Data: 2018-02-19 07:36:40

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE - contrasto alle frodi fiscali - DM 13/2/2018

[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 13 febbraio 2018
Modalita' di attuazione delle disposizioni in  materia  di  contrasto
alle frodi nel settore degli olii minerali. (18A01158)
(GU n.40 del 17-2-2018)[/b]



              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la  disciplina  dell'imposta  sul
valore aggiunto;
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  relativo  a
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
  Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 9 ottobre 2013;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,
n. 43 contenente il testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia doganale;
  Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  recante
disposizioni  concernenti  l'armonizzazione  delle  disposizioni  in
materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e  modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione;
  Visto l'art. 1, commi da 937 a 944, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, recanti disposizioni in materia di contrasto alle  frodi  nel
settore degli olii minerali, e, in  particolare,  il  comma  942  che
prevede che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
siano stabilite le modalita' attuative dei commi da 937 a 941 nonche'
disciplinate le modalita' di comunicazione telematica, ai gestori dei
depositi di cui  al  comma  937,  dei  dati  relativi  ai  versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 937;

                              Decreta:

                              Art. 1


                              Oggetto

  1. Il presente decreto definisce le modalita'  attuative  dell'art.
1, commi da 937 a 941, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  nonche'
le modalita' di comunicazione telematica ai gestori dei depositi,  di
cui  al  medesimo  comma  937,  dei  dati  relativi  ai  versamenti
dell'imposta sul valore aggiunto di cui allo stesso comma 937.
                              Art. 2


                        Campo di applicazione

  1. Le norme di cui all'art. 1, commi da 937 a 941, della  legge  27
dicembre 2017, n.  205,  si  applicano  alla  benzina  e  al  gasolio
destinati a essere utilizzati come  carburanti  per  motori  per  uso
autotrazione (v.d.  27101245;  v.d.  27101249;  v.d.  27101943;  v.d.
27102011).
                              Art. 3


                      Criteri di affidabilita'

  1. I criteri di affidabilita' indicati nell'art. 1 della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, ai commi 940 e 941, si considerano  integrati,
relativamente ai soggetti per conto  dei  quali  sono  effettuate  le
immissioni in consumo previste dal comma 940 e a  quelli  di  cui  al
comma 941 che sono titolari di un deposito fiscale diverso da  quello
dal quale avviene l'immissione  in  consumo  e  avente  la  capacita'
indicata nel medesimo  comma,  qualora  ricorra  una  delle  seguenti
condizioni:
    a) il soggetto  e'  certificato  ai  sensi  degli articoli  38  e
seguenti del regolamento (UE) n. 952/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 9 ottobre 2013;
    b) il soggetto e' esonerato dall'obbligo di prestare cauzione  ai
sensi dell'art. 90 del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
    c) il soggetto e' esonerato  dall'obbligo  di  prestazione  della
cauzione ai  sensi  dell'art.  5,  comma  3,  lett.  a)  del  decreto
legislativo 26  ottobre  1995,  n.  504,  relativamente  al  deposito
fiscale di cui risulta titolare.
                              Art. 4


                  Prestazione di idonea garanzia

  1. La garanzia prevista dall'art. 1, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, ai commi 940 e 941, e' prestata sotto forma  di  cauzione  in
titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore  nominale,  ovvero
di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa  commerciale
che  a  giudizio  dell'Amministrazione  finanziaria  offra  adeguate
garanzie di solvibilita' ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da
un'impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese, definite
secondo i criteri stabiliti  dal  decreto  del  18  aprile  2005  del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 12 ottobre 2005, n.  238,  dette  garanzie  possono  essere
prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
di cui all'art. 29 della legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  iscritti
nell'albo previsto dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
  2. Per i gruppi di societa', con patrimonio risultante dal bilancio
consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia puo'  essere
prestata mediante la  diretta  assunzione  da  parte  della  societa'
capogruppo o controllante di cui  all'art.  2359  del  codice  civile
dell'obbligazione di integrale restituzione della  somma  da  versare
all'Amministrazione finanziaria, anche  in  caso  di  cessione  della
partecipazione nella societa' controllata o collegata. In  ogni  caso
la societa' capogruppo o controllante  deve  comunicare  in  anticipo
all'Amministrazione  finanziaria  l'intendimento  di  cedere  la
partecipazione nella societa' controllata o collegata.
  3. La garanzia di cui al presente articolo e' prestata a favore del
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per una durata  pari  a
12 mesi dall'immissione in consumo dal deposito fiscale per l'importo
corrispondente  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta.  Per  la
determinazione  dell'imposta  dovuta  si  fa  riferimento  a  quanto
indicato nell'art. 1, comma 937, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205.
  4. Al fine di effettuare  l'immissione  in  consumo  dei  beni,  il
soggetto per conto del quale  viene  effettata  l'operazione  stessa,
deve  consegnare  copia  della  garanzia  al  gestore  del  deposito
fiscale. 
                              Art. 5


            Modalita' di comunicazione dei dati relativi
        al versamento dell'imposta al gestore del deposito

  1. Il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta ai  sensi
del comma 937 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e'
effettuato con modello  di  pagamento  unificato  F24  nel  quale  e'
indicato anche il codice fiscale e il codice accisa del  gestore  del
deposito fiscale o  del  destinatario  registrato.  La  ricevuta  del
versamento e' consegnata in originale al gestore del deposito fiscale
o al destinatario registrato al fine di  effettuare  l'immissione  in
consumo dal deposito  fiscale  o  l'estrazione  dal  deposito  di  un
destinatario registrato.
  2. Il gestore del deposito fiscale o  il  destinatario  registrato,
acquisita la ricevuta di cui al comma 1, procede alla verifica  della
presenza del modello di  pagamento  accedendo  attraverso  i  servizi
telematici dell'Agenzia delle entrate sul proprio cassetto fiscale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 13 febbraio 2018

                                                  Il Ministro: Padoan

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