Data: 2018-03-01 20:08:33

Accesso atti da parte di erede e pagamento ad istituto di credito

Un erede chiede l'accesso ai dati relativi a conto corrente e titoli di un parente defunto ad un istituto do credito.

Viene riferito che serve versare la somma di euro 50 per ciascuna filiale per cui necessita la ricerca.

Non sapendo esattamente in quale filiale del circondario l'erede ha depositato il denaro, dovrebbe fare la ricerca in circa 20 filiali e pertanto spendere circa 1.000,00 euro.

La richiesta dell'istituto di credito è legittima?

A mio avviso NO, considerato che

[color=green]- come precisato dal Garante nel provvedimento del 17 luglio 2008 (Conti correnti: è gratuito l'acceso ai dati personali dei familiari defunti - 17 luglio 2008), pubblicato al seguente link:
      http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1541439
      l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato a quanto statuito, ad altri fini, dal predetto testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.


      Lo stesso principio è stato poi ribadito dal Garante nel Provvedimento del 1° ottobre 2015, pubblicato al seguente link:
      http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4430497
      che riguarda un ricorso presentato contro Poste Italiane S.p.A. e che precisa:
... il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato ai sensi dell'art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) in riferimento al distinto dirito del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali...[/color]

Concordate?

Grazie!

riferimento id:43875

Data: 2018-04-05 15:36:52

Re:Accesso atti da parte di erede e pagamento ad istituto di credito

https://www.brocardi.it/testo-unico-bancario/

L'articolo 119 comma 4 TUB è chiarissimo:

4. Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. [u]Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione[/u].

riferimento id:43875
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it