Buongiorno,
il quesito che intendo sottoporle è il seguente:
L’ufficio Polizia Municipale di un Comune Toscano ha accertato che una ditta di autotrasporti detiene presso la propria abitazione una cisterna per carburante destinata al rifornimento dei propri mezzi aziendali.
Da accertamenti d’ufficio, è emerso che il titolare della ditta, la cui sede è ubicata altrove, ha utilizzato tale impianto, (contenitore distributore mobile), in mancanza della dichiarazione di inizio attività (oggi SCIA) così come previsto dall’art. 61 comma 3 del codice del commercio e lo ha utilizzato anche in mancanza del certificato prevenzioni incendi ed inoltre l’impianto risulta anche essere non conforme ad altre prescrizioni.
Poiché l’art. 50 comma 3 lett. H) indica l’ubicazione che possono avere i contenitori mobili, “……. possono essere installati all’interno di cave , cantieri stradali e ferroviari, nonché zone destinate ad attività industriali artigianali agricole ed agromeccaniche”, e nessuna di queste è pertinente al nostro caso, il nostro contenitore si trova praticamente nel centro abitato, precisamente in zona “B” a destinazione prevalentemente residenziale.
E’ corretto procedere con l’ordinanza sindacale di rimozione (oltre alle sanzioni) in quanto ai sensi del sopra citato articolo deve essere considerato un impianto non regolarizzabile?
Oppure considerato che questo Ente nel proprio regolamento urbanistico non ha individuato criteri requisiti e caratteristiche per le aree destinate ai distributori di carburante ad uso privato, è corretto ritenere che i contenitori mobili possono essere realizzati su tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici così come prevede l’art. 59 comma 1 LR 28/05, è possibile secondo lei far rientrare il nostro impianto in questa casistica permettendo quindi la regolarizzazione? Ed adottando quindi l’ordinanza di sospensione dell’attività fino alla sua regolarizzazione?
La ringrazio e cordialmente la saluto.
Gemma
:D
Secondo me occorre:
1) inviare tutto ai vigili per le sanzioni pecuniarie (per esercizio senza titolo dell'attività di distributore mobile). Rif: http://raccoltanormativart.mediamind.it/toscana/index.php?vi=all&dl=tleggiV/2005/legge-2005-00028.xml&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=tleggiV&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0;preambolo,0
2) fare ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura IMMEDIATA (l'assenza dei titoli amministrativi e di prevenzione incendi e la localizzazione urbana giustificano tale provvedimento)
3) ovviamente potranno procedere regolarizzando la loro posizione come impianto ad uso privato (se ne hanno i requisiti). Tale impianto è localizzabile ovunque (quindi in ogni punto della zona B), tranne nei centri storici, salvi i requisiti tecnici, strutturali e di sicurezza e l'attivazione delle procedure amministrative (petrolifera) e tecniche (dia edilizia e prevenzione incendi + eventuali scarichi)