Per quanto ne so con una dichiarazione mendace si può incorrere nel reato di falso ma come altri reati anche esso è soggetto a prescrizione. L'Art. 75 del d.P.R 445/2000 recita però che con una dichiarazione falsa oltre alla sanzione penale, è prevista anche la decadenza dai benefici ottenuti. Questa "decadenza" è soggetta anche essa a prescrizione? Il giudice prescrive il reato penale ma la decadenza dai benefici?
riferimento id:43855
Per quanto ne so con una dichiarazione mendace si può incorrere nel reato di falso ma come altri reati anche esso è soggetto a prescrizione. L'Art. 75 del d.P.R 445/2000 recita però che con una dichiarazione falsa oltre alla sanzione penale, è prevista anche la decadenza dai benefici ottenuti. Questa "decadenza" è soggetta anche essa a prescrizione? Il giudice prescrive il reato penale ma la decadenza dai benefici?
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RISPOSTA SECCA: la conseguenza della decadenza dai benefici NON SOGGIACE a prescrizione.
Tale conseguenza infatti non deriva dalla condanna in sede penale, ma dall'accertamento in sede amministrativa (possibile senza limiti temporali).
Questo non significa che l'amministrazione non abbia LIMITI TEMPORALI, che però non derivano dai termini di prescrizione penale, ma dal maturarsi di un LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Esempio:
[color=blue]Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... dopo presenta altre procedure tutte senza false dichiarazioni ... passa molto tempo (1 anno e più) dalle prime false dichiarazioni. In questo caso è difficile procedere alla decadenza dai benefici.
Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... dopo cede l'azienda e Caio acquista .... passa molto tempo (3 mesi e più) dalle prime false dichiarazioni. In questo caso è difficile procedere visto che Caio è incolpevole
Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... ma l'attività è intestata anche a CAIO che non era a conoscenza di queste false dichiarazioni ... passa molto tempo (1 anno e più) dalle prime false dichiarazioni. In questo caso è difficile procedere alla decadenza dai benefici per l'intera società visto che CAIO era in buona fede.[/color]
Insomma ci possono essere varie casistiche ostative, a prescindere dalla prescrizione.
CASO OPPOSTO
[color=red][b]Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... e continua a lavorare sulla base di tale falsa dichiarazione. Decorsi X anni il reato si prescrive ma il Comune, in fase di verifica o su segnalazione scopre la falsa dichiarazione .... dopo 10 anni lo dichiara decaduto dai benefici. SI PUO' FARE!!![/b][/color]
Per quanto ne so con una dichiarazione mendace si può incorrere nel reato di falso ma come altri reati anche esso è soggetto a prescrizione. L'Art. 75 del d.P.R 445/2000 recita però che con una dichiarazione falsa oltre alla sanzione penale, è prevista anche la decadenza dai benefici ottenuti. Questa "decadenza" è soggetta anche essa a prescrizione? Il giudice prescrive il reato penale ma la decadenza dai benefici?
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RISPOSTA SECCA: la conseguenza della decadenza dai benefici NON SOGGIACE a prescrizione.
Tale conseguenza infatti non deriva dalla condanna in sede penale, ma dall'accertamento in sede amministrativa (possibile senza limiti temporali).
Questo non significa che l'amministrazione non abbia LIMITI TEMPORALI, che però non derivano dai termini di prescrizione penale, ma dal maturarsi di un LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
Esempio:
[color=blue]Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... dopo presenta altre procedure tutte senza false dichiarazioni ... passa molto tempo (1 anno e più) dalle prime false dichiarazioni. In questo caso è difficile procedere alla decadenza dai benefici.
Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... dopo cede l'azienda e Caio acquista .... passa molto tempo (3 mesi e più) dalle prime false dichiarazioni. In questo caso è difficile procedere visto che Caio è incolpevole
Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... ma l'attività è intestata anche a CAIO che non era a conoscenza di queste false dichiarazioni ... passa molto tempo (1 anno e più) dalle prime false dichiarazioni. In questo caso è difficile procedere alla decadenza dai benefici per l'intera società visto che CAIO era in buona fede.[/color]
Insomma ci possono essere varie casistiche ostative, a prescindere dalla prescrizione.
CASO OPPOSTO
[color=red][b]Tizio dichiara il falso nel procedimento X .... e continua a lavorare sulla base di tale falsa dichiarazione. Decorsi X anni il reato si prescrive ma il Comune, in fase di verifica o su segnalazione scopre la falsa dichiarazione .... dopo 10 anni lo dichiara decaduto dai benefici. SI PUO' FARE!!![/b][/color]
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Capito. No perché io mi trovo in una situazione abbastanza surreale. Ho presentato una segnalazione di agibilità allegando tutta la documentazione necessaria. Al momento del protocollo sul comune nessuno ha nulla da dire e io faccio presente che riguardo la segnalazione, tra i documenti da allegare obbligatoriamente, c'è la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria. Chiedo l'importo e come pagare. Sul comune mi rispondono che non lo fanno pagare e mi protocollano il tutto. Io sono costretto però a firmare sulla segnalazione che tra i documenti allegati c'è questa ricevuta. Nemmeno sul sito web del comune si menzionano questi diritti di segreteria, ma sulla segnalazione c'è scritto che è un documento obbligatorio. Ditemi voi cosa fare.
Non solo è surreale .... ma va oltre.
1) i diritti di segreteria NON sono documentazione indispensabile per la validità della scia (la loro mancanza determina solo un eventuale debito nei confronti del Comune che potrà richiederli successivamente entro il termine di prescrizione)
2) l'eventuale indicazione fra gli allegati (poi non inseriti) non rappresenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
3) quindi non si ha una falsa dichiarazione in atti (al limite un errore)
Suggerisco comunque di consultare un legale per evitare che questa situazione, che si risolve ragionevolmente senza alcuna conseguenza possa invece sfociare in inutili procedure .... e probabili prescrizioni
Non solo è surreale .... ma va oltre.
1) i diritti di segreteria NON sono documentazione indispensabile per la validità della scia (la loro mancanza determina solo un eventuale debito nei confronti del Comune che potrà richiederli successivamente entro il termine di prescrizione)
2) l'eventuale indicazione fra gli allegati (poi non inseriti) non rappresenta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000
3) quindi non si ha una falsa dichiarazione in atti (al limite un errore)
Suggerisco comunque di consultare un legale per evitare che questa situazione, che si risolve ragionevolmente senza alcuna conseguenza possa invece sfociare in inutili procedure .... e probabili prescrizioni
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Ritornando per un attimo su questo topic, ma il comune ha la facoltà di non far pagare alcun diritto di segreteria, nonostante nel modello della SCIA per l'agibilità, che è unico a livello nazionale, la ricevuta di versamento dei diritti di segreteria è sempre obbligatoria da allegare?
La MODULISTICA UNIFICATA non è fonte del diritto ... anche se indica allegati non è detto che siano obbligatori.
A maggior ragione per i diritti ... rimessi alla libera scelta di ogni ente (che può anche non istituirli) ...
La MODULISTICA UNIFICATA non è fonte del diritto ... anche se indica allegati non è detto che siano obbligatori.
A maggior ragione per i diritti ... rimessi alla libera scelta di ogni ente (che può anche non istituirli) ...
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Allora in questo caso è sbagliata la modulistica unificata per come è impostata. Dalle due foto in allegato potete capire cosa intendo. Se come dite voi gli allegati indicati non sono sempre obbligatori, che ogni ente può decidere sui diritti di segreteria e che l'eventuale indicazione fra gli allegati (poi non inseriti) non rappresenta una dichiarazione sostitutiva, allora questo tipo di modulistica può creare problemi al cittadino.
Purtroppo la modulistica unificata contiene moltissimi errori o comuqnue scelte unilateriali non supportate da fonti normative.
E' un utile strumento se costituisce il punto di arrivo a partire da un SITO dove si spiega cosa fare e come usarla ... invece spesso è lo strumento diretto e forse la fonte di complicazione più grande generata dal nuovo sistema ....
Quindi invitiamo tutti a STARE ATTENTI: la legge determina le regole. La MODULISTICA è uno strumento ... se sbagliato va modificato o usato diversamente (es. tu Comune continui a usarla ma dici ai cittadini di non tener conto dei diritti di segreteria ... o se il campo è obbligatorio di allegare una dichiarazione "non dovuti" ecc...)
Il SUAP non puà delegare ad un portale telematico (alla cui base spesso non ci sono giuristi) la definizione delle procedure ...
Ma dal punto di vista amministrativo, se davvero la SCA venisse contestata SOLO per questa situazione riguardo i diritti di segreteria, il comune potrebbe invitare a sanare il tutto, oppure deve per forza far decadere la SCA senza nessuna possibilità di adeguarsi? Se venisse dichiarata la decadenza si può immediatamente presentare una nuova SCA o bisognerebbe poi dover attendere l'esito di tutti gli accertamenti sia amministrativi che penali?
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Ma dal punto di vista amministrativo, se davvero la SCA venisse contestata SOLO per questa situazione riguardo i diritti di segreteria, il comune potrebbe invitare a sanare il tutto, oppure deve per forza far decadere la SCA senza nessuna possibilità di adeguarsi? Se venisse dichiarata la decadenza si può immediatamente presentare una nuova SCA o bisognerebbe poi dover attendere l'esito di tutti gli accertamenti sia amministrativi che penali?
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RIBADISCO: la scia è valida, efficace e regolare se non si pagano i diritti di segreteria. Il Comune che intervenga a dichiararla inefficace a nostro avviso adotta atto illegittimo.
A questo punto l'interessato:
1) subisce
2) impugna
3) presenta il pagamento