Buongiorno, il nostro Comune sta provvedendo alla stesura di un nuovo regolamento in merito a sale giochi e installazioni di apparecchi da intrattenimento, con l'intento di adoperarsi maggiormente nella lotta alle ludopatie inserendo regole più restrittive.
Nel regolamento in vigore è prevista la contingentazione delle sale giochi in base al numero degli abitanti del comune, bloccando di fatto a 2 tali attività, norma che si vorrebbe mantenere anche nel nuovo regolamento, aggiungendo inoltre la necessità di garantire spazi privati dedicati a parcheggio di pertinenza dell'attività non soggetti a servitù di uso pubblico, in percentuale variabile a seconda della superficie dell'esercizio.
Si richiede il vostro parere in merito all'applicabilità di tali norme restrittive, senza il rischio di subire ricorsi sfavorevoli. Grazie.
La limitazione basata solo sul parametro anagrafico limita la libertà d'accesso alle imprese. E' necessario invece coniugare motivi imperativi d'interesse generale come ad esempio l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Inoltre il regolamento comunale può individuare ulteriori luoghi sensibili rispetto a quelli già previsti dalla legge regionale (per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo) ove è necessario garantire una distanza minima per l'apertura di nuovi esercizi.
riferimento id:43840Confermo quanto indicato da Donato.
In via generale posso dire che tutto dipende dalla motivazione. Oggi, più che mai, l’esercizio di attività produttive è agevolato dai principi di libertà di esercizio e concorrenza che affondano le radici in varie norme, fra cui il d.lgs. n. 59/2010, il DL 201/2011, il DL 138/2011, il DL 1/2012.
Il comune può intervenire rispettando la propria competenza per la salvaguardia di rilevanti interessi pubblici quali, appunto la salute, l’ambiente e paesaggio, l’ordine pubblico, la sicurezza ecc.
In questo senso puoi vedere, come esempio di disposizione generale extra giochi, il recente d.lgs. n. 222/2016, art. 1, comma 4 in materia di tutela artistica/paesaggistica.
Relativamente ai giochi, la finalità della tutela della salute (ludopatia) e di altre emergenze può sicuramente giustificare misure restrittive adottate con un regolamento di polizia amministrativa di pacifica competenza comunale. Tuttavia, la materia è talmente densa di disposizioni normative che il comune ha un ambito di intervento ben circoscritto. L’art. 5, comma 2 della LR 8/2013 prevede:
[i]Il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 51, comma 1-bis, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica[/i]
Alla luce di questo io mi atterrei, previa puntuale motivazione legata ad ogni luogo, all’individuazione di ulteriori luoghi rispetto al novero regionale. Per costruire una valida motivazione tutto può essere utile: studi, rilevazioni, report da parte dei VVUU, ecc.
Prevedere arbitrariamente un contingentamento vecchia maniera non mi pare troppo legittimo: perché 2 e non 3? Pare più un intervento per eliminare la concorrenza e, come tale, non ammissibile.
Sul punto puoi vedere il TAR Toscana n. 715/2017 (in toscana vige una legge analoga): un comune ha previsto ulteriori luoghi sensibili in modo troppo “disinvolto” vedendosi annullare il provvedimento. Il TAR afferma:
...[i]Si può quindi concludere che così operando, l’Amministrazione ha effettuato un’espropriazione di fatto della libertà di iniziativa economica relativamente all’apertura di esercizi la cui liceità è stabilita nella legislazione statale. L’intento politico dell’Amministrazione comunale, di inibire l’esercizio del gioco, avrebbe dovuto trovare rappresentazione in atti di carattere politico quali, ad esempio, una mozione rivolta agli organi statali per modificare la normativa (statale) che lo consente. Ma finché detta normativa resta vigente, gli atti dell’Amministrazione comunale non possono arrivare a vietare tout court un’attività considerata lecita dall’ordinamento; questa può solo essere limitata nel suo esercizio allo scopo di tutelare quei valori che, a loro volta, trovano protezione nell’ordinamento ed in particolare la salute, nelle sue diverse articolazioni della prevenzione della ludopatia ma anche dell’inquinamento acustico e della quiete pubblica (art. 4, comma 2, L.R. 57/2013) e, comunque, sempre nei limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Non è però consentito di pervenire in via regolamentare ad un sostanziale divieto di svolgere in tutto il territorio comunale un’attività che, si ripete, è pur sempre considerata lecita dall’ordinamento.[/i]
Ringrazio entrambi per i chiarimenti.
Per quanto riguarda la contingentazione preciso che il vecchio regolamento prevedeva l'installazione di una sala ogni "tot mila" abitanti, mentre chiedo vostro parere per quanto riguarda il vincolo legato al garantire spazi privati dedicati a parcheggio di pertinenza dell'attività non soggetti a servitù di uso pubblico, in percentuale variabile a seconda della superficie dell'esercizio.
Grazie.
Come già precisato è possibile individuare tra i motivi imperativi di interesse generale anche la necessità di reperire standard a parcheggio vincolati all'attività.
Sicuramente va prescritta una precisa percentuale e l'ideale sarebbe utilizzare quanto già previsto dalle norme tecniche d'attuazione nel Piano delle Regole del PGT per le nuove costruzioni o cambio destinazione d'uso.