FAMILIARI possono accedere alle cartelle cliniche del deceduto
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SENTENZA
[color=red][b]T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., (ud. 13/12/2017) 03-01-2018, n. 2[/b][/color]
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2017, proposto da:
A.M.D.P., rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Nicolai, 43;
contro
Azienda S.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Travi, con domicilio eletto presso il suo studio in Andria, via Fornaci 201;
nei confronti di
G.C. non costituita in giudizio;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente al rilascio di copia delle cartelle cliniche - con relative lettere di dimissione ed esami diagnostici eseguiti - in ricorso specificate, previo annullamento del silenzio rigetto formatosi sull'istanza presentata in data 1.3.2017 e del diniego espresso di cui alla nota del Direttore Generale prot. U (...) del 22.3.2017, nonché, ove occorra, del Regolamento aziendale richiamato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda S.L.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Premette la nominata in epigrafe di aver presentato, in data 1.3.2017, all'ASL Barletta Andria Trani (di seguito : ASL) istanza intesa ad ottenere copia delle cartelle cliniche - con relative lettere di dimissione ed esami diagnostici eseguiti nei ricoveri che hanno interessato il signor -OMISSIS-, nel periodo dall' 1.1.2016 fino alla data del decesso avvenuto in data 8.6.2016 - precisando di avere interesse, nella qualità di successibile ex art. 565 c.c. siccome figlia della sorella, anch'essa deceduta, del de cuius.
[b]1.1.- Riferisce di aver motivato la propria istanza con l'esigenza di acquisire elementi utili, in ordine alle condizioni psico fisiche del de cuius, al fine di agire in sede giurisdizionale per impugnare i testamenti pubblici - con i quali il defunto ha disposto dei propri beni in favore di altri nipoti - ritenendo che lo stesso non fosse nelle condizioni di potere validamente manifestare le proprie ultime volontà, essendo stato dimesso dall'ASL in data 4.2.2016, con la diagnosi recante, tra le varie patologie, quella di "-OMISSIS-".[/b]
[b]1.2.- L'ASL denegava l'accesso con la nota del 14.4.2017, giustificando la reiezione con le previsioni di cui all'art. 2 del Regolamento Aziendale per il rilascio della cartella clinica di soggetti deceduti.[/b]
1.3.- Avverso il diniego è insorta la ricorrente deducendo violazione e malgoverno degli artt. 22, 24 e 25 L. n. 241 del 1990 e degli artt. 7 e 9 D.Lgs. n. 196 del 2003. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti. Illegittimità derivata del regolamento aziendale.
2.- Resiste in giudizio l'intimata amministrazione sanitaria chiedendo il rigetto della domanda siccome inammissibile :
- per difetto d'interesse ad agire, atteso che l'istante non sarebbe titolare di un interesse qualificato, concreto ed attuale non potendo vantare i diritti che l'art. 536 c.c. riserva ai legittimari, dal momento che non è né legittimario né erede potendolo divenire solo dopo il positivo esperimento dell'azione di nullità;
-per genericità della richiesta di accesso, siccome meramente esplorativa essendo riferita ad atti carenti degli estremi utili alla loro individuazione oltre che ad un arco temporale di ben cinque anni;
nonchè infondata nel merito, non avendo dimostrato né l'esistenza di testamenti pubblici a favore di altre persone, né di agire per un interesse proprio o nell'interesse del defunto, né per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3.- Con memorie di replica, parte ricorrente ha insistito nelle proprie difese, depositando in giudizio copia dei testamenti pubblici.
4.- Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2017, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
[b]5.- La domanda è fondata e merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.[/b]
5.1.- Come più volte precisato anche da questo Tribunale, la giurisprudenza in materia di accesso è ormai consolidata nel ritenere che :
- l'accesso è oggetto di un diritto soggettivo di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva;
[b]- il giudizio ha per oggetto la verifica della spettanza o meno del diritto di accesso, piuttosto che la verifica della sussistenza o meno di vizi di legittimità dell'atto amministrativo. Infatti, il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti richiesti, così sostituendosi all'amministrazione e ordinandole un facere pubblicistico, solo se ne sussistono i presupposti (art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.). Il che implica che, al di là degli specifici vizi e della specifica motivazione dell'atto amministrativo di diniego dell'accesso, il giudice deve verificare se sussistono o meno i presupposti dell'accesso, potendo pertanto negarlo anche per motivi diversi da quelli indicati dal provvedimento amministrativo Cons. Stato, VI, 12 gennaio 2011, n. 117. Sicché il giudice può anche ravvisare motivi ostativi all'accesso diversi da quelli opposti dall'Amministrazione (ex multis Cons. St. Sez. VI 19 gennaio 2012 n. 201.[/b]
[color=red][b]5.2.- Chiarito quanto sopra, gioverà ricordare, che la giurisprudenza si è più volte pronunciata in ordine ai limiti intrinseci alla sindacabilità delle ragioni poste a fondamento dell'accesso (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55), facendo presente "che l'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non solo non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, dovendo solo essere giuridicamente tutelato purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e che, accanto a tale interesse deve sussistere un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione. Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta deve essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Pertanto, l'interesse all'accesso ai documenti deve essere considerato in astratto, escludendo che, con riferimento al caso specifico, possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata.".[/b][/color]
[color=red][b]In particolare, il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell'interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall'art.25 della L. n. 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n.2190). In tale ottica è stato altresì rilevato che il diritto di accesso non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n.5569).[/b][/color]
5.3.- Chiarito quanto sopra, quale utile contesto ermeneutico nel quale orientarsi per tracciare il necessario percorso valutativo, deve in questa sede essere altresì richiamata la trama motivazionale della sentenza, invocata anche da parte ricorrente, intesa a rimarcare alcuni punti fondamentali per contemperare i diversi elementi che si fronteggiano laddove vengano in evidenza tutela dei dati personali, riservatezza ed accesso per la difesa in giudizio di propri interessi.
5.3.1.- La sentenza n. 3459 del 2012 ha precisato - e da tale impostazione non si ravvisano motivi per discostarsi - che "Va, in primo luogo, considerato il quadro normativo. In materia di diritto di accesso ai dati concernenti persone decedute deve farsi riferimento alle disposizioni dell'art. 9, comma 3, del codice per la tutela dei dati personali, che disciplinano in modo diretto l'esercizio del diritto di accesso per le informazioni relative a persone decedute, prevedendo che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per motivi familiari meritevoli di tutela. Tale disciplina regola anche l'accesso alle cartelle cliniche, dal momento che non può trovare applicazione la disciplina specificamente prevista in materia dall'articolo 92 del medesimo codice, la quale consente l'accesso alle cartelle cliniche solo a persone diverse dall'interessato che possono far valere un diritto della personalità o altro diritto di pari rango. Se dovesse applicarsi questa disposizione anche dopo la morte, neppure i più stretti congiunti potrebbero accedere ai dati personali del defunto in assenza dei presupposti richiesti dalla norma, con conseguenze paradossali e, comunque, del tutto opposte alle tesi degli appellanti. Non è neppure utile il richiamo per analogia all'articolo 82 del medesimo codice, che regola la diversa situazione della prestazione del consenso al trattamento dei dati personali in caso di impossibilità fisica o giuridica dell'interessato e che prevede che il consenso possa essere fornito, in assenza di chi esercita la potestà legale, da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
La disciplina dell'articolo 9 del codice regola, invece, compiutamente ed esaustivamente la questione del trattamento dei dati personali delle persone decedute, in quanto indica chi può esercitare l'insieme dei diritti previsti dall'art. 7 dello stesso codice, il quale, nel disciplinare il trattamento dei dati medesimi, considera non solo le posizioni soggettive di chi può esercitare il diritto di accesso, ma anche quello di chi può opporsi ad esso. Si può, dunque, concludere su questo punto condividendo (in parte qua) la tesi sostenuta dagli appellanti, anche sulla scorta della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, per la quale sopravvive una forma di tutela dei dati sensibili - come altre forme di tutela - anche dopo la morte, ma nelle forme specifiche e diverse previste dall'art. 9, che individua puntualmente gli interessi che possono bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali: la tutela del defunto e ragioni familiari meritevoli di protezione.".
5.4.- Trasponendo le riferite acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, deve convenirsi che parte ricorrente,[color=red][b] in quanto nipote del de cuius ex matre, ha un interesse diretto, qualificato, concreto e attuale ad accedere agli atti richiesti, in quanto rivolto ad ottenere informazioni utili ad agire in giudizio a tutela della propria sfera giuridica, la cui fondatezza - per quanto già detto al punto 5.2. - non deve essere valutata ai fini dell'accesso.[/b][/color]
Di conseguenza, esso costituisce interesse proprio tutelabile ai sensi dell'art. 9 del codice per la protezione dei dati personali.
5.5.- Quanto all'ampiezza ed alla genericità della domanda, tale da configurare - nella prospettazione difensiva dell'ASL - gli estremi della domanda esplorativa, è appena il caso di osservare che l'istanza afferisce specificamente ad un solo soggetto ed alla documentazione dei relativi ricoveri clinici in un arco temporale ben definito, per cui è da escludersi ogni ipotesi di genericità ed attività emulativa, configurandosi, piuttosto, quale istanza funzionale all'interesse azionato..
Può concludersi per l'accoglimento del ricorso, previo annullamento del diniego impugnato e disapplicazione della disposizione del Regolamento aziendale in epigrafe meglio specificata.
6.- Le spese seguono la soccombenza. Esse sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto ordina all'Azienda S.L. l'esibizione degli atti richiesti con l'istanza ostensiva dell'1.3.2017, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente.
Condanna la resistente Amministrazione sanitaria al pagamento nei confronti di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente, Estensore
Francesco Cocomile, Consigliere
Viviana Lenzi, Referendario