Dall’esame del nuovo art. 14 della L. 241/1990, si ricava che la conferenza di servizi decisoria deve essere convocata se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione [b]di più[/b] pareri, nulla osta o assensi di competenza di diverse P.A o se l’esercizio l’attività del privato è subordinata al rilascio [b]di più[/b] pareri, nulla osta o assensi sempre di competenza di diverse P.A.
Nel 3°c. dell’art. 19 bis della L. 241/1990, si parla della C.D. SCIA condizionata è cioè di quella SCIA la cui efficacia non è immediata, ma è condizionata al rilascio di altri pareri o atti, necessari per l’esercizio dell’attività, la cui richiesta è presentata contestualmente alla scia medesima; in tale ipotesi l’art. 19 cit. sembra dire che si debba convocare una Conferenza di servizi e che il relativo termine di convocazione decorra dalla presentazione dell’istanza.
Pur concordando con il fatto che la conferenza vada convocata (già ancora prima del D.lgs 126/2016, la Toscana conosceva le SCIA edilizie condizionate, con la espressa previsione della convocazione della conferenza di servizi, da parte del SUAP: v. infatti art. 147 L.R. 65/2014) sono dubbioso sul fatto se la conferenza vada convocata non solo quando la scia è stata presentata contestualmente alla richiesta per ottenere [b]più[/b] pareri od atti (come sembrerebbe suggerire un’applicazione rigorosa dell’art. 14 cit.), ma anche quando la scia è condizionata da[b] un solo[/b] parere o atto, la cui richiesta è stata presentata contestualmente alla scia medesima.
Caso pratico di scia condizionata sul quale il MI.S.E si è recentemente espresso (vedi allegata risoluzione n. 45548 del 25/01/2015), riguarda il caso della vendita di oggetti preziosi in un esercizio di vicinato.
A parere del Ministero, In detta fattispecie se l’interessato presenta contestualmente Scia per avvio attività in vicinato per settore non alimentare + richiesta per licenza di PS per vendita di preziosi, si ha (giustamente) una scia condizionata ed il soggetto non può effettuare la vendita di preziosi sino a quando non viene rilasciata l’autorizzazione di PS.
Non concordo tuttavia sul fatto che, come dice il Ministero, si debba convocare la conferenza di servizi; quali enti devono in tal caso essere invitati? Oltre all’autorizzazione della Questura, quali altri atti, pareri, atti di assenso, è necessario ottenere?
Infine pur essendo vero che i preziosi non possono essere venduti senza la licenza di PS, è altrettanto vero che in attesa del rilascio di detta licenza il soggetto, che ha comunque ottenuto un titolo abilitativo per la vendita nel settore non alimentare, possa esercitare l’attività vendendo tutto il resto.
Dall’esame del nuovo art. 14 della L. 241/1990, si ricava che la conferenza di servizi decisoria deve essere convocata se la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione [b]di più[/b] pareri, nulla osta o assensi di competenza di diverse P.A o se l’esercizio l’attività del privato è subordinata al rilascio [b]di più[/b] pareri, nulla osta o assensi sempre di competenza di diverse P.A.
Nel 3°c. dell’art. 19 bis della L. 241/1990, si parla della C.D. SCIA condizionata è cioè di quella SCIA la cui efficacia non è immediata, ma è condizionata al rilascio di altri pareri o atti, necessari per l’esercizio dell’attività, la cui richiesta è presentata contestualmente alla scia medesima; in tale ipotesi l’art. 19 cit. sembra dire che si debba convocare una Conferenza di servizi e che il relativo termine di convocazione decorra dalla presentazione dell’istanza.
Pur concordando con il fatto che la conferenza vada convocata (già ancora prima del D.lgs 126/2016, la Toscana conosceva le SCIA edilizie condizionate, con la espressa previsione della convocazione della conferenza di servizi, da parte del SUAP: v. infatti art. 147 L.R. 65/2014) sono dubbioso sul fatto se la conferenza vada convocata non solo quando la scia è stata presentata contestualmente alla richiesta per ottenere [b]più[/b] pareri od atti (come sembrerebbe suggerire un’applicazione rigorosa dell’art. 14 cit.), ma anche quando la scia è condizionata da[b] un solo[/b] parere o atto, la cui richiesta è stata presentata contestualmente alla scia medesima.
Caso pratico di scia condizionata sul quale il MI.S.E si è recentemente espresso (vedi allegata risoluzione n. 45548 del 25/01/2015), riguarda il caso della vendita di oggetti preziosi in un esercizio di vicinato.
A parere del Ministero, In detta fattispecie se l’interessato presenta contestualmente Scia per avvio attività in vicinato per settore non alimentare + richiesta per licenza di PS per vendita di preziosi, si ha (giustamente) una scia condizionata ed il soggetto non può effettuare la vendita di preziosi sino a quando non viene rilasciata l’autorizzazione di PS.
Non concordo tuttavia sul fatto che, come dice il Ministero, si debba convocare la conferenza di servizi; quali enti devono in tal caso essere invitati? Oltre all’autorizzazione della Questura, quali altri atti, pareri, atti di assenso, è necessario ottenere?
Infine pur essendo vero che i preziosi non possono essere venduti senza la licenza di PS, è altrettanto vero che in attesa del rilascio di detta licenza il soggetto, che ha comunque ottenuto un titolo abilitativo per la vendita nel settore non alimentare, possa esercitare l’attività vendendo tutto il resto.
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[color=red][b][size=18pt]SOTTOSCRIVO al 100%[/size][/b][/color]
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[size=18pt]La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nella L. 241/1990 e nelle leggi speciali (effetti, irricevibilità, inefficacia, conformazione, autotutela, scia condizionata)[/size]
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