DIPENDENTI DEL FISCO: incompatibile qualsiasi attività esterna (anche se part-time)
[color=red][b]Corte di cassazione - sentenza 3622/2018[/b][/color]
SENTENZA: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20180214/snciv@sL0@a2018@n03622@tS.clean.pdf
a) "la disciplina prevista dall'art. 4 del d.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18 -
che, per i dipendenti delle Agenzie fiscali, prevede un regime delle
incompatibilità e del cumulo di impieghi più rigoroso di quello generale dei
dipendenti pubblici contrattualizzati - è una disciplina di carattere speciale,
diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali, da un lato,
l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) e, dall'altro, il
principio secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il
dovere di adempierle con disciplina ed onore (art. 54, secondo comma, Cost.),
la cui applicazione nei confronti dei dipendenti delle Agenzie fiscali è
particolarmente severa in quanto dette Agenzie rappresentano lo Stato
nell'esercizio di una delle sue funzioni più autoritative - il prelievo fiscale -
sicché i loro dipendenti devono operare in modo da essere ed apparire
impermeabili rispetto ad ogni possibile condizionamento dell'attività di servizio
(come implicitamente si desume anche dalla direttiva 2011/16/UE, cui è stata
data attuazione con d.lgs. 4 marzo 2014, n. 29)";
b) "l'art. 4 del d.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18, in materia di incompatibilità
e cumulo di impieghi dei dipendenti delle Agenzie fiscali, è una norma di
carattere speciale che trova applicazione anche nei confronti dei dipendenti
delle suddette Agenzie con rapporto di lavoro part-time (pure al 50%). Infatti,
l'interpretazione logico-sistematica della norma - fondata sugli artt. 54 e 97
Cost. oltre che sull'art. 6, comma 2, del dPCM 17 marzo 1989, n. 117 e
sull'art. 1, comma 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
richiamati dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 e per i rapporti di
lavoro a tempo parziale - porta a ritenere che anche per i suindicati
dipendenti, pur non espressamente contemplati nel testo normativo, il cumulo
di impieghi non deve comportare "in concreto" un conflitto di interessi con la
specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicandone l'esercizio
imparziale e che comunque l'interessato deve comunicare all'Amministrazione
di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere. Ne consegue tra
il suddetto art. 4 e i sopravvenuti art. 3, comma 5, del d.l. 13 agosto 2011, n.
138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (norma secondo cui gli
ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio delle attività
professionali risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza) e il
relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (in
forza del quale l'accesso alle professioni regolamentate, come l'esercizio delle
stesse, è libero, potendo dipendere soltanto dall'iscrizione in ordini e collegi,
subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento di
specifiche professionalità), non è ravvisabile alcuna contraddizione o
incompatibilità tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione e
da determinare l'abrogazione implicita della prima norma, con riguardo alla
situazione dei dipendenti delle Agenzie fiscali part-time al 50% che svolgano
attività professionale".