Buongiorno, alla luce della recente risoluzione del Mise (datata 9 febbraio), relativa al consumo sul posto di prodotti di gastronomia nell'ambito di impresa agricola con utilizzo di posate in metallo , bicchieri in vetro, ecc., si chiede se nell'ambito dei laboratori artigianali di produzione alimenti (rosticcerie, pizzerie da asporto, gelaterie, ecc.) è confermato il divieto di consumo sul posto , poiché "non è previsto dalla normativa nazionale di riferimento", (ad esclusione degli esercizi di panificazione richiamati all'art. 4, comma 2bis, del D.L. 223/06), o se gli interventi liberalizzanti si possano applicare per analogia, anche agli artigiani alimentaristi per la vendita dei loro prodotti per il consumo sul posto, con l'ausilio degli arredi dei locali e senza servizio assistito di somministrazione. La Regione Piemonte, in un parere espresso nel marzo 2016, non fa che ribadire la risoluzione del MISE n. 86321 del 9/6/2015.
IL quesito viene posto a seguito della volontà di un soggetto di attivare nel ns. comune, un laboratorio di rosticceria-pizzeria al taglio, con vendita per consumo sul posto e contestuale vendita di bevande che [u]l'acquirente preleva direttamente dal frigorifero, [/u], il tutto senza avviare attività di vicinato e quindi senza necessità di possedere il requisito professionale.
Grazie.
Buongiorno, alla luce della recente risoluzione del Mise (datata 9 febbraio), relativa al consumo sul posto di prodotti di gastronomia nell'ambito di impresa agricola con utilizzo di posate in metallo , bicchieri in vetro, ecc., si chiede se nell'ambito dei laboratori artigianali di produzione alimenti (rosticcerie, pizzerie da asporto, gelaterie, ecc.) è confermato il divieto di consumo sul posto , poiché "non è previsto dalla normativa nazionale di riferimento", (ad esclusione degli esercizi di panificazione richiamati all'art. 4, comma 2bis, del D.L. 223/06), o se gli interventi liberalizzanti si possano applicare per analogia, anche agli artigiani alimentaristi per la vendita dei loro prodotti per il consumo sul posto, con l'ausilio degli arredi dei locali e senza servizio assistito di somministrazione. La Regione Piemonte, in un parere espresso nel marzo 2016, non fa che ribadire la risoluzione del MISE n. 86321 del 9/6/2015.
IL quesito viene posto a seguito della volontà di un soggetto di attivare nel ns. comune, un laboratorio di rosticceria-pizzeria al taglio, con vendita per consumo sul posto e contestuale vendita di bevande che [u]l'acquirente preleva direttamente dal frigorifero, [/u], il tutto senza avviare attività di vicinato e quindi senza necessità di possedere il requisito professionale.
Grazie.
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Salve,
abbiamo affrontato la questione nel VIDEO COMMENTO disponibile gratuitamente su: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43691.0
Infatti la Risoluzione n. 381002 del 20 settembre 2017 che è disponibile su http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=43703.0 chiarisce questi aspetti.
FORMALMENTE (tranne che nelle Regioni, come la Toscana, dove esiste una norma espressa) la somministrazione non assistita è consentita negli esercizi commerciali, in quelli di panificazione e per gli imprenditori agricoli.
MA ATTENZIONE: di fatto è solo una FORMALITA' nel senso che un artigiano alimentare non panificatore è SUFFICIENTE che presenti scia di vicinato per vendere lattine o altri prodotti e può automaticamente fare anche lui la SOMMINISTRAZIONE NON ASSISTITA (e non ci sono problemi di destinazione d'uso in quanto rimane prevalente l'attività artigiana).
QUINDI: apparentemente la somministrazione non assistita è limitata a determinati ambiti ... di fatto no!