Buongiorno,
la circolare di Regione Lombardia n 18 del 5 agosto 2013 Comunicazione in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante prevede che ad un soggetto non possa essere rilasciata più di un’autorizzazione itinerante nel territorio lombardo, fatto salvo il caso di subingresso.
Non capisco il motivo per cui un soggetto dovrebbe acquistare un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante se già ne è in possesso.
Naturalmente abbiamo ricevuto questa comunicazione di subingresso con allegato l'atto notarile.
Secondo voi dobbiamo procedere come indicato nella circolare?
Buongiorno,
la circolare di Regione Lombardia n 18 del 5 agosto 2013 Comunicazione in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante prevede che ad un soggetto non possa essere rilasciata più di un’autorizzazione itinerante nel territorio lombardo, fatto salvo il caso di subingresso.
Non capisco il motivo per cui un soggetto dovrebbe acquistare un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante se già ne è in possesso.
Naturalmente abbiamo ricevuto questa comunicazione di subingresso con allegato l'atto notarile.
Secondo voi dobbiamo procedere come indicato nella circolare?
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Probabilmente mediante quell'autorizzazione il precedente titolare ha acquisito anzianità presso Fiere od altre manifestazioni che hanno un valore...
Buongiorno,
la circolare di Regione Lombardia n 18 del 5 agosto 2013 Comunicazione in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante prevede che ad un soggetto non possa essere rilasciata più di un’autorizzazione itinerante nel territorio lombardo, fatto salvo il caso di subingresso.
Non capisco il motivo per cui un soggetto dovrebbe acquistare un'autorizzazione per il commercio in forma itinerante se già ne è in possesso.
Naturalmente abbiamo ricevuto questa comunicazione di subingresso con allegato l'atto notarile.
Secondo voi dobbiamo procedere come indicato nella circolare?
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NESSUN SOGGETTO può essere titolare di più di una "licenza" itinerante. Questo vale in Lombardia come nel resto d'Italia. E ciò vale anche nel caso in cui il soggetto operi in REGIONI DIVERSE.
Ciò significa che:
1) un soggetto ben può acquistare RAMI DI AZIENDA di altri soggetti per acquisirne le utilità (veicolo, beni, PRESENZE)
2) in caso di subingresso da parte del SOGGETTO A (attuale titolare itinerante) di altra azienda (soggetto B) questi dovrà comunicare il subingresso presso il Comune dove ha la "licenza originaria"
3) da questo subingresso NON SEGUE il rilascio di NUOVA LICENZA ma l'aggiornamento di quella attuale (secondo le disposizioni regionali - carta di esercizio per la Lombardia)
4) in pratica il soggetto ACQUISISCE le presenze e l'anzianità (se esistente) del dante causa presso fiere o altri eventi
La [i]ratio[/i] è quella indicata dallo staff. La regione Lombardia (non so quanto legittimamente) vieta ad uno stesso soggetto di ottenere pià autorizzazioni per il commercio itinerante. In questo, la regione attua quello che il legislatore statale ha fatto per i taxi con la legge 21/92.
Dato che la LR indica "nuova" autorizzazione, quando parla di divieto di cumulo, va da sé che la stessa regione abbia ritenuto possibile "n"subingressi, cioè la possibilità di acquistare/prendere in affitto altre aziende svolgenti la medesima attività. La stessa circolare indica come procedere con l'aggiornamento degli atti.
Per il resto vedi (lo dico per chi legge) vedi l'art. 24 della LR