Buongiorno, vorrei sapere se il certificato del casellario giudiziale con la seguente attestazione è ostativo a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (il casellario è del preposto):
- 13/12/2017 decreto del G.I.P. tribunale di .....
1° reato) violazione al TULPS art. 110 R.D. 18/06/1931 N. 773 (commesso il 16/05/2017 in ...)
dispositivo: ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (art. 131-Bis C.P.)
l'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 59/2010 per la somministrazione parla di infrazioni alle norme dei giochi
grazie mille
Buongiorno, vorrei sapere se il certificato del casellario giudiziale con la seguente attestazione è ostativo a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande (il casellario è del preposto):
- 13/12/2017 decreto del G.I.P. tribunale di .....
1° reato) violazione al TULPS art. 110 R.D. 18/06/1931 N. 773 (commesso il 16/05/2017 in ...)
dispositivo: ARCHIVIAZIONE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (art. 131-Bis C.P.)
l'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 59/2010 per la somministrazione parla di infrazioni alle norme dei giochi
grazie mille
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ASSOLUTAMENTE NON OSTATIVO per 2 motivi:
1) si tratta di archiviazione (quindi non di condanna)
2) l'art. 71 comma 2 è stato modificato ed adesso parla di "nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi" quindi anche se il comportamento avesse configurato un ILLECITO AMMINISTRATIVO non sarebbe ostativo