Data: 2018-02-23 11:36:58

Agriturismo - periodo di sospensione

Buongiorno,
Il comma 1 dell'art.11 della L.R. Toscana 30/2003 (Obblighi amministrativi degli operatori agrituristici) stabilisce che :"I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:
a) iniziare l’attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della SCIA e non sospenderne l’esercizio per più di ventiquattro mesi nell’arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti"

Nel caso in cui un'attività agrituristica (non annuale) abbia sospeso l'attività per un periodo superiore ai 24 mesi nell'arco del triennio ( in parte per lavori edili) presentanto regolari comunicazioni, vorremmo sapere se sia corretto procedere con un avvio procedimento per decadenza del titolo abilitativo o sia solo una violazione sanzionabile?



riferimento id:43804

Data: 2018-02-25 17:04:48

Re:Agriturismo - periodo di sospensione

Ad uso di tutti amplio la citazione della normativa.

[b]Art. 11, comma 1 della LR 30/03 – obblighi degli esercenti l’attività agrituristica (limitatamente a quello di cui trattasi)[/b]

  [i]  - nel caso di attività annuale l’esercente n[b]on può sospendere l’esercizio per più di 24 mesi nell’arco di 3 anni[/b].

    - nel caso di attività non annuale l’esercente deve rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti.

    - l’esercente deve comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell’attività, la data di cessazione e,[b] nel caso di chiusura temporanea dell’esercizio, la durata della chiusura[/b].

    - per le aziende con titolo abilitativo non annuale, l’esercente deve comunicare le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi.

    - l’esercente deve rispettare i limiti e le modalità indicate nella SCIA.
[/i]
Ai sensi dell’allegato C al Regolamento (DPRG 46R/2004) sappiamo che la SCIA ha il campo obbligatorio riportante il “[i]riquadro relativo al periodo di apertura[/i]”.


[b]Art. 24, comma 5 della LR n. 30/03[/b]

[i]L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
[…]
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.[/i]
[b]

Art. 25, comma 5 della LR n. 30/03[/b]

[i]5. È altresì disposta la cessazione dell’attività di agriturismo nei seguenti casi:
[…]
b) qualora l’interessato abbia sospeso l’attività senza darne comunicazione al comune.[/i]


[b]Alla luce di questo si possono fare le seguenti considerazioni:[/b]

Quando la legge parla di giorni “stabiliti” si evince che è lo stesso imprenditore a stabilirli nella SCIA di avvio attività e lo stesso può variarli, una volta in esercizio, in base alla sua discrezionalità nell’organizzare la propria attività di impresa (ovviamente nel rispetto della complementarietà/principalità). La legge non prevede un periodo annuale minimo di apertura.

All’imprenditore agrituristico che ha scelto di esercitare esercita con modalità “annuale”, quindi sta aperto 12 mesi su 12, la legge impone un tetto massimo nell’eventuale periodo di sospensione. Dal primo giorno di chiusura il V.U. inizia a “contare” un triennio, se in questo triennio, mettendo insieme tutte le chiusure, si contano più di 24 mesi di sospensione, allora deve intervenire con la sanzione amministrativa di cui all’art. 24 della LR. Fossi l'imprenditore comunicherei la cessazione prima di prendere il verbale presentando poi una successiva SCIA quando volessi riaprire.

Se il V.U. a prescindere da altre condizioni, scopre che l’esercente ha sospeso l’attività senza comunicarlo al comune, oltre alla sanzione amministrativa, scatta il provvedimento di cessazione dell’attività. Questo, a parere mio, si applica sia all’annuale che al temporaneo. All’annuale è evidente ma, per il carattere generale della disposizione, ritengo che si applichi anche al non annuale che ha chiuso, senza comunicarlo, nel periodo di attività indicato nella SCIA. Sul punto potremmo approfondire se trattasi di sanzione accessoria che non si applica in caso di oblazione.

La regola del max 24 mesi di sospensione nel triennio non si può applicare ai “non annuali” dato che, in teoria, questi potrebbero, a ragione, stare aperti anche solo 1 o 2 mesi all’anno. Ciò determinerebbe un paradosso applicativo. Inoltre è ben specificato nella disposizione dell’art. 11 con due locuzioni ben distinte.

Per concludere, per quanto è ragionevole rilevare una generale [i]ratio[/i] legale che vorrebbe assicurare una costante attività turistica da parte degli imprenditori che si sono abilitati, da un punto di vista formale, se l’imprenditore "non annuale" ha comunicato tutte le chiusure temporanee (la durata della chiusura) non mi avventureri in sanzioni.

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