Data: 2018-02-20 10:43:43

attivita olistica e del benessere

VORREI SAPERE LA PROCEDURA SUAP CHE DOVREMMO ATTIVARE CIRCA L'INIZIO DI ATTIVITA' DI DITTA INDIVIDUALE NELL' AREA OLISTICA E DEL BENESSERE .

AI FINI IVA IL CODICE ATECO E' : 96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA.

NON SI TRATTA DI ATTIVITA' DI ESTETICA E NEANCHE DI MASSAGGI.

LA PERSONA POSSIEDE  UN 'ATTESTATO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LA QUALIFICA DI OPERATORE DI MASSAGGIO OLISTICO I LIVELLO.

QUALE PROCEDIMENTO DEVO ATTIVARE PER IL SUAP COMUNE DI FIRENZE ?

SALUTO E RINGRAZIO.

CI SCUSIAMO MA AVREMMO UNA CERTA URGENZA PERCHE DOVREBBE INIZIARE L'ATTIVITA' GIA' DA OGGI.

GRAZIE ANCORA

STUDIO DEL SOLDATO RAG. EMILIO


--

 


riferimento id:43742

Data: 2018-02-20 10:55:46

Re:attivita olistica e del benessere


VORREI SAPERE LA PROCEDURA SUAP CHE DOVREMMO ATTIVARE CIRCA L'INIZIO DI ATTIVITA' DI DITTA INDIVIDUALE NELL' AREA OLISTICA E DEL BENESSERE .

AI FINI IVA IL CODICE ATECO E' : 96.09.09 ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI ALLA PERSONA.

NON SI TRATTA DI ATTIVITA' DI ESTETICA E NEANCHE DI MASSAGGI.

LA PERSONA POSSIEDE  UN 'ATTESTATO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DEL LAVORO CON LA QUALIFICA DI OPERATORE DI MASSAGGIO OLISTICO I LIVELLO.

QUALE PROCEDIMENTO DEVO ATTIVARE PER IL SUAP COMUNE DI FIRENZE ?

SALUTO E RINGRAZIO.

CI SCUSIAMO MA AVREMMO UNA CERTA URGENZA PERCHE DOVREBBE INIZIARE L'ATTIVITA' GIA' DA OGGI.

GRAZIE ANCORA

STUDIO DEL SOLDATO RAG. EMILIO


--


[/quote]
sembra attività libera, pertanto nessuna comunicazione al SUAP...

riferimento id:43742

Data: 2018-02-20 13:33:55

Re:attivita olistica e del benessere

CONFERMIAMO che se si tratta di attività senza finalità estetica o medica siamo nell'ambito delle attività LIBERE.

Si veda:
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+olistico&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=mCOMWp3NN9DCXtXXoIAG

In numerosi post, ancora attuali, confermiamo questa impostazione

riferimento id:43742

Data: 2018-02-20 21:09:57

Re:attivita olistica e del benessere

pPuoi vedere C.Cost. n. 93/2008 - Stato contro Piemonte e il TAR Piemonte n. 46 del 10/01/2017

Vale per tutt'Italia

Ti incollo un pezzo della sentenza del TAR Piemonte:

[i]Poiché, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 19/01/2005 n. 39), se l’esercizio dell’attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l’attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell’attività di estetista (cfr. T.A.R. Veneto, II, 28 novembre 1989, n. 1411; T.A.R. Toscana, II, 22 aprile 1998, n. 332), il provvedimento di diffida emesso dal Comune, in mancanza di qualsiasi indizio del concreto svolgimento di un’attività corrispondente a quella prevista dall’art. 1 l. n. 1/90 e dall’art. 2 L.R. n. 54/1992 tale da richiedere la presenza di personale dotato della specifica qualifica professionale, risulta affetto dai denunciati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto assoluto dei presupposti” (così TAR Piemonte, sez. II, 15 aprile 2010 n. 1945; Id., sez. II, 29 gennaio 2016 n. 156);
[...]
Richiamato altresì l’orientamento già espresso da questa Sezione, in merito alla qualificazione giuridica delle discipline bio-naturali, che non sono assimilabili all’attività di estetista e non soggiacciono alla regolamentazione dettata per l’abilitazione professionale e le condizioni di esercizio dei massaggi estetici: “ (…) Il ricorso è fondato, per le ragioni già sommariamente espresse nella fase cautelare. Nelle direttive impartite agli enti locali, la Regione Piemonte ha espresso l’avviso secondo il quale ‘tutte le attività di massaggi, comunque denominate, trattandosi in ogni caso di interventi diretti sul corpo umano, debbano essere ricondotte alle due tipologie di massaggi terapeutici o estetici e, di conseguenza, alle normative di riferimento tutt’oggi in vigore e già applicate’. [...]
I provvedimenti comunali, che da tale ERRONEA interpretazione prendono le mosse, sono illegittimi. [...] Le attività svolte professionalmente dal ricorrente sono riconducibili alla pratica del massaggio bio-naturale. In proposito, merita adesione l’orientamento del tutto prevalente in giurisprudenza, secondo il quale non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, essendo queste ultime caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 163/2015; Id., sez. I, n. 2080/2014; TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2904/2014; TAR Veneto, sez. III, n. 1379/2013; TAR Toscana, sez. II, n. 770/2011). La diversità oggettiva tra i due ambiti professionali si desume anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha annullato le norme regionali con le quali si era tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio-naturali per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., poiché l’individuazione di una nuova professione costituisce materia sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni (cfr. Corte cost., sent. n. 98/2013). In assenza di una disciplina legislativa statale che regolamenti i requisiti per l’esercizio di pratiche bio-naturali, deve ritenersi che l’attività di massaggiatore svolta dal ricorrente rientri tra quelle non organizzate e LIBERAMENTE ESERCITABILI di cui alla legge n. 4 del 2013” (TAR Piemonte, sez. II, 28 maggio 2015 n. 878);[/i]

riferimento id:43742
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it