogane una relazione con verbale e altre informazioni utili per le loro attività di controllo
4) si effettuano nuovi controlli anche a breve distanza e si prosegue con NUOVO VERBALE se persiste la violazione + applicazione dell'eventuale sanzione accessoria (sospensione temporanea)

[color=red][b]ESEMPIO DI DIFFIDA

Visto il verbale n .... del .... con il qale si accerta l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 TULPS all'interno dell'attività xxxx di via xxxxx

Considerato che detta installazione è stata effettuata in violazione della LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43 in quanto a distanza inferiore ai minimi di legge dai luoghi sensibili previsti dalla normativa ed in particolare a:
- metri xxx da ..............................
- metri xxx da ..............................
- metri xxx da ..............................

Dato atto che a seguito del citato accertamento la S.V. dovrà interrompere immediatamente l'attività pena l'applicazione di nuove sanzioni pecuniarie e/o interdittive e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni accessorie;

Vista la L. 241/1990

SI DIFFIDA
dall'esercizio senza requisiti dell'attività sopra indicata.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso e gli ulteriori procedimenti che potranno essere attivitati anche quale misura cautelare.

Il presente atto è meramente riproduttivo di obblighi normativi e pertanto non ha carattere innovativo e non è autonomamente impugnabile[/b][/color]


************************

[b]LEGGE REGIONALE 13 dicembre 2013, n. 43[/b]
Art. 7
8. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e [color=red][b]7[/b][/color] è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria [color=red][b]da 6 mila a 10 mila euro[/b][/color]. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività
da dieci a sessanta giorni.
9. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate dal Comune
territorialmente competente. L’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni
amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente. I proventi
sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale per la realizzazione delle finalità di
cui alla presente legge.


http://www.regione.puglia.it/documents/10192/4907746/LEGGE+REGIONALE+13+dicembre+2013,%20n.+43+(id+4907783)/e7fc6aca-c065-40a6-b2f9-3e6f75653b3e?version=1.0

riferimento id:43915

Data: 2018-03-07 09:32:34

Re:distanza apparecchi art. 110 tulps da chiese

Anche per apparecchi posti in funzione prima dell’entrata in vigore della citata legge regionale ed installato in tabacchi e pubblici esercizi 86 tulps ?

riferimento id:43915

Data: 2018-03-07 10:09:13

Re:distanza apparecchi art. 110 tulps da chiese


Anche per apparecchi posti in funzione prima dell’entrata in vigore della citata legge regionale ed installato in tabacchi e pubblici esercizi 86 tulps ?
[/quote]

No, la normativa si applica:
1) alle nuove attività
2) alle nuove installazione di giochi
3) alle attività (SALE GIOCHI) esistenti in sede di rinnovo quinquennale

La norma non trova applicazione per le installazioni esistenti alla data di entrata in vigore.


[b]Art. 10 - Norma transitoria
1. Per le autorizzazioni già esistenti il rinnovo può essere concesso a condizione che l’esercizio ottemperi a quanto prescritto dalla presente legge.[/b]

riferimento id:43915
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it