Data: 2012-04-06 10:57:19

Pensione per cani

La titolare di una ditta individuale che ha già un allevamento di cani vuole ampliare la sua attività facendo anche il servizio di pensione per cani per un numero limitato di animali. Quale è la destinazione urbanistica necessaria e quali sono i procedimenti da attivare?
Ci sono dei riferimenti normativi specifici per questa materia?
Grazie

riferimento id:4391

Data: 2012-04-06 11:07:09

Re:Pensione per cani


La titolare di una ditta individuale che ha già un allevamento di cani vuole ampliare la sua attività facendo anche il servizio di pensione per cani per un numero limitato di animali. Quale è la destinazione urbanistica necessaria e quali sono i procedimenti da attivare?
Ci sono dei riferimenti normativi specifici per questa materia?
Grazie
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La pensione per cani è una specificazione del più ampio genere di "allevamento" e pertanto NON VI SONO adempimenti specifici.
Se vuoi consigliale di inviare una COMUNICAZIONE (PEC) con allegata planimetria aggiornata dell'area e delle strutture da inviare alla ASL come semplice aggiornamento.
La destinazione d'uso non cambia.

Il riferimento normativo è:

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320
Regolamento di polizia veterinaria
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954

Articolo 24
Sono sottoposti a vigilanza veterinaria  i seguenti impianti speciali adibiti al
concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie
infettive e diffusive: 
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici; 
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi; 
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi; 
d) serragli e circhi equestri;  e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di
prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano
rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; 
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di
addestramento; 
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al
ripopolamento di riserve di caccia; 
h) giardini zoologici. 
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla
osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. 
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente
disinfettabili e dotate di apposito locale o  reparto di isolamento, fatta eccezione degli
impianti di cui alla lettera d). 
L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata
a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. 

riferimento id:4391

Data: 2016-11-21 10:55:12

Re:Pensione per cani

PENSIONI PER CANI: attività libere non soggette a requisiti e prescrizioni specifiche

TAR Lombardia (BS) Sez. I n. 1309 del 11 ottobre 2016

http://buff.ly/2ffTPna

riferimento id:4391
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