Egregio Dottore, questa mattina è successo un fatto un fatto singolare. Ci hanno chiamati per intervenire per un veicolo in sosta.
Giunti sul posto abbiamo visto che il veicolo in questione era parcheggiato davanti ad un cancello privo di passo carrabile con sopra la dicitura "lasciare libero il passaggio". OVVIAMENTE NON ABBIAMO SANZIONATO NE' RIMOSSO IL VEICOLO.
Chi ci ha chiamati sosteneva che: 1. c'è uno scivolo in cemento che "spezza" il marciapiede e si comprende che da lì entrano ed escono auto; 2. che quando sono stati realizzati gli stalli aveva chiesto di non farli vicino al cancello perchè avrebbe fatto richiesta di passo carrabile e che, per questo, visto che la striscia dei parcheggi si interrompe lì vicino non si può parcheggiare (richiesta ad oggi non ancora pervenuta al Comando); 3. che la presenza del cartello è sufficiente per non far parcheggiare e per far capire a chiunque che lì dentro ci sono veicoli parcheggiati E CHE CHIUNQUE PARCHEGGIA LUI LO DENUNCIA PER VIOLENZA PRIVATA (CONSIDERATO CHE NON E' POTUTO USCIRE COL VEICOLO)" , COSA CHE HA FATTO NEI CONFRONTI DELL'IGNARO AUTOMOBILISTA NEL NOSTRO COMANDO".
Noi comunque dobbiamo procedere nei confronti del denunciante per "mancanza di passo carrabile" ex art. 22 CdS; non solo ma abbiamo accertato che il locale ha addirittura destinazione commerciale.
Considerato che devo riferire in Procura ho visto che "[i]con la sentenza n. 48346/15 del 7 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha precisato che il reato di violenza privata si identifica in qualsiasi mezzo che risulta idoneo a privare in maniera coattiva l’offeso della libertà di azione e di determinazione.
Sempre la Cassazione, in passato, era già intervenuta in materia chiarendo come comportamenti quali il lasciare il proprio mezzo parcheggiato in maniera tale da impedire agli altri il passaggio, l’uscita, l’entrata da o in un box auto, un parcheggio pubblico, un cortile privato, un cancello, e così via, costituisca reato.
Questo in quanto simili mezzi di costrizione della libertà altrui, oltre a comportare eventuali illeciti amministrativi per violazione del codice della strada (si pensi, ad esempio, al divieto di parcheggio o al passo carrabile), vengono considerati contrari all’ordinamento facendo altresì scattare un procedimento penale a carico del conducente.[/i]
[i]Al fine di integrare il reato di violenza privata, non incide lo scopo specifico volto a danneggiare l’altra persona, essendo sufficiente la consapevolezza di aver parcheggiato il proprio mezzo in modo tale da bloccare altri eventuali automobilisti".[/i]
A QUESTO PUNTO 2 DOMANDE:
a) MA SECONDO LEI, IN QUESTO CASO SI CONFIGURA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA? ( la persona che ha sostenuto è un ragazzo di 18 anni dispiaciutissimo dell'occorso);
b) POTREMMO PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL DENUNCIANTE PERCHE' UTILIZZA IL LOCALE COMMERCIALE PER ALTRI "SCOPI" (PARCHEGGIO AUTO)?
GRAZIE
a) MA SECONDO LEI, IN QUESTO CASO SI CONFIGURA IL REATO DI VIOLENZA PRIVATA? ( la persona che ha sostenuto è un ragazzo di 18 anni dispiaciutissimo dell'occorso);
[color=red]Spetta al Pubblico Ministero valutare se vi sono elementi idonei per sostenere l'accusa in giudizio e poi al GIUDICE valutare se vi è il reato.
TU NON DEVI accertare il reato ma l'esistenza dei presupposti oggettivi.
L'elemento soggettivo del reato di violenza privata è il dolo generico, infatti, il legislatore non guarda allo scopo della condotta, basta che si realizzi la costrizione mediante violenza o minaccia a fare, tollerare o omettere qualcosa per consumare il reato, così come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 4526/2010.
Ciò detto, se non vi sono legami fra i due soggetti ed appare sufficientemente evidente che il 18enne non aveva alcun interesse a "danneggiare" il proprietario, appare quantomai difficile poter sostenere la sussistenza del reato.
Del resto la sola presenza di un cartello "NON UFFICIALE" che vieta la sosta non è elemento tale da indurre un obbligo giuridico in capo ad un soggetto.
Teniamo inoltre conto che l'azione si è svolta SU AREA PUBBLICA e non su area privata, laddove il cartello del privato non ha alcun effetto giuridico diretto.
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b) POTREMMO PROCEDERE NEI CONFRONTI DEL DENUNCIANTE PERCHE' UTILIZZA IL LOCALE COMMERCIALE PER ALTRI "SCOPI" (PARCHEGGIO AUTO)?
[color=red]Scuramente è da approfondire la questione dell'eventuale cambio di destinazione d'uso .....[/color]
Grazie. Più che altro perché il ragazzo era molto mortificato
riferimento id:43868Dottore buongiorno. scusi se riapro il post ma si pongono alcuni dubbi sulla materia del passo carrabile che sta interessando il Comando.
Sul codice della strada commentato l'autore scrive " [i]La disciplina del passo carrabile pone interessanti interrogativi nella lettura combinata al disposto dell'art. 158 comma 2 lett. a) in quanto si sono sempre posti dubbi sull'applicabilità della sanzione accessoria della rimozione, nel caso in cui il passo carrabile non fosse autorizzato ed assistito dal segnale di cui alla figura II 78 del regolamento di esecuzione. La soluzione del problema si coglierebbe nel combinato disposto dell'art. 3 comma 1 n. 37 CdS, dell'art. 46 del Regolam. esecuz., nonchè dell'art. 44 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Alla luce di queste norme si evince che esistono due tipologie diverse di passo carrabile: una prima, fisicamente individuabile attraverso l'interruzione del marciapiede in corrispondenza dell'accesso alla proprietà laterale; una seconda, normativamente individuata, previo pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, individuato attraverso la collocazione della segnaletica e per tale ragione assistito dal divieto di sosta antistante lo stesso con connessa sanzione accessoria. Pertanto, mentre nel primo caso il divieto di sosta esiste per fatto fisico della strada, indipendentemente dall'esistenza del segnale di passo carrabile (fermo restando che in caso di mancata autorizzazione o regolarizzazione, il titolare di questo passo carrabile andrà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 e alla consequenziale segnalazione all'ufficio tributi del Comune per le relative iscrizioni a ruolo) nel secondo caso il divieto esiste solo in presenza di segnaletica prescritta, in ragione della circostanza che, in difetto, l'area antistante sarà naturalmente destinata alla sosta (considerato che non esistono interruzioni del marciapiede)[/i]".
A questo punto io capisco che ove esista interruzione di marciapiede NON si può sostare ma il titolare dell'accesso è soggetto a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 CdS.
Le domande sono le seguenti:
1. la sanzione amministrativa sia quella relativa al comma 11 dell'art. 22 CdS?
2. Cosa significa "mantenere accessi preesistenti privi di autorizzazione" (co. 11)? Significa solo che l'interruzione del marciapiede doveva essere autorizzata oppure significa che comunque occorre il segnale di passo carrabile?
3. Chi ha interruzione di marciapiede NON è tenuto a richiedere il passo carrabile (ma deve solo regolarizzare lo "scivolo" e l'organo accertatore potrà multare per divieto di sosta ma non può rimuovere?
Scusi ma ho un pò di confusione.
Non capisco a questo punto cosa intenda il comma 11.
Grazie
Dottore buongiorno. scusi se riapro il post ma si pongono alcuni dubbi sulla materia del passo carrabile che sta interessando il Comando.
Sul codice della strada commentato l'autore scrive " [i]La disciplina del passo carrabile pone interessanti interrogativi nella lettura combinata al disposto dell'art. 158 comma 2 lett. a) in quanto si sono sempre posti dubbi sull'applicabilità della sanzione accessoria della rimozione, nel caso in cui il passo carrabile non fosse autorizzato ed assistito dal segnale di cui alla figura II 78 del regolamento di esecuzione. La soluzione del problema si coglierebbe nel combinato disposto dell'art. 3 comma 1 n. 37 CdS, dell'art. 46 del Regolam. esecuz., nonchè dell'art. 44 del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Alla luce di queste norme si evince che esistono due tipologie diverse di passo carrabile: una prima, fisicamente individuabile attraverso l'interruzione del marciapiede in corrispondenza dell'accesso alla proprietà laterale; una seconda, normativamente individuata, previo pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico, individuato attraverso la collocazione della segnaletica e per tale ragione assistito dal divieto di sosta antistante lo stesso con connessa sanzione accessoria. Pertanto, mentre nel primo caso il divieto di sosta esiste per fatto fisico della strada, indipendentemente dall'esistenza del segnale di passo carrabile (fermo restando che in caso di mancata autorizzazione o regolarizzazione, il titolare di questo passo carrabile andrà assoggettato alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 e alla consequenziale segnalazione all'ufficio tributi del Comune per le relative iscrizioni a ruolo) nel secondo caso il divieto esiste solo in presenza di segnaletica prescritta, in ragione della circostanza che, in difetto, l'area antistante sarà naturalmente destinata alla sosta (considerato che non esistono interruzioni del marciapiede)[/i]".
A questo punto io capisco che ove esista interruzione di marciapiede NON si può sostare ma il titolare dell'accesso è soggetto a sanzione amministrativa di cui all'art. 22 CdS.
Le domande sono le seguenti:
1. la sanzione amministrativa sia quella relativa al comma 11 dell'art. 22 CdS?
2. Cosa significa "mantenere accessi preesistenti privi di autorizzazione" (co. 11)? Significa solo che l'interruzione del marciapiede doveva essere autorizzata oppure significa che comunque occorre il segnale di passo carrabile?
3. Chi ha interruzione di marciapiede NON è tenuto a richiedere il passo carrabile (ma deve solo regolarizzare lo "scivolo" e l'organo accertatore potrà multare per divieto di sosta ma non può rimuovere?
Scusi ma ho un pò di confusione.
Non capisco a questo punto cosa intenda il comma 11.
Grazie
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Nel forum NON possiamo spingerci al punto di fare consulenza operativa (per chi interessato possiamo proporre un preventivo di assistenza).
Abbiamo giò fornito alcuni spunti ed indicazioni anche oltre il normale uso del forum ... qui ci fermiamo!
Grazie. Mi può indicare le modalità per la richiesta di preventivo?
riferimento id:43868
Grazie. Mi può indicare le modalità per la richiesta di preventivo?
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La nostra proposta FULL STANDARD è disponibile su: http://www.omniavis.com/index.php/2013-11-10-07-07-12/assistenza-full-suap
Per preventivi personalizzati è sufficiente inviare una mail a info@omniavis.it indicando:
1) tipologia di assistenza richiesta (es. revisione regolamento x, y, z; assistenza nella gestione delle procedure relative a xxxxxx, consulenza telefonica e telematica ecc....) senza grandi formalità
2) durata (es. 1, 2 o 3 anni)
3) limite di budget (anche indicativo) per poter modulare la richiesta
Entro poche ore riceverete gratuitamente una proposta che poi potrà essere formalizzaata anche tramite i mercati elettronici.