Buongiorno,
c'è una diversità di vedute tra il sueap del comune e la polizia locale che effettua i controlli relativi alle attività commerciali.
Il primo, infatti, ribadisce che non necessita per la [u]cessazione di attività[/u] comunicazione al Comune in cui è ubicato l'esercizio di vicinato (ad esempio) e che questa comunicazione debba essere invece presentata direttamente in camera di commercio (la quale poi deve darne una comunicazione al comune tramite modalità ancora da definire). In particolare si cita l'art. 6.3 della L.R. 11/2014 che recita " Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla comunicazione, una domanda o denuncia al registro delle imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della comunicazione unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). [b][i]In caso di cessazione dell’attività, l’impresa presenta una comunicazione al repertorio delle notizie economico amministrative, tenuto dalla Camera di commercio, per l’inserimento nel fascicolo informatico di impresa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). Al fine di assolvere agli obblighi informativi nei confronti delle altre amministrazioni interessate, attraverso il sistema dell’interoperabilità previsto dall’articolo 11 delle norme tecniche allegate al d.p.r. 160/2010, della presentazione della comunicazione unica viene data notizia al SUAP ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.(12)[/i][/b]
Le riforme "Madia" e i relativi decreti attuativi prevedono una comunicazione per cessata attività.
L'art. 26.5 del D.Lgs. 114/1998 prevede ancora "[i][b]5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7. [/b][/i]
La Polizia Locale attualmente sanziona le cessate attività non comunicate ai sensi dell'art. 22.3 del D.Lgs. 114/1998.
Come si conciliano le diverse normative? Se la comunicazione deve essere inoltrata solo in CCIAA, l'art. 26.5 non può più essere applicato (in quanto specifica solo "Comune" mentre la normativa di cui sopra prevede la comunicazione in CCIAA. Corretto?
Come sempre ringrazio per la disponibilità e il supporto fornito.
La ratio del nuovo articolo 6 della l.r. 11/2014 (modificato a inizio anno) è quello della semplificazione.
Il decreto Madia prevede la cessazione al comune, ma prevede anche che Regione possa ulteriormente semplificare, e questo è il caso (uno dei pochi).
Inoltre la norma non si limita a dire che va presentata alla CCIAA, ma che questa deve trasmetterla al SUAP, il quale la dovrà ovviamente inoltrare agli Uffici comunali ed Enti competenti (se ci sono, penso ad ATS ed ARPA - ovviamente non per il vicinato).
Pertanto l'imprenditore adempie all'obbligo di comunicare la cessazione al comune, seppure indirettamente.
Quindi, in definitiva, se non ho capito male, l'articolo 26.5 del D.Lgs. 114/98 troverebbe applicazione solo se il soggetto in questione non trasmette comunicazione in CCIAA (perché indirettamente il Comune non ne ha avuto notizia).
Grazie mille Dott. Valenti.