Un panificio ha avviato la propria attività circa tre mesi fa.
Adesso ha acquisito un'ulteriore area da dedicare all'attività stessa (medesimo indirizzo e numero civico, ma subalterno diverso).
Che tipologia di SCIA deve presentare?
Grazie
L'art. 4 c.2 lettera f) del d.lgs. 114/98 dice che il decreto stesso non si applica [i]agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita [b]nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria[/b], ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio[/i].
A mio avviso il cambio di subalterno non configura una nuova attività di commercio (per cui serve la SCIA di vicinato, purché il locale sia adiacente a quello di produzione. E il fatto che abbia il medesimo numero civico va in questa direzione.
Un panificio ha avviato la propria attività circa tre mesi fa.
Adesso ha acquisito un'ulteriore area da dedicare all'attività stessa (medesimo indirizzo e numero civico, ma subalterno diverso).
Che tipologia di SCIA deve presentare?
Grazie
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Concordo con ALBERTO precisando. Se l'UNITA' IMMOBILIARE è UNICA (vedi http://www.catasto.it/unita_immobiliare_urbana.html) allora si ha solo ampliamento dell'attività originaria non soggetto a nessun adempimento (anche se consiglierei di fare comunicazione che vale come variazione per la "licenza amministrativa" e per la notifica sanitaria).
Se, nonostante il civico, siamo in presenza di unità immobiliari distinte allora si hanno due casi:
1) i locali sono accessoria all'attività principale ed usati come deposito. NON RILEVANO, si deve fare solo variazione notifica sanitaria
2) i locali sono autonomi ed indipendenti e vi è parte dell'attività o vi si fanno ricevute/scontrini ecc.... Allora è ULTERIORE ATTIVITA' quindi nuova scia di avvio e notifica sanitaria.
Probabilmente, dalla descrizione, siamo nel caso "semplice" indicato da Alberto