Data: 2018-02-19 09:46:27

Sanzioni accessorie del comune riguardo un regolamento Regionale.

Salve, spero sia la sezione giusta. vorrei sapere se una sanzione accessoria inserita in un regolamento Regionale e che la cui irrogazione compete al comune è obbligatoria da applicare da parte dell'amministrazione o facoltativa e in che misura.
In particolare la sanzione riguarda la violazione dell'articolo 7 comma 1 della normativa Regionale Campana riguardo "Disciplina per l'attività di agriturismo".. Secondo la normativa riguardo la violazione del suddetto articolo il regolamento recita così: . "L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed [u] alla chiusura dell'attività[/u]."
La sanzione accessoria è la chiusura dell'attività. Si intende chiusura permanente o provvisoria? Nessun regolamento lo specifica. Nei regolamenti delle altre regioni invece è ben specificato se si tratta di sospensione o altro. Non lo sa nemmeno il comune in quanto ho domandato di persona.

riferimento id:43718

Data: 2018-02-19 13:25:28

Re:Sanzioni accessorie del comune riguardo un regolamento Regionale.


Salve, spero sia la sezione giusta. vorrei sapere se una sanzione accessoria inserita in un regolamento Regionale e che la cui irrogazione compete al comune è obbligatoria da applicare da parte dell'amministrazione o facoltativa e in che misura.
In particolare la sanzione riguarda la violazione dell'articolo 7 comma 1 della normativa Regionale Campana riguardo "Disciplina per l'attività di agriturismo".. Secondo la normativa riguardo la violazione del suddetto articolo il regolamento recita così: . "L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed [u] alla chiusura dell'attività[/u]."
La sanzione accessoria è la chiusura dell'attività. Si intende chiusura permanente o provvisoria? Nessun regolamento lo specifica. Nei regolamenti delle altre regioni invece è ben specificato se si tratta di sospensione o altro. Non lo sa nemmeno il comune in quanto ho domandato di persona.
[/quote]

ALCUNE PRECISAZIONI:
1) La norma citata è contenuta nella LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 6 NOVEMBRE 2008 “DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”  (i regolamenti NON POSSONO introdurre disposizioni sanzionatorie, riservate alla LEGGE)
2) la CHIUSURA dell'attività indicata dalla norma NON COSTITUISCE una sanzione accessoria in senso tecnico, bensì una MISURA CAUTELARE (peraltro non eseguibile in via coattiva)

Alla luce di quanto sopra la norma si limita a prevedere (è caso frequente) che nell'ipotesi di accertato avvio dell'attività SENZA i prescritti titoli, OLTRE AL VERBALE per la sanzione pecuniaria (l. 689/1981) il Comune ORDINA con provvedimento la chiusura (senza sigilli o altro). Se l'impresa continua l'attività l'autorità di vigilanza procederà con nuovo verbale per nuova sanzione.
Di fatto la CHIUSURA non ha alcun effetto limitandosi ad essere un ammonimento su un divieto normativo.

riferimento id:43718

Data: 2018-02-19 13:38:20

Re:Sanzioni accessorie del comune riguardo un regolamento Regionale.



Salve, spero sia la sezione giusta. vorrei sapere se una sanzione accessoria inserita in un regolamento Regionale e che la cui irrogazione compete al comune è obbligatoria da applicare da parte dell'amministrazione o facoltativa e in che misura.
In particolare la sanzione riguarda la violazione dell'articolo 7 comma 1 della normativa Regionale Campana riguardo "Disciplina per l'attività di agriturismo".. Secondo la normativa riguardo la violazione del suddetto articolo il regolamento recita così: . "L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed [u] alla chiusura dell'attività[/u]."
La sanzione accessoria è la chiusura dell'attività. Si intende chiusura permanente o provvisoria? Nessun regolamento lo specifica. Nei regolamenti delle altre regioni invece è ben specificato se si tratta di sospensione o altro. Non lo sa nemmeno il comune in quanto ho domandato di persona.
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ALCUNE PRECISAZIONI:
1) La norma citata è contenuta nella LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 6 NOVEMBRE 2008 “DISCIPLINA PER L’ATTIVITA’ DI AGRITURISMO”  (i regolamenti NON POSSONO introdurre disposizioni sanzionatorie, riservate alla LEGGE)
2) la CHIUSURA dell'attività indicata dalla norma NON COSTITUISCE una sanzione accessoria in senso tecnico, bensì una MISURA CAUTELARE (peraltro non eseguibile in via coattiva)

Alla luce di quanto sopra la norma si limita a prevedere (è caso frequente) che nell'ipotesi di accertato avvio dell'attività SENZA i prescritti titoli, OLTRE AL VERBALE per la sanzione pecuniaria (l. 689/1981) il Comune ORDINA con provvedimento la chiusura (senza sigilli o altro). Se l'impresa continua l'attività l'autorità di vigilanza procederà con nuovo verbale per nuova sanzione.
Di fatto la CHIUSURA non ha alcun effetto limitandosi ad essere un ammonimento su un divieto normativo.
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Grazie per la risposta, ma non ho ancora ben capito il passaggio:[u] Di fatto la CHIUSURA non ha alcun effetto limitandosi ad essere un ammonimento su un divieto normativo.[/u] La chiusura quindi può anche essere temporanea e non permanente? Scusate le domande ma non sono afferrato in materia.

riferimento id:43718

Data: 2018-02-19 13:50:33

Re:Sanzioni accessorie del comune riguardo un regolamento Regionale.

Provo a spiegare in modo più diretto.

Se tu apri una attività qualunque (agriturismo, bar, negozio) e non hai il TITOLO ABILITATIVO stai aprendo abusivamente.
In questi casdi il vigile ti fa il VERBALE (sanzione).
L'obbligo di chiusura NON DERIVA da un atto del Comune ma dalla legge. E' la legge che nel chiederti il titolo per aprire ti VIETA di aprire senza questo.
Quindi se tu continui a lavorare nonostante il divieto sei nuovamente sanzionabile.

L'obbligo di chiusura in questo senso è PERMANENTE rfino a quando non ti doti del titolo. Quando presenti la SCIA allora ti regolarizzi. Nel frattempo sei SANZIONABILE TUTTI I GIORNI per violazione della normativa.

Laddove la legge (come quella citata, ma ce ne sono decine di esempi) dispone anche la CHIUSURA scrive una cosa INUTILE. La chiusura come detto deriva dall'obbligo di non aprire senza titolo ... quindi in questi casi il Comune spesso fa delle DIFFIDE o altri atti analoghi, PRIVI DI EFFETTI PRESCRITTIVI ....

INSOMMA: quella parte della norma è come se non ci fosse perchè chi esercita abusivamente ha già l'obbligo di chiudere in quanto aveva il divieto di aprire!!!!!!!!!

riferimento id:43718

Data: 2018-02-19 14:01:13

Re:Sanzioni accessorie del comune riguardo un regolamento Regionale.


Provo a spiegare in modo più diretto.

Se tu apri una attività qualunque (agriturismo, bar, negozio) e non hai il TITOLO ABILITATIVO stai aprendo abusivamente.
In questi casdi il vigile ti fa il VERBALE (sanzione).
L'obbligo di chiusura NON DERIVA da un atto del Comune ma dalla legge. E' la legge che nel chiederti il titolo per aprire ti VIETA di aprire senza questo.
Quindi se tu continui a lavorare nonostante il divieto sei nuovamente sanzionabile.

L'obbligo di chiusura in questo senso è PERMANENTE rfino a quando non ti doti del titolo. Quando presenti la SCIA allora ti regolarizzi. Nel frattempo sei SANZIONABILE TUTTI I GIORNI per violazione della normativa.

Laddove la legge (come quella citata, ma ce ne sono decine di esempi) dispone anche la CHIUSURA scrive una cosa INUTILE. La chiusura come detto deriva dall'obbligo di non aprire senza titolo ... quindi in questi casi il Comune spesso fa delle DIFFIDE o altri atti analoghi, PRIVI DI EFFETTI PRESCRITTIVI ....

INSOMMA: quella parte della norma è come se non ci fosse perchè chi esercita abusivamente ha già l'obbligo di chiudere in quanto aveva il divieto di aprire!!!!!!!!!
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E' questo il passaggio che mi interessava: L'obbligo di chiusura in questo senso è PERMANENTE fino a quando non ti doti del titolo. Quando presenti la SCIA allora ti regolarizzi.
Quindi in merito alla chiusura per carenza dei requisiti riportati nell'art.7 (es. rispetto del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola) si ha comunque la possibilità di regolarizzarsi e chiedere la riapertura, giusto?

riferimento id:43718

Data: 2018-02-19 15:11:27

Re:Sanzioni accessorie del comune riguardo un regolamento Regionale.

Quindi in merito alla chiusura per carenza dei requisiti riportati nell'art.7 (es. rispetto del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola) si ha comunque la possibilità di regolarizzarsi e chiedere la riapertura, giusto?

[color=red]CERTO ... ci mancherebbe altro!!!
Non è giuridicamente possibile che la conseguenza di un esercizio senza titolo dell'attività porti ad un divieto di riapertura della stessa.

SOLO IN CERTI CONTESTI esistono sanzioni accessorie analoghe (es. radiazione dall'albo degli avvocati, commercialisti ecc....) che realizzano un effetti di questo genere .... ma non nel settore delle attività produttive.

In questo settore ESISTONO ESEMPI di divieto di riapertura PRIMA DI UN CERTO PERIODO (es. 30/60 giorni), ma occorre che la norma lo prevede ed è comunque facilmente aggirabile aprendo a nome di altra società anche con gli stessi soggetti ....

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riferimento id:43718
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