Data: 2018-02-26 08:59:37

assenza cartello lavori edili

Buongiorno,
nel mese di giugno scorso, a seguito di segnalazione di u cittadino, personale del comando di pl ha accertato l'esecuzione di alcuni lavori preliminari alla realizzazione di un muro di confine con scavo di fondazione in essere, senza titolo autorizzativo. Si dava seguito pertanto a cnr all'autorità giudiziaria la quale richiedeva successivamente, dettagliata relazione tecnica da parte dell'utc. In seguitoil titolare ha presentato scia per la realizzazione di tale opera. Ad oggi è pervenuta identica segnalazione di esecuzione opere presuntivamente abusive perchè realizzate in assenza di cartello identificativo di cantiere. In realtà tali opere soggiacciono alla predetta scia ma effettivamente si è riscontrata assenza cartello lavori. Data la presenza di procedimento penale in corso, si sta provvedendo all'irrogazione di sanzione amministrativa per assenza cartello. Il vigente regolamento edilizio comunale prevede obbligo di esposizione cartello ma nell'apposito articolo inerente le sanzioni amministrative , rimanda.....alla Legge "Ponte" n. 765/1967 del 6 agosto 1967 e alla legge n.°10/77.
Si chiede  cortesemente vs parere su come procedere perchè è mia opinione sanzionare ai sensi dell'art. 7bis d . lgs. 267/2000.

riferimento id:43813

Data: 2018-02-26 09:51:20

Re:assenza cartello lavori edili


Buongiorno,
nel mese di giugno scorso, a seguito di segnalazione di u cittadino, personale del comando di pl ha accertato l'esecuzione di alcuni lavori preliminari alla realizzazione di un muro di confine con scavo di fondazione in essere, senza titolo autorizzativo. Si dava seguito pertanto a cnr all'autorità giudiziaria la quale richiedeva successivamente, dettagliata relazione tecnica da parte dell'utc. In seguitoil titolare ha presentato scia per la realizzazione di tale opera. Ad oggi è pervenuta identica segnalazione di esecuzione opere presuntivamente abusive perchè realizzate in assenza di cartello identificativo di cantiere. In realtà tali opere soggiacciono alla predetta scia ma effettivamente si è riscontrata assenza cartello lavori. Data la presenza di procedimento penale in corso, si sta provvedendo all'irrogazione di sanzione amministrativa per assenza cartello. Il vigente regolamento edilizio comunale prevede obbligo di esposizione cartello ma nell'apposito articolo inerente le sanzioni amministrative , rimanda.....alla Legge "Ponte" n. 765/1967 del 6 agosto 1967 e alla legge n.°10/77.
Si chiede  cortesemente vs parere su come procedere perchè è mia opinione sanzionare ai sensi dell'art. 7bis d . lgs. 267/2000.
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Il riferimento normativo sull'obbligo del CARTELLO DI CANTIERE è dato dagli articoli 20, 27, 44 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Se l'obbligo del cartello è contenuto nel REGOLAMENTO EDILIZIO o nel TITOLO RILASCIATO allora la violazione costituisce ILLECITO PENALE (non amministrativo).
Quindi occorre fare CNR specifica e non si potrà procedere a sanzione amministrativa.

SOLO SE mancasse ogni riferimento nel regolamento edilizio e/o nel titolo (in quanto ad esempio attività in scia) residuerebbe la violazione amministrativa.
Il Vs. regolamento edilizio è NON AGGIORNATO ma ovviamente i riferimenti alla vecchia legge devono automaticamente intesi come riferiti al nuovo DPR.

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D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

[b]Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire[/b]
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

[b]Art. 27 (L) - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia[/b]
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

[b]Art. 44 (L) - Sanzioni penali[/b]
(Le sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo sono aumentate del cento per cento ai sensi dell'art. 32, comma 47, legge n. 326 del 2003)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;

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https://polizialocale-mase.blogspot.it/2016/04/esposizione-cartello-del-cantiere.html

https://books.google.it/books?id=1fHOjR5v66UC&pg=PA118&lpg=PA118&dq=cartello+di+cantiere+sanzioni+prontuario&source=bl&ots=P-yBTwlSfk&sig=xAWZNk5YV5_Z66W50Gd_rQN5DpM&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwiagZfYpMPZAhXCUlAKHcddCt0Q6AEIVTAD#v=onepage&q=cartello%20di%20cantiere%20sanzioni%20prontuario&f=false

http://biblus.acca.it/cartello-cantiere-cosa-succede-caso-di-mancata-esposizione/

riferimento id:43813

Data: 2018-02-26 10:02:08

Re:assenza cartello lavori edili

In realtà si tratta di lavori eseguiti con presentazione di Scia. quindi provvedo

riferimento id:43813

Data: 2018-02-26 10:46:31

Re:assenza cartello lavori edili


In realtà si tratta di lavori eseguiti con presentazione di Scia. quindi provvedo
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La formulazione normativa non aiuta a comprendere se la violazione dell'obbligo di esposizione riguardi soltanto gli interventi soggetti a permesso di costruire (o a "super-scia"), tesi prevalente, o tutti gli interventi per i quali esiste l'obbligo di apposizione del cartello di cantiere.

Come detto la tesi prevalente è nel senso che la violazione dell'obbligo di posizionamento del cartello per gli interventi soggetti a scia dia luogo alla sola violazione del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE e quindi in questo caso troverebbe applicazione l'art. 7 bis del Dlgs 267/2000.

Nel caso in cui, INVECE, si ritenesse applicabile la disciplina penale NON sarebbe possibile procedere con l'art. 7 bis perchè, sebbene l'art. 44 citato faccia salve le sanzioni amministrative, l'art. 7 bis rimane sanzione a natura residuale e quindi non applicabile in concreto.

Se interessa qui c'è un approfondimenti sul tema (pagina 20 - http://www.scuolamagistratura.it/phocadownload/2016/MOT/mirato/penale/requirente/s1/Nitti-Reati%20Edilizi.pdf= laddove si legge:

[color=red][b] Poiché la disposizione fa esclusivo riferimento
al menzionato titolo edilizio, l’omessa esibizione in cantiere, agli organi di
vigilanza, della s.c.i.a. potrà essere sanzionata ai sensi dell’art. 44, 1° co., lett.
a, TUE soltanto se il regolamento edilizio preveda tale obbligo.[/b][/color]

riferimento id:43813
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