Data: 2018-03-05 10:29:15

acconciatore - dichiarazioni mendaci

Buongiorno,
Un acconciatore presenta SCIA presentando l'allegato C del Responsabile tecnico a nome del Sig. X il quale accetta l'incarico e dichiara di essere in possesso dei requisiti conseguiti presso un determinato Ente.
L'ufficio commercio effettua i controlli a campione e accerta che gli attestati presentati dal Sig. X sono contraffatti.
La polizia locale viene incaricata per la redazione della notizia di reato nei confronti del titolare della ditta e del presunto responsabile tecnico (in concorso) ai sensi di quanto Stabilito dal DPR 445/00 e per altri articoli del CP.
Di tutto viene informato l'ufficio commercio.
La SCIA presentata a suo tempo diventa inefficace e quindi dovrebbe decadere il diritto all'esercizio della suddetta attività.
Da un punto di vista amministrativo, quando diventa inefficace la SCIA? Occorrerà attendere un provvedimento dell'ufficio commercio?
Oppure la polizia locale potrebbe già sanzionare la suddetta attività (se dovesse essere ancora aperta) ai sensi dell'art. 2.2 della L. 174/2005 prima che l'ufficio preposto si esprima?
Come al solito ringrazio anticipatamente per la disponibilità.

riferimento id:43906

Data: 2018-03-05 10:58:30

Re:acconciatore - dichiarazioni mendaci


Buongiorno,
Un acconciatore presenta SCIA presentando l'allegato C del Responsabile tecnico a nome del Sig. X il quale accetta l'incarico e dichiara di essere in possesso dei requisiti conseguiti presso un determinato Ente.
L'ufficio commercio effettua i controlli a campione e accerta che gli attestati presentati dal Sig. X sono contraffatti.
La polizia locale viene incaricata per la redazione della notizia di reato nei confronti del titolare della ditta e del presunto responsabile tecnico (in concorso) ai sensi di quanto Stabilito dal DPR 445/00 e per altri articoli del CP.
Di tutto viene informato l'ufficio commercio.
La SCIA presentata a suo tempo diventa inefficace e quindi dovrebbe decadere il diritto all'esercizio della suddetta attività.
Da un punto di vista amministrativo, quando diventa inefficace la SCIA? Occorrerà attendere un provvedimento dell'ufficio commercio?
Oppure la polizia locale potrebbe già sanzionare la suddetta attività (se dovesse essere ancora aperta) ai sensi dell'art. 2.2 della L. 174/2005 prima che l'ufficio preposto si esprima?
Come al solito ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
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La scia è EFFICACE e VALIDA fintanto che non viene adottato un provvedimento espresso dell'ufficio competente a seguito dell'accertamento della carenza dei requisiti (a prescindere dalla notizia di reato).
Una volta dichiarata inefficace (entro 60 giorni senza avvio del procedimento, dopo 60 giorni previo avvio ai sensi del 21 nonies L. 241/1990) allora la prosecuzione dell'attività SENZA REQUISITI (l'interessato potrebbe nel frattempo indicare altro soggetto con i requisiti) diviene sanzionabile per esercizio SENZA TITOLO.

TUTTAVIA da subito, quindi anche senza attendere un provvedimento, siamo in presenza di una attività esercitata SENZA I REQUISITI (quindi non senza titolo) e come tale è sanzionabile direttamente con la relativa sanzione pecuniaria. Tale sanzione SI AGGIUNGE a quella sopra descritta (che potrebbe anche non essere adottabile se il soggetto sana).

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