Gentile Omniavis,
con riferimento il DPR 447/98, un procedimento in variante al PRG, per insediamento produttivo turistico alberghiero, conclusosi con esito positivo in conferenza di servizi nel 2011, successivamente trasmesso al consiglio nel 2011 e nel 2013, discusso in commissione urbanistica, ma mai inserito all'ordine del giorno per l'approvazione, è possibile a distanza di anni accogliere una richiesta di RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO?
Resto in attesa di cortese risposta.
Cordialità
Gentile Omniavis,
con riferimento il DPR 447/98, un procedimento in variante al PRG, per insediamento produttivo turistico alberghiero, conclusosi con esito positivo in conferenza di servizi nel 2011, successivamente trasmesso al consiglio nel 2011 e nel 2013, discusso in commissione urbanistica, ma mai inserito all'ordine del giorno per l'approvazione, è possibile a distanza di anni accogliere una richiesta di RIAVVIO DEL PROCEDIMENTO?
Resto in attesa di cortese risposta.
Cordialità
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La procedura di variante SUAP non ha FORMALMENTE (come del resto anche le varianti ordinarie) un termine massimo del procedimento nè esiste un obbligo per il Consiglio comunale di mettere all'ordine del giorno la discussione sul punto o concluderla entro un determinato tempo.
La normativa è cambiata ed oggi la disciplina è nell'art. 8 del DPR 160/2010 (che trova applicazione anche per le procedure in corso) e che prevede " il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile" ... quindi esiste un obbligo di presentazione al Consiglio ma non viene introdotto un obbligo di discussione, votazione o conclusione.
Ciò premesse, se formalmente cambia poco, SOSTANZIALMENTE non appare ragionevole riattivare la medesima procedura a distanza di tanti anni, essendo fra l'altro cambiata la normativa e POTENZIALMENTE essendo cambiata la situazione di fatto.
Poichp niente vieta di ripresentare ISTANZA ex novo, suggeriamo di far presentare agli interessati una nuova istanza e di attivare una nuova conferenza di servizi ed un nuovo iter di approvazione.
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[b]Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 , n. 160 [/b]
Art. 8. Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato può richiedere al responsabile del SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale è trasmesso al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalità previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal richiedente secondo le modalità previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. E' facoltà degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta giorni sulla conformità, allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del procedimento con riduzione della metà dei termini previsti.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore.
Grazie per la risposta :)
esiste un obbligo del presidente del consiglio a portare il verbale di conferenza anche se, nel passaggio tra il dpr 447 e il dpr 160 è stata trasmessa per ben due volte al presidente e questi non ha provveduto a inserirla all'ordine del giorno del consiglio? Le norme transitorie del DPR 160 assegnavano un tempo, potrebbe dirsi ormai spirato detto termine dei 180 gg? Se nel frattempo l'amministrazione è cambiata, potrebbe la nuova non ritenere interessante questo tipo di progetto, tenuto conto che esso incide sulla trasformazione del territorio? Grazie per la gentile e ulteriore risposta
Grazie per la risposta :)
esiste un obbligo del presidente del consiglio a portare il verbale di conferenza anche se, nel passaggio tra il dpr 447 e il dpr 160 è stata trasmessa per ben due volte al presidente e questi non ha provveduto a inserirla all'ordine del giorno del consiglio? Le norme transitorie del DPR 160 assegnavano un tempo, potrebbe dirsi ormai spirato detto termine dei 180 gg? Se nel frattempo l'amministrazione è cambiata, potrebbe la nuova non ritenere interessante questo tipo di progetto, tenuto conto che esso incide sulla trasformazione del territorio? Grazie per la gentile e ulteriore risposta
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Il Presidente del Consiglio ha un OBBLIGO GIURIDICO di portare alla discussione dell'assemblea la proposta di variante (che non significa chje vi sia un obbligo di votarla). Tale obbligo però NON è azionabile dal SUAP nè dall'interessato e la sua violazione potrebbe avere rilievi penali o civilistici, ma NON amministrativi.
Se tale obbligo viene violato nel termine il presidente potrebbe comunque riproporre successivamente la documentazione ... ma come dicevamo non certo a distanza di anni dall'attivazione .....