Data: 2018-02-20 08:58:08

decadenza posteggio mercato

Buongiorno
Un soggetto, titolare di concessione di posteggio presso il mercato settimanale, ha maturato, nel corso del 2017, assenze per un periodo superiore a 4 mesi, senza la presentazione di alcuna certificazione medica a giustificazione delle assenze.
il predetto soggetto, nel mentre il Comune si apprestava ad avviare il procedimento per la decadenza e revoca rispettivamente della concessione e autorizzazione, ha ceduto ad altro soggetto il ramo d’azienda in oggetto. Il nuovo operatore ha  presentato comunicazione di subingresso.
L’art. 27 della l.r. 6/2010 dispone che il comune revoca l'autorizzazione  per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio
Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche dispone che l’operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Accertato il mancato utilizzo del posteggio  la decadenza è automatica e deve essere comunicata all’interessato dal Responsabile dell’ufficio commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò premesso si chiede un vostro parere sulla possibilità per il Comune di denegare il subingresso al nuovo operatore, in mancanza di un atto formale di decadenza del posteggio.
Si ringrazia per l’attenzione.

riferimento id:43740

Data: 2018-02-20 09:22:05

Re:decadenza posteggio mercato


Buongiorno
Un soggetto, titolare di concessione di posteggio presso il mercato settimanale, ha maturato, nel corso del 2017, assenze per un periodo superiore a 4 mesi, senza la presentazione di alcuna certificazione medica a giustificazione delle assenze.
il predetto soggetto, nel mentre il Comune si apprestava ad avviare il procedimento per la decadenza e revoca rispettivamente della concessione e autorizzazione, ha ceduto ad altro soggetto il ramo d’azienda in oggetto. Il nuovo operatore ha  presentato comunicazione di subingresso.
L’art. 27 della l.r. 6/2010 dispone che il comune revoca l'autorizzazione  per mancato utilizzo del posteggio, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio
Il regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche dispone che l’operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o infortunio. Accertato il mancato utilizzo del posteggio  la decadenza è automatica e deve essere comunicata all’interessato dal Responsabile dell’ufficio commercio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ciò premesso si chiede un vostro parere sulla possibilità per il Comune di denegare il subingresso al nuovo operatore, in mancanza di un atto formale di decadenza del posteggio.
Si ringrazia per l’attenzione.
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PUNTI FERMI:
1) la decadenza opera DI DIRITTO al verificarsi della condizione (assenza di 4 mesi) anche se non viene adottato un provvedimento amministrativo
2) quindi dall'intervenuta decadenza il soggetto NON HA TITOLO ad operare
3) tuttavia l'Amministrazione ha l'ONERE di avviare il procedimento e disporre con provvedimento espresso la decadenza, che ha EFFETTO RETROATTIVO
4) se nel frattempo l'interessato ha CEDUTO L'azienda l'atto è valido (infatti la decadenza non opera a livello civilistico)
5) il subentrante tuttavia deve essere IMMEDIATAMENTE INFORMATO che l'acquisto dell'azienda non dà titolo a ottenere la "voltura/subingresso" in quanto il dante causa è decaduto (sarà sua cura chiedere i danni o il recesso dal contratto)

ATTENZIONE:
Queste operazioni vanno fatte RAPIDAMENTE .... in quanto l'acquirente subentrante potrebbe far valere la BUONA FEDE nell'acquisto e nella comunicazione di subingresso se passa TROPPO TEMPO fra la sua richiesta di voltura/subingresso e la comunicazione di improcedibilità. Suggeriamo di farlo tempestivamente, meglio se non oltre i 30 giorni.

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