Le scelte urbanistiche di piano ed il potere discrezionale dell’ente locale
[color=red][b]Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 22.2.2018[/b][/color]
La convenzione urbanistica, in quanto contratto ad oggetto pubblico, risente della natura pubblicistica del potere esercitato dall’amministrazione locale nel governo del territorio, sicché le scelte urbanistiche di piano (in questo caso, piano di recupero) sono rimesse al potere ampiamente discrezionale dell’ente locale, rispetto alle quali le posizioni dei privati sono necessariamente recessive e, di norma, le determinazioni assunte non necessitano neppure di specifica motivazione, salvo che le stesse non vadano ad incidere su posizioni giuridicamente qualificate e differenziate (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2013 n. 3055). Tale ultima giurisprudenza, tuttavia, va ricordato, trova applicazione allorquando le posizioni differenziate del privato riposino su piani o progetti già approvati, che il privato ha interesse (di natura oppositiva) a mantenere, e non già – invece – quando, come nel caso di specie, è il privato ad instare per la modifica del piano già approvato al solo scopo di ottenere il placet sulle modifiche progettuali concernenti la realizzazione dei fabbricati di cui al lotto n. 3 della prevista convenzione, attuativa del piano medesimo, al di fuori di qualsivoglia previsione contrattuale che lo autorizzi o che preveda, a carico del comune, l’esercizio dello ius variandi a semplice istanza del privato.
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