Si chiede se sia possibile svolgere l'attività di esposizione di tappeti in un Comune, mentre la vendita avviene in altro Comune.
In caso affermativo si chiede se sia necessario presentare al SUAP SCIA di agenzia d'affari ai sensi dell'art. 208 del TULPS, solo se trattasi di esposizione temporanea come espressamente previsto dal suddetto articolo, oppure sia sufficiente una semplice comunicazione dichiarando il possesso dei soli requisiti morali?
Grazie
Si chiede se sia possibile svolgere l'attività di esposizione di tappeti in un Comune, mentre la vendita avviene in altro Comune.
In caso affermativo si chiede se sia necessario presentare al SUAP SCIA di agenzia d'affari ai sensi dell'art. 208 del TULPS, solo se trattasi di esposizione temporanea come espressamente previsto dal suddetto articolo, oppure sia sufficiente una semplice comunicazione dichiarando il possesso dei soli requisiti morali?
Grazie
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Immagino che tu stia parlando di ESERCIZI IN SEDE FISSA laddove il soggetto TIZIO nel comune ALFA ha un fondo dove espone senza effettuare alcuna vendita, mentre nel Comune BETA ha un vero e proprio negozio.
Ebbene:
1) SCIA di agenziqa d'affari (senza tariffario) nel comune ALFA ai sensi dell'art. 208 del REGOLAMENTO di attuazione del TULPS
2) SCIA DI VICINATO nel Comune BETA
Si chiede se l'obbligo della SCIA per agenzia d'affari ex art. 208 TULPS sussiste anche se trattasi di attività senza intermediazione per affari altrui?
riferimento id:43713
Si chiede se l'obbligo della SCIA per agenzia d'affari ex art. 208 TULPS sussiste anche se trattasi di attività senza intermediazione per affari altrui?
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CERTO, confermiamo che la BIZZARRA DISPOSIZIONE (non abrogata) dell'art. 208 del regolamento di attuazione del tulps prevede l'obbligo della scia per la PUBBLICIZZAZIONE DEI PROPRI PRODOTTI, quindi proprio quando non si fa intermediazione per terzi.
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[b]R.D. 06/05/1940, n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, [color=red]temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità[/color] o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.[/b]