Data: 2018-02-23 07:56:26

PERMESSO DI COSTRUIRE in silenzio assenso - sentenza 21 febbraio 2018

PERMESSO DI COSTRUIRE in silenzio assenso - sentenza 21 febbraio 2018

[color=red][b]TAR CALABRIA – CATANZARO, SEZ. II – sentenza 21 febbraio 2018 n. 491[/b][/color]

Pubblicato il 21/02/2018

00491/2018 REG.PROV.COLL.

00135/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2018, proposto da:
Caterina Lia, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pullano, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Purificato N. 18;

contro

Comune di Squillace, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento di rigetto di permesso a costruire del 14.11.2017 n° 007024 del Comune di Squillace, nonché per il risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi da liquidarsi nella misura che sarà precisata in via istruttoria (anche ove occorra a seguito di consulenza), ovvero equitativamente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

[color=red][b]Premesso che, al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell’istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell’art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2018 e n. 384 e 17/06/2015, n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29/05/2014, n. 2972);[/b][/color]

Rilevato, di conseguenza, che è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 07/02/2018 e 17/06/2015, n. 1095);

Ritenuto che al 14/11/2018 – data di adozione del formale provvedimento di rigetto – era ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, decorrente dal 07/07/2017 – data di completamento della documentazione a corredo della richiesta di permesso di costruire in data 28/03/2017 –, risultando in atti sull’area né l’esistenza di vincoli diversi da quelli per il quale è stato acquisito il nulla-osta in data 25/05/2017, né l’adozione di una “motivata risoluzione del responsabile del procedimento” di particolare complessità dell’affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7;

Considerato, pertanto, che l’atto impugnato, con cui il comune di Squillace ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, va dichiarato illegittimo, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l’adozione di atti di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l’adozione dell’atto da annullare (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente fondato;

Ritenuto che sussistono i presupposti e le condizioni per decidere in forma semplificata;

Rilevato che le spese del processo possono essere compensate, stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il diniego di permesso di costruire n. 7024/2017.

***********************
[color=red][b]D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380[/b][/color]
Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(articolo così sostituito dall'art. 5, comma 2, lettera a), legge n. 106 del 2011)

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie alle norme relative all'efficienza energetica.
(comma modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
(comma introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.

3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso, comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(comma modificato dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, poi modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

5-bis. (comma introdotto dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, poi abrogato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo comma, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell’intervento. Il termine di cui al primo periodo è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
(comma così sostituito dall'art. 13, comma 2, lettera d), legge n. 134 del 2012, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014)

8. (L) Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
(comma così sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera e), legge n. 221 del 2015, poi così modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

9. (comma abrogato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016)

10. (comma abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013)

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedimentali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

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