Buongiorno,
una ditta vorrebbe effettuare le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita. Non chiederà un titolo edilizio e farà i seguenti lavori:
- variazione dell’impianto illuminante sia come plafoniere che come posizione dei punti luce ed poiché
l’illuminazione si trova a sei metri dal suolo, il lavoro necessiterà di ponteggio che verrà utilizzato per
l’imbiancatura del soffitto.
- smontaggio e rifacimento delle cabine di prova
- imbiancatura del negozio
- rinnovo stender e appenderia
- smontaggio e sostituzione delle ventole/motori dell’impianto termico.
Questi lavori vanno bene per richiedere le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita? (nel modello si parla di rinnovo di almeno 80% degli arredi).
Grazie
Buongiorno,
una ditta vorrebbe effettuare le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita. Non chiederà un titolo edilizio e farà i seguenti lavori:
- variazione dell’impianto illuminante sia come plafoniere che come posizione dei punti luce ed poiché
l’illuminazione si trova a sei metri dal suolo, il lavoro necessiterà di ponteggio che verrà utilizzato per
l’imbiancatura del soffitto.
- smontaggio e rifacimento delle cabine di prova
- imbiancatura del negozio
- rinnovo stender e appenderia
- smontaggio e sostituzione delle ventole/motori dell’impianto termico.
Questi lavori vanno bene per richiedere le vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali di vendita? (nel modello si parla di rinnovo di almeno 80% degli arredi).
Grazie
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IL RIFERIMENTO E' SBAGLIATO IN QUANTO CONTENUTO NEL VECCHIO REGOLAMENTO REGIONALE ABROGATO
L'attuale normativa (vedi sotto) prevede solo l'obbligo di chiudere l'attività in occasione dei lavori NON STABILENDO una percentuale di arredi da rinnovare per fruire delle vendite di liquidazione.
[b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28
Art. 92 - Vendite di liquidazione
[/b]1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci in caso di:
.....
d) trasformazione o rinnovo dei locali di vendita.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori.
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2005-02-07;28&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
***************************
[color=red][b]Toscana
D.P.G.R. 16/03/2004, n. 17/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 28 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114).
Pubblicato nel B.U. Toscana 24 marzo 2004, n. 11, parte prima.
Art. 19
Vendite di liquidazione.
[1. Le vendite di liquidazione sono effettuate per esitare in breve tempo tutte le merci in vendita, a seguito di: cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e devono essere comunicate al comune in cui ha sede l'esercizio almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita.
2. Tali vendite possono essere fatte in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a otto settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale, e per una durata non superiore a quattro settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale o trasformazione o rinnovo dei locali. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
3. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, è vietato introdurre nei locali e pertinenze del punto di vendita interessato ulteriori merci del genere di quelle oggetto dell'attività commerciale in liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate che quelle concesse in conto deposito.
4. La comunicazione al comune relativa alla vendita di liquidazione deve essere corredata da una dichiarazione recante i seguenti elementi completi di data ed estremi:
a) per la cessazione dell'attività commerciale: di aver effettuato comunicazione di cessazione dell'attività o atto di rinuncia all'autorizzazione amministrativa;
b) per la cessione di azienda: di aver sottoscritto atto pubblico di cessione o scrittura privata registrata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altro locale: di aver effettuato comunicazione o ottenuto autorizzazione al trasferimento;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali: di aver effettuato denuncia di inizio di attività o ottenuto concessione o autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere edili ovvero di comunicare il rinnovo di almeno l'80 per cento degli arredi.
5. Al termine della vendita di liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori stessi.
6. Al termine della vendita di liquidazione per cessazione dell'attività commerciale, lo stesso soggetto non può riprendere la medesima attività nello stesso locale, se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione indicata nella comunicazione presentata al comune e previo perfezionamento della procedura di cui all'articolo 7 del decreto o rilascio di nuova autorizzazione] (23).
(23) Il presente regolamento è stato abrogato dall'art. 43 del regolamento approvato con D.P.G.R. 1° aprile 2009, n. 15/R.[/b][/color]
Buongiorno,
ma nell'allegato al Regolamento 15/R al punto 21 (contenuto della comunicazione delle vendite di liquidazione) lettera D si continua a parlare del rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
Quindi come rispondiamo a questo quesito?
Grazie
Buongiorno,
ma nell'allegato al Regolamento 15/R al punto 21 (contenuto della comunicazione delle vendite di liquidazione) lettera D si continua a parlare del rinnovo di almeno l'ottanta per cento degli arredi.
Quindi come rispondiamo a questo quesito?
Grazie
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Come detto mentre il REGOLAMENTO 15/R (parte normativa) non contiene più alcun riferimento alle caratteristiche del rinnovo; tale formulazione è rimasta solo nell'alllegato A (a nostro avviso come mero refuso), in ogni caso inidonea a determinare obblighi specifici.
Infatti l'art. 2 del regolamento dispone:
[b]1. I contenuti delle domande di autorizzazione, delle dichiarazioni di inizio di attività e delle comunicazioni [color=red]previste nel Codice[/color] sono indicati nell’allegato A al presente regolamento.[/b]
La funzione dell'allegato doveva essere meramente compilativa e non innovativa ....