Data: 2018-03-03 19:41:29

rischio idraulico e lr 21/2012

L’art. 2, comma 2 della lr 21/2012 consente, nelle arre a pericolosità idraulica molto elevata, gli interventi di cui alle successive lettere a), b), c), d) a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la loro messa in sicurezza per un TR 200 comprensive degli interventi necessari, allo scopo di non aggravare la pericolosità idraulica al contorno.
A) Il raggiungimento delle condizioni di sicurezza rende, pertanto, possibile la realizzazione degli interventi stabiliti dagli attuali articoli 134, comma 1, lettere g) ed l) e art. 135 della 65/2014.
Quindi le limitazioni, condizionamenti e i divieti dei commi 4 e 5 dell’art. 2, lr 21/2014 non possono riguardare gli interventi già ammessi poco sopra in quanto in condizioni di sicurezza idraulica (parere ormai diffuso tra i vari uffici tecnici).
B) Nei casi di addizioni volumetriche, senza interventi edilizi sulla unita’ immobiliare esistente, la messa in sicurezza riguarda solo il volume aggiuntivo o anche l’esistente?
In altre parole ad una villetta con piano terra sotto battente TR200 si vuole aggiungere una camera al piano primo su pilotis. Le opere di messa in sicurezza dovranno riguardare solo il vano camera o tutta la villetta?
E' chiaro che nel caso di opere di ristrutturazione di un edificio con modifiche interne la messa in sicurezza dovra' riguardare tutta l'unita' immobiliare. Ma se un plesso scolastico con PT sotto battente TR200 ha necessita' di aumentare un'aula senza opere da eseguire all'esistente, salvo l'apertura della porta di comunicazione, devo mettere in sicurezza idraulica tutto il plesso o solo l'aula in ampliamento?
Nella 21/2012 il soggetto e' l'intervento, rappresentato dalle opere da eseguire, che deve essere in sicurezza idraulica, non l'esistente che sarà immune da ogni modifica.
Pertanto a mio avviso e di altri colleghi nel caso di una semplice e evidente addizione volumetrica, senza interventi sull'esistente, dovra' essere il nuovo volume in sicurezza idraulica e non tutto l'insieme della unita' immobiliare.
In Toscana chi ha già approfondito la problematica delle addizioni volumetriche in aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata?

riferimento id:43901

Data: 2018-03-05 10:50:37

Re:rischio idraulico e lr 21/2012

Salve Rutilius,
ho trattato questo tema anni fa, e il primo problema che sollevai fu la discordanza tra le categorie di interventi indicate tra la L.R. 21/2012 e quelle nuove introdotte dalla L.R. 65/2014, in particolare non collimano gli articoli corrispondenti tra le due norme.

Sul secondo punto, relativo alla addizione volumetrica e relativo livello di adeguamento della intera unità interessata o solo la parte in aggiunta, ritengo sia necessario la verifica (e adeguamento) dell'intera unità.

Tuttavia, penso che l'addizione volumetrica debba comunque essere esclusa in tali zone in quanto l'art. 2 comma 5 alla lettera b esclude la fattibilità quando vi sia aumento della superficie coperta per ristrutturazioni edilizie ex art. 79 comma 2 lettera D della ex L.R. 1/2005, e tra queste ipotesi di ristrutturazione appunto ci rientrava anche la modifica della sagoma finalizzata all'addizione funzionale.

Per maggiori info, vorrei suggerire questi articoli sul blog:
[url=https://www.studiotecnicopagliai.it/?s=21%2F2012]https://www.studiotecnicopagliai.it/?s=21%2F2012[/url]

riferimento id:43901
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it