una ditta che produce borse è proprietaria di un locale posto lontano dal luogo di produzione, può svolgerci l'attività di spaccio interno se rispetta quanto previsto dalla norma (locali non aperti al pubblico e senza accesso dalla pubblica via)?
riferimento id:4376
una ditta che produce borse è proprietaria di un locale posto lontano dal luogo di produzione, può svolgerci l'attività di spaccio interno se rispetta quanto previsto dalla norma (locali non aperti al pubblico e senza accesso dalla pubblica via)?
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la norma non prevede la contuiguità dei locali e quindi è possibile
Dlgs 114!998
Art. 16.
Spacci interni
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e' soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio e [color=red]deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
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2. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.