Viene comunicato, ai sensi dell'articolo 96 della L.R. 6/2010, il trasferimento dell'autorizzazione per l'esercizio di un impianto di distribuzione carburanti. L'interessato presenta segnalazione certificata di subentro, allegando copia dell'atto comprovante il trasferimento e dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisitio di cui all'art. 93.
Rilascio l'autorizzazione o è sufficiente la Scia?
La Delib.G.R. 11-6-2009 n. 8/9590 "Procedure amministrative relative all’installazione degli impianti e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti (art. 3, comma 2, L.R. n. 24/2004)" all'art. 10 [i]Trasferimento della titolarità dell’autorizzazione (Subingresso)[/i] prevede che [color=red]Il Comune entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento di titolarità dell’autorizzazione di cui all’articolo 16 della L.R. 5 ottobre 2004, n. 24 procede alla reintestazione dell’autorizzazione petrolifera nei confronti del subentrante. Decorso inutilmente tale termine la richiesta di subingresso si intende assentita[/color].
Lo stesso art. 96 della l.r. 6/2010 parla di comunicazione, che è uno strumento diverso dalla segnalazione certificata (in questo caso a mio parere non dovuta).